Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC

Coming into Force04 August 2003
End of Effective Date02 March 2011
Celex Number32003L0055
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/55/oj
Published date15 July 2003
Date26 June 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 176, 15 July 2003
EUR-Lex - 32003L0055 - IT 32003L0055

Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 15/07/2003 pag. 0057 - 0078


Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 26 giugno 2003

relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

viste le proposte della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale(4), ha contribuito in modo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas.

(2) L'esperienza nell'attuazione di tale direttiva dimostra i vantaggi che il mercato interno del gas può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni e per ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasporto e distribuzione non discriminatorie mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e assicurando la tutela dei diritti dei clienti piccoli e vulnerabili.

(3) Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell'energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali settori, nell'intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla situazione della liberalizzazione dei mercati dell'energia, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi accuratamente definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell'energia.

(4) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, garantite ai cittadini europei dal trattato, possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(5) Data la prospettiva di aumento della dipendenza per quanto riguarda il consumo di gas naturale, è opportuno considerare iniziative e misure volte a favorire accordi reciproci d'accesso alle reti di paesi terzi e l'integrazione dei mercati.

(6) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo e competitivo sono connessi tra l'altro alle questioni di accesso alla rete, di accesso allo stoccaggio, o a questioni di tariffazione, all'interoperabilità tra sistemi e ai differenti gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri.

(7) Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli.

(8) Per completare il mercato interno del gas è di fondamentale importanza che l'accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione sia non discriminatorio. Un gestore del sistema di trasporto o distribuzione può comprendere una o più imprese.

(9) Nel caso di un'impresa di gas che svolga attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio o attività relative al gas naturale liquefatto (GNL) e che nella sua forma giuridica sia separata dalle imprese di produzione e/o fornitura, il gestore del sistema designato può essere la stessa impresa proprietaria dell'infrastruttura.

(10) Per garantire un accesso alla rete efficiente e non discriminatorio è opportuno che i sistemi di trasporto e distribuzione siano gestiti tramite entità giuridicamente separate qualora esistano imprese integrate verticalmente. La Commissione dovrebbe valutare misure di effetto equivalente, sviluppate dagli Stati membri, per conseguire l'obiettivo posto da tale requisito e, eventualmente, presentare proposte per modificare la presente direttiva.

È anche opportuno che i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione abbiano effettivi poteri decisionali per quanto riguarda i mezzi necessari per mantenere, gestire e sviluppare le reti qualora i mezzi in questione appartengano e siano gestiti da imprese integrate verticalmente.

È tuttavia importante distinguere tra questa separazione giuridica e la separazione della proprietà. La separazione giuridica non presuppone un cambio della proprietà dei mezzi e nulla osta a condizioni simili o identiche in materia di occupazione nell'insieme dell'impresa integrata verticalmente. Dovrebbe tuttavia essere assicurato un processo decisionale non discriminatorio mediante misure organizzative relative all'indipendenza dei responsabili dell'adozione di decisioni.

(11) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione, è opportuno dare facoltà agli Stati membri, ove necessario, di esentare tali imprese dagli obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.

(12) Per facilitare la conclusione di contratti da parte di un'impresa di gas stabilita in uno Stato membro per la fornitura di gas a clienti idonei in un altro Stato membro, gli Stati membri e, se del caso, le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero adoperarsi per creare condizioni più omogenee e lo stesso grado di idoneità per l'insieme del mercato interno.

(13) L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Gli Stati membri specificano le funzioni, le competenze e i poteri amministrativi delle autorità di regolamentazione. È importante che le autorità di regolamentazione in tutti gli Stati membri condividano lo stesso insieme minimo di competenze. Tali autorità dovrebbero avere la competenza di stabilire o approvare le tariffe o, almeno, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasporto e di distribuzione, nonché le tariffe di accesso agli impianti del gas naturale liquefatto (GNL). Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.

(14) La Commissione ha manifestato l'intenzione di istituire un gruppo delle autorità europee di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas che costituirebbe un meccanismo di consulenza idoneo ad incentivare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e di contribuire all'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica(5) nonchè del regolamento (CE) 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica(6).

(15) Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato del gas raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarà opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di gas necessario ai fini del bilanciamento. In assenza di mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di gas e per non compromettere il sistema.

(16) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema GNL, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alle misure di gestione della domanda.

(17) I vantaggi derivanti dal mercato interno dovrebbero essere posti a disposizione dell'insieme dei settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e di tutti i cittadini della Comunità, nei tempi più brevi possibili, per ragioni di equità, di competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro, a seguito dell'aumento di efficienza di cui beneficeranno le imprese.

(18) I clienti del gas dovrebbero poter scegliere liberamente il loro fornitore. Nondimeno è opportuno seguire un approccio graduale, con un termine ultimo specifico, per completare il mercato interno del...

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