Council Directive 90/377/EEC of 29 June 1990 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users

Coming into Force06 July 1990
End of Effective Date26 November 2008
Celex Number31990L0377
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1990/377/oj
Published date17 July 1990
Date29 June 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 185, 17 July 1990
EUR-Lex - 31990L0377 - IT

Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 17/07/1990 pag. 0016 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0236
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0236


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1990

concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

(90/377/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la trasparenza dei prezzi dell'energia, nella misura in cui rafforza i presupposti di una concorrenza non falsata nel mercato comune, è essenziale per la realizzazione e il buon funzionamente del mercato interno dell'energia;

considerando che la trasparenza può contribuire ad eliminare possibili discriminazioni applicate nei confronti dei consumatori, favorendo la libera scelta tra fonti di energie e fornitori;

considerando che l'attuale trasparenza tra energie e tra paesi e regioni della Comunità è disuguale e compromette la realizzazione del mercato interno dell'energia;

considerando tuttavia che i prezzi pagati dall'industria comunitaria per l'energia da essa consumata costituiscono uno dei fattori della sua competitività e che, per tale motivo, occorre preservare la riservatezza dei prezzi stessi;

considerando che il sistema dei consumatori standard che è utilizzato dall'Istituto statistico delle Comunità europee (ISCE) nelle sue pubblicazioni sui prezzi ed il sistema dei prezzi di riferimento che sarà applicato per i grandi consumatori industriali di energia elettrica consentono entrambi di conseguire che la trasparenza non osti alla protezione della riservatezza;

considerando che è d'uopo estendere le categorie di consumatori su cui si basa l'ISCE fino ai limiti massimi a cui resterebbe garantita la rappresentatività dei consumatori;

considerando che in questa maniera verrebbe raggiunta la trasparenza dei prezzi al consumo finale senza mettere in pericolo la necessaria riservatezza dei contratti; che, affinché venga garantita la riservatezza, devono esservi almeno tre consumatori in una data categoria di consumatori per poter pubblicare un prezzo;

considerando che queste informazioni che concerneranno il gas e l'elettricità consumati dall'industria negli usi finali dell'energia consentiranno anche un paragone con le altre fonti energetiche (petrolio, carbone, energie fossili e rinnovabili) e gli altri consumatori;

considerando che le imprese fornitrici di gas e di elettricità e i relativi consumatori industriali restano - indipendentemente dall'applicazione della presente direttiva - soggetti all'applicazione delle regole di concorrenza del trattato e che pertanto la Commissione può esigere la comunicazione dei prezzi e delle condizioni di vendita;

considerando che la conoscenza dei vigenti sistemi di prezzi rientra nell'ambito della trasparenza dei prezzi;

considerando che la conoscenza della ripartizione dei consumatori per categoria e delle loro quote rispettive di mercato fa egualmente parte della trasparenza dei prezzi;

considerando che la comunicazione all'ISCE dei prezzi e delle condizioni di vendita ai consumatori, accompagnata dalla comunicazione dei sistemi di prezzi in vigore e dalla ripartizione dei consumatori per categorie di consumo deve permettere alla Commissione d'essere informata per determinare, se necessario, le azioni o le opportune proposte in relazione alla situazione del mercato interno dell'energia;

considerando che l'affidabilità dei dati comunicati all'ISCE sarà maggiormente garantita se le imprese stesse effettuano l'elaborazione di tali dati;

considarando che la conoscenza della fiscalità e delle tasse parafiscali esistenti in ogni Stato membro è importane per assicurare la trasparenza dei prezzi;

considerando che occorre prevedere mezzi di controllo dell'affidabilità dei dati comunicati all'ISCE;

considerando che la realizzazione della trasparenza implica la pubblicazione e la massima diffusione possibile tra i consumatori dei prezzi e dei sistemi di prezzi;

considerando che per realizzare tale trasparenza dei prezzi dell'energia ci si deve basare su tecniche e metodi collaudati, messi a punto e applicati dall'ISCE sia nel trattamento e nel controllo della validità sia nella pubblicazione dei dati;

considerando che è necessario, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno dell'energia, rendere operativo al più presto il sistema della trasparenza;

considerando che sarà possibile attuare in modo uniforme la presente direttiva in tutti gli Stati membri solo se il mercato del gas naturale, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture, avrà raggiunto un livello di sviluppo sufficiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le imprese fornitrici di gas o di energia elettrica ai consumatori finali dell'industria, quali definiti negli allegati I e II, comunichino all'ISCE nel modo previsto dall'articolo 3:

1) i prezzi e le condizioni di vendita ai consumatori industriali finali di gas e di energia elettrica,

2) i vigenti sistemi di prezzi,

3) la ripartizione dei consumatori e dei relativi volumi per categorie di consumo, onde provvedere alla rappresentatività di tali categorie a livello nazionale.

Articolo 2

1. Il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno, le imprese menzionate nell'articolo 1 rilevano i dati di cui ai punti 1 e 2 dello stesso articolo. Tali dati, elaborati conformemente all'articolo 3, sono comunicati entro due mesi all'ISCE ed alle autorità competenti degli Stati membri.

2. In base ai dati di cui al paragrafo 1, l'ISCE pubblica, a maggio e a novembre di ogni anno, in una forma appropriata, i prezzi del...

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