Council Directive 2003/123/EC of 22 December 2003 amending Directive 90/435/EEC on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States

Coming into Force02 February 2004
End of Effective Date17 January 2012
Celex Number32003L0123
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/123/oj
Published date13 January 2004
Date22 December 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 7, 13 January 2004
EUR-Lex - 32003L0123 - IT

Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 13/01/2004 pag. 0041 - 0044


Direttiva 2003/123/CE del Consiglio

del 22 dicembre 2003

che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

sentito il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/435/CEE(3) ha introdotto, in relazione ai pagamenti dei dividendi e ad altre distribuzioni di utili, norme comuni che intendono essere neutre sotto il profilo della concorrenza.

(2) La direttiva 90/435/CEE intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.

(3) L'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 90/435/CEE ha rivelato che esistono varie possibilità di migliorare la direttiva e di estendere gli effetti benefici delle norme comuni adottate nel 1990.

(4) L'articolo 2 della direttiva 90/435/CEE definisce le società che rientrano nel campo di applicazione di questa. Nell'allegato figura l'elenco delle società alle quali si applica la direttiva. Talune forme societarie non sono state incluse nell'elenco allegato, pur trattandosi di società aventi residenza fiscale in uno Stato membro e in esso soggette all'imposta sulle società. Il campo di applicazione della direttiva 90/435/CEE dovrebbe pertanto essere esteso ad altre entità che possono svolgere attività transfrontaliere nella Comunità e che soddisfano tutti i requisiti stabiliti dalla direttiva.

(5) L'8 ottobre 2001 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea (SE)(4) e la direttiva 2001/86/CE, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori(5). Analogamente, il 22 luglio 2003, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)(6) e la direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della Società cooperativa europea relativamente al ruolo dei lavoratori(7). Dato che la SE è una società per azioni e che la SCE è una società cooperativa, entrambe di natura analoga ad altri tipi di società già contemplati dalla direttiva 90/435/CEE, la SE e la SCE dovrebbero essere aggiunte all'elenco contenuto nell'allegato di tale direttiva.

(6) Le nuove entità da inserire nell'elenco sono società sottoposte a imposizione nello Stato membro di residenza, ma alcune di esse sono considerate, sulla base delle loro caratteristiche giuridiche, trasparenti ai fini fiscali da altri Stati membri. Gli Stati membri che trattano le società non residenti come trasparenti su tale base ai fini dell'imposizione dovrebbero concedere gli sgravi tributari appropriati per quanto attiene agli utili che costituiscono parte della base imponibile della società madre.

(7) Per estendere i vantaggi della direttiva 90/435/CEE, la quota di partecipazione minima per poter considerare una società come società madre e l'altra come società figlia dovrebbe essere gradualmente abbassata dal 25 % al 10 %.

(8) Il pagamento delle distribuzioni di utili a, e il ricevimento degli stessi da, una stabile organizzazione della società madre dovrebbe dar luogo al medesimo trattamento applicabile tra una società figlia e la sua società madre. Dovrebbe essere contemplato il caso in cui una società madre e la propria società figlia sono nel medesimo Stato membro e la stabile organizzazione è in un altro Stato membro. D'altro canto, pare che le situazioni in cui una stabile...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT