Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions

Coming into Force27 October 2000
End of Effective Date30 October 2009
Celex Number32000L0046
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2000/46/oj
Published date27 October 2000
Date18 September 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 275, 27 October 2000
EUR-Lex - 32000L0046 - IT 32000L0046

Direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 27/10/2000 pag. 0039 - 0043


Direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 settembre 2000

riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere della Banca centrale europea(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) Le attività degli enti creditizi di cui all'articolo 1, punto 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2000/12/CE(5), sono limitate nella loro portata.

(2) È necessario tener conto delle caratteristiche specifiche di tali enti e prevedere le opportune misure necessarie al coordinamento e all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

(3) Ai fini della presente direttiva, la moneta elettronica può essere considerata un surrogato elettronico di monete metalliche e banconote, memorizzato su un dispositivo elettronico, come una carta a microprocessore o una memoria di elaboratore, e generalmente destinato a effettuare pagamenti elettronici di importo limitato.

(4) Il metodo seguito è adatto a realizzare unicamente l'armonizzazione essenziale necessaria e sufficiente ai fini del mutuo riconoscimento dell'autorizzazione e della vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica, in modo da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica riconosciuta nell'intera Comunità e in grado di garantire la fiducia del detentore, nonché l'applicazione del principio della vigilanza prudenziale dello Stato membro di origine.

(5) Nel contesto più ampio del commercio elettronico, in rapida evoluzione, è auspicabile prevedere un quadro giuridico che favorisca lo sviluppo di tutte le potenzialità positive della moneta elettronica e che non ostacoli, in particolare, l'innovazione tecnologica. La presente direttiva introduce pertanto un quadro giuridico neutro dal punto di vista tecnologico che armonizza la vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica nella misura necessaria ad assicurarne la sana e prudente operatività e, in particolare, l'integrità finanziaria.

(6) Gli enti creditizi, in forza del punto 5 dell'allegato I della direttiva 2000/12/CE, sono già autorizzati ad emettere e gestire mezzi di pagamento, tra i quali la moneta elettronica, nonché a svolgere tali attività a livello comunitario in base al mutuo riconoscimento ed al sistema generale di vigilanza prudenziale cui sono soggetti a norma delle direttive bancarie europee.

(7) L'introduzione di un sistema di vigilanza prudenziale separato per gli istituti di moneta elettronica, distinto dal sistema di vigilanza prudenziale applicato per gli altri enti creditizi, pur se calibrato sul medesimo e, in particolare, sulla direttiva 2000/12/CE fatta eccezione per il titolo V, capi 2 e 3, appare giustificata ed auspicabile in quanto l'emissione di moneta elettronica, per la sua particolare natura di surrogato elettronico di monete metalliche o banconote, non costituisce in sé attività di raccolta di depositi a norma dell'articolo 3 della direttiva 2000/12/CE, se i fondi ricevuti sono immediatamente cambiati in moneta elettronica.

(8) La ricezione di fondi dal pubblico in cambio di moneta elettronica, che risulta in un saldo a credito in un conto presso l'ente di emissione, costituisce ricezione di depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva 2000/12/CE.

(9) Per garantire la fiducia del detentore, è necessario che la moneta elettronica sia rimborsabile. La rimborsabilità non implica di per sé che i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica siano considerati depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva 2000/12/CE.

(10) La rimborsabilità dovrebbe sempre intendersi al valore nominale.

(11) Onde ovviare ai rischi specifici connessi all'emissione di moneta elettronica, questo regime di vigilanza prudenziale deve essere più specifico e, di conseguenza, meno complesso di quello applicato agli enti creditizi, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali iniziali ridotti e la non applicazione della direttiva 93/6/CEE(6) e del titolo V, capo 2, sezione II e III della direttiva 2000/12/CE.

(12) Tuttavia è necessario mantenere parità di condizioni tra gli istituti di moneta elettronica e gli altri enti creditizi che emettono moneta elettronica e, quindi, garantire una concorrenza leale in una più vasta gamma di istituti a vantaggio dei detentori. Questo obiettivo è raggiunto dal momento che le succitate caratteristiche, meno onerose, del regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di moneta elettronica sono compensate da altre disposizioni, più severe rispetto a quelle che si applicano agli altri enti creditizi, riguardanti in particolare le...

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