Commission Regulation (EC) No 1162/2009 of 30 November 2009 laying down transitional measures for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2010,04 December 2009
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32009R1162
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/1162/oj
Published date01 December 2009
Date30 November 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 314, 01 December 2009
L_2009314IT.01001001.xml
1.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314/10

REGOLAMENTO (CE) N. 1162/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l’articolo 63, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e i regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 hanno modificato in maniera significativa le norme e le procedure cui devono attenersi gli operatori del settore alimentare e le autorità competenti degli Stati membri. Detti regolamenti si applicano dal 1o gennaio 2006. Tuttavia, l’applicazione con effetto immediato di alcune di queste misure a partire da tale data avrebbe comportato in alcuni casi problemi di ordine pratico.
(2) Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) contiene disposizioni transitorie per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2009, per agevolare la transizione alla piena attuazione delle nuove norme e procedure. La durata del periodo transitorio è stata fissata tenendo conto del riesame del nuovo quadro normativo in materia di igiene.
(3) I regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 prevedono che la Commissione presenti, entro il 20 maggio 2009, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’esperienza acquisita nell’applicazione del nuovo quadro normativo in materia di igiene.
(4) La relazione è stata trasmessa nel luglio 2009. Tuttavia, non suggerendo essa soluzioni dettagliate ai problemi rilevati, non è corredata di proposte concrete. Alla luce dei problemi individuati, la Commissione valuterà la necessità di adottare, se del caso, proposte volte a migliorare i regolamenti in materia di igiene alimentare.
(5) Nel frattempo, sulla scorta delle informazioni presentate dall’Ufficio alimentare e veterinario, dalle autorità competenti degli Stati membri e dagli operatori del settore alimentare europeo, occorre mantenere alcune disposizioni transitorie previste dal regolamento (CE) n. 2076/2005, in attesa che sia ultimato il processo di revisione.
(6) È opportuno pertanto prevedere un ulteriore periodo transitorio durante il quale continuerebbero ad essere applicate alcune disposizioni transitorie fissate dal regolamento (CE) n. 2076/2005. Per garantire un approccio armonizzato, tale periodo transitorio dovrebbe durare in linea di principio quattro anni ma potrebbe, ove ciò sia giustificato, essere più breve.
(7) Il regolamento (CE) n. 853/2004 esclude dal suo campo d’applicazione la fornitura diretta da parte del produttore di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola, al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche. La restrizione del campo d’applicazione di tale disposizione alle carni fresche prima della fine dell’esercizio di riesame costituirebbe, tuttavia, un onere aggiuntivo a carico dei piccoli produttori. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede una deroga agli obblighi generali imposti dal regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente alla fornitura diretta di tali merci in determinate condizioni e senza restrizioni alle carni fresche. Tale possibilità andrebbe mantenuta durante il nuovo periodo transitorio previsto dal presente regolamento.
(8) I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 stabiliscono norme relative alle importazioni nella Comunità di prodotti d’origine animale e di prodotti alimentari contenenti sia prodotti d’origine vegetale sia prodotti trasformati d’origine animale. Il regolamento (CE) n. 2076/2005 contiene disposizioni
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