Commission Regulation (EC) No 1998/2006 of 15 December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid

Coming into Force01 January 2007,29 December 2006
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32006R1998
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1998/oj
Published date28 December 2006
Date15 December 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 379, 28 December 2006
L_2006379IT.01000501.xml
28.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379/5

REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha, in particolare, chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1. Essa ha inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (3) e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (4), la sua politica riguardo ad una soglia «de minimis», al di sotto della quale l’articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile. Sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione di detto regolamento e onde tener conto dell’andamento dell’inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al 2006 incluso, e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del presente regolamento, risulta opportuno rivedere alcune delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 e sostituire detto regolamento.
(3) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, per aiuti di importi inferiori a quelli stabiliti nel presente regolamento, possano ricorrere le condizioni dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Data l'evoluzione del settore dei trasporti, in particolare la ristrutturazione di numerose attività di trasporto a seguito della loro liberalizzazione, non risulta più opportuno escluderlo dal campo d'applicazione del regolamento «de minimis», che dovrebbe pertanto essere ampliato all'intero settore dei trasporti. La soglia generale «de minimis» dovrebbe tuttavia essere adattata per tenere conto delle piccoli dimensioni che hanno in media le imprese attive nel settore del trasporto su strada di merci e passeggeri. Per le stesse ragioni, e dati anche l'eccesso di capacità del settore e gli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la congestione stradale e il trasporto merci, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi dovrebbero essere esclusi. Ciò non mette in dubbio l’approccio favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti e più ecologici in strumenti comunitari diversi dal presente regolamento. È opportuno che il presente regolamento non si applichi neanche al settore carboniero in virtù del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (5).
(4) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall’altro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l’imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli aiuti concessi a favore di imprese attive nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli non dovrebbero più essere soggetti al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca (6). Il regolamento (CE) n. 1860/2004 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
(5) La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell’agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati. Né dovrebbe applicarsi agli aiuti «de minimis» connessi all’obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.
(6) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti «de minimis» alle esportazioni né gli aiuti «de minimis» che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Non dovrebbe in particolare applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.
(7) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (7), dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.
(8) In base all’esperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non superino, nell’arco di tre anni, la soglia di 200 000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada, tale soglia dovrebbe essere fissata a 100 000 EUR.
(9) Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le misure d'aiuto superiori alla soglia «de minimis» non dovrebbero poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d’applicazione del presente regolamento.
(10) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti «de minimis» dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.
(11) Per evitare che le intensità massime d’aiuto previste nei vari strumenti comunitari siano aggirate, gli aiuti «de minimis» non dovrebbero essere cumulati con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
(12) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con l’attuale prassi di applicazione della norma «de minimis», gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell’equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote
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