Commission Regulation (EU) No 1357/2014 of 18 December 2014 replacing Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council on waste and repealing certain Directives Text with EEA relevance

Coming into Force08 January 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R1357
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/1357/oj
Published date19 December 2014
Date18 December 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 365, 19 December 2014
L_2014365IT.01008901.xml
19.12.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 365/89

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2014

che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato III della direttiva 2008/98/CE elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti.
(2) La direttiva 2008/98/CE stabilisce che la classificazione dei rifiuti come pericolosi debba essere basata, tra l'altro, sulla normativa dell'Unione relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione dei preparati come pericolosi, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. È inoltre necessario mantenere il sistema con cui sono stati classificati i rifiuti e i rifiuti pericolosi in conformità dell'elenco dei tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (2), al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all'interno dell'Unione.
(3) L'allegato III della direttiva 2008/98/CE stabilisce che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo H 4 («irritante»), H 5 («nocivo»), H 6 («tossico» e «molto tossico»), H 7 («cancerogeno»), H 8 («corrosivo»), H 10 («tossico per la riproduzione»), H 11 («mutageno») e H 14 («ecotossico») debba essere effettuata secondo i criteri fissati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (3).
(4) L'allegato III della direttiva 2008/98/CE stabilisce che, ove pertinente, si applichino i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(5) La direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE devono essere abrogate con effetto dal 1o giugno 2015 e sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008, che riflette i progressi tecnici e scientifici (5). A titolo di deroga, le due direttive possono applicarsi ad alcune miscele fino al 1o giugno 2017, in caso siano state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE e già immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015.
(6) È necessario modificare l'allegato III della direttiva 2008/98/CE per adeguare di conseguenza le definizioni delle caratteristiche di pericolo allineandole, se del caso, al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sostituendo i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE con riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008.
(7) Per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/2008, è necessario uno studio supplementare.
(8) Le caratteristiche di pericolo da H 1 a H 15 definite nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE dovrebbero essere ridenominate sostituendo l'attuale sigla H con la sigla HP, per evitare la possibile confusione con i codici delle indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
(9) Le denominazioni delle caratteristiche di pericolo ex H 5 («nocivo») e ex H 6 («tossico») dovrebbero essere modificate per allinearle con le modifiche della normativa sulle sostanze chimiche e, in particolare, con i nuovi codici di classe e categoria di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
(10) È opportuno introdurre nuove denominazioni per le caratteristiche di pericolo ex H 12 e ex H 15, in modo da assicurare la coerenza con la denominazione delle altre caratteristiche di pericolo.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2008/98/CE è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(2) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(3) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(4) Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).

(5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

“Esplosivo”: rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di...

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