Commission Directive 90/388/EEC of 28 June 1990 on competition in the markets for telecommunications services

Coming into Force01 January 1001
End of Effective Date24 July 2003
Published date24 July 1990
Celex Number31990L0388
Date28 June 1990
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1990/388/oj
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 192, 24 July 1990
EUR-Lex - 31990L0388 - IT 31990L0388

Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 24/07/1990 pag. 0010 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0221
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0221


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1990

relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni

(90/388/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,

1.

considerando che il rafforzamento delle telecomunicazioni comunitarie costituisce una delle condizioni fondamentali di sviluppo armonioso delle attività economiche e di un mercato competitivo nella Comunità sia dal punto di vista dei prestatori di servizi sia da quello degli utenti; che la Commissione ha conseguentemente definito nel Libro verde sullo sviluppo del mercato comune per i servizi e le apparecchiature di telecomunicazioni e nella comunicazione sull'attuazione del Libro verde entro il 1992 un programma d'azione per la progressiva apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni; che tale programma d'azione non riguarda la radiotelefonia mobile, il radioavviso, né i servizi di comunicazione di massa quali la radiodiffusione o la televisione; che il Consiglio delle Comunità europee ha apportato con la risoluzione del 30 giugno 1988 (1) il suo sostegno agli obiettivi di detto programma, in particolare alla progressiva creazione di un mercato comunitario aperto dei servizi di telecomunicazioni; che nel corso degli ultimi decenni il settore delle telecomunicazioni ha registrato un'evoluzione tecnologica considerevole; che tale evoluzione permette l'offerta di una gamma sempre più variata di servizi ed in particolare di trasmissione di dati; che essa rende inoltre tecnicamente ed economicamente possibile un sistema in cui diversi operatori possano operare in concorrenza;

2.

considerando che in tutti gli Stati membri l'installazione e la gestione della rete di telecomunicazioni e la fornitura dei relativi servizi sono generalmente conferite, mediante la concessione di diritti esclusivi o speciali, ad uno o più organismi di telecomunicazioni; che questi diritti sono caratterizzati dal potere discrezionale che lo Stato esercita a livelli diversi per quanto concerne l'accesso al mercato dei servizi di telecomunicazioni;

3.

considerando che gli organismi incaricati dell'installazione e della gestione della rete di telecomunicazioni sono imprese ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1 del trattato in quanto esercitano in modo organizzato un'attività economica, cioè la fornitura di servizi di telecomunicazioni; che si tratta di imprese pubbliche o di imprese alle quali gli Stati membri accordano diritti esclusivi o speciali;

4.

considerando che, pur garantendo la funzione di servizio pubblico, numerosi Stati membri hanno già riorganizzato il sistema dei diritti esclusivi o speciali fino a quel momento in vigore nel campo delle telecomunicazioni; che, in tutti i casi, il regime dei diritti esclusivi e speciali è mantenuto per l'installazione e la gestione della rete; che la stessa situazione si verifica in alcuni Stati membri per tutti i servizi di telecomunicazioni, mentre in altri tali diritti riguardano unicamente determinati servizi; che, inoltre, tutti gli Stati membri hanno essi stessi adottato o hanno consentito agli organismi di telecomunicazione di adottare misure amministrative e regolamentari che restringono la libera prestazione dei servizi di telecomunicazioni;

5.

considerando che la concessione di diritti esclusivi o speciali ad una o più imprese per la gestione della rete, nel quadro dell'esercizio del potere discrezionale dello Stato membro interessato limita la prestazione, da parte di altre imprese, dei servizi in questione provenienti da altri Stati membri o verso questi diretti;

6.

considerando che, in pratica, le restrizioni, ai sensi dell'articolo 59 del trattato, alla fornitura di servizi di telecomunicazioni verso altri Stati membri o da questi provenienti consistono segnatamente nel vietare connessioni di circuiti affittati, tramite dispositivi concentratori, moltiplicatori ed altre installazioni, alla rete telefonica commutata, nell'imporre per tali connessioni oneri d'accesso sproporzionati rispetto al servizio prestato, nel vietare l'instradamento di segnali provenienti da terzi o a questi diretti attraverso circuiti affittati o nell'applicare una tariffa proporzionata all'uso senza giustificazione economica o nel rifiutare

l'accesso alla rete di taluni prestatori di servizi; che tali restrizioni d'uso e tariffe eccessive rispetto al costo, hanno l'effetto di ostacolare la prestazione, proveniente da altri Stati membri o ad essi diretta, di servizi di telecomunicazioni quali:

- i servizi aventi ad oggetto il miglioramento delle funzioni di telecomunicazione, ad esempio la conversione di protocollo, di codice, di formato o di flusso;

- i servizi basati sull'informazione avente ad oggetto l'accesso a basi di dati;

- i servizi informatici a distanza;

- i servizi di registrazione e di ritrasmissione di messaggi, ad esempio la posta elettronica;

- i servizi di transazione, ad esempio transazioni finanziarie, trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, teleacquisto e teleprenotazione

- i servizi di teleazione, ad esempio telemisura e telecontrollo;

7.

considerando che l'articolo 66 del trattato in combinato disposto con gli articoli 55 e 56, autorizza eccezioni alla libera prestazione dei servizi per motivi non economici; che le restrizioni ammesse sono quelle, da un lato, all'esercizio, sia pure a titolo occasionale, dei pubblici poteri e, d'altro lato, a motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e sanità pubblica; che, trattandosi di eccezioni, devono essere interpretate in maniera restrittiva; che nessun servizio di telecomunicazioni costituisce una partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri che comporti la facoltà di avvalersi di poteri eccessivi rispetto al diritto comune, di privilegi di potestà pubblica e di un potere di coercizione sui cittadini; che l'offerta di servizi di telecomunicazioni non può per sua stessa natura minacciare l'ordine pubblico, né può nuocere alla salute pubblica;

8.

considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia ammette, inoltre, restrizioni alla libertà di prestazione di servizi, quando esse soddisfano esigenze fondamentali dovute all'interesse generale e vengono applicate in modo non discriminatorio e proporzionato all'obiettivo perseguito; che la tutela dei consumatori non rende necessarie restrizioni alla libera prestazione di servizi in materia di telecomunicazioni, dato che questo obiettivo può essere conseguito anche in regime di libera concorrenza; che in materia non può invocarsi neppure la tutela della proprietà intellettuale; che le sole esigenze fondamentali in deroga all'articolo 59 che possono giustificare restrizioni all'uso della rete pubblica sono l'integrità di quest'ultima, la sicurezza del suo funzionamento, e nei casi giustificati, l'interoperabilità e la protezione dei dati; che le restrizioni imposte devono tuttavia essere proporzionate agli obiettivi perseguiti da dette esigenze legittime; che gli Stati membri dovranno rendere pubbliche e notificare dette restrizioni alla Commis-

sione per permetterle di valutarne la proporzionalità;

9.

considerando che in questo contesto la sicurezza di funzionamento della rete ha lo scopo di assicurare la disponibilità della rete pubblica in caso di urgenza; che l'integrità tecnica della rete pubblica ha lo scopo di assicurarne il funzionamento normale e l'interconnessione delle reti pubbliche nella Comunità basata su specifiche tecniche comuni; che la nozione di interoperabilità dei servizi riguarda il rispetto di dette specifiche tecniche minime, predisposte per ampliare la prestazione di servizi e la scelta dell'utente; che la protezione dei dati mira a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali;

10.

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