Commission Directive 2008/5/EC of 30 January 2008 concerning the compulsory indication on the labelling of certain foodstuffs of particulars other than those provided for in Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council (Codified version) (Text with EEA relevance )

Coming into Force20 February 2008
End of Effective Date13 December 2014
Celex Number32008L0005
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/5/oj
Published date31 January 2008
Date30 January 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 27, 31 January 2008
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31.1.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 27/12

DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2008

relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati a essere utilizzati nei prodotti alimentari (2), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio (3) è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) Per garantire un'informazione adeguata del consumatore si rende necessario prevedere, per determinati prodotti alimentari, indicazioni obbligatorie complementari a quelle previste dall'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE.
(3) In particolare, alcuni gas d'imballaggio impiegati per il confezionamento di taluni prodotti alimentari non dovrebbero essere considerati quali ingredienti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE e non dovrebbero di conseguenza figurare nell'elenco degli ingredienti sull'etichetta.
(4) Tuttavia il consumatore deve essere informato dell'impiego di tali gas per consentirgli di capire la ragione della più lunga durata di conservazione del prodotto che acquista rispetto a prodotti analoghi confezionati in modo diverso.
(5) Per garantire un'informazione adeguata del consumatore è necessario rendere obbligatoria, sull'etichetta dei prodotti alimentari che contengono edulcoranti, un'indicazione che faccia risaltare tale caratteristica.
(6) È opportuno, inoltre, predisporre avvertenze sull'etichetta dei prodotti alimentari che contengono certe categorie di edulcoranti.
(7) Inoltre si rivela necessaria un'etichettatura che fornisca ai consumatori chiare indicazioni riguardo alla presenza di acido glicirrizico o del suo sale di ammonio nei prodotti dolciari e nelle bevande. In caso di elevato tenore di tali sostanze nei prodotti in questione, i consumatori, e in particolare quelli affetti da ipertensione, devono essere dissuasi da un consumo eccessivo. Per facilitare la comprensione di tali informazioni da parte dei consumatori, è preferibile utilizzare la dicitura generalmente diffusa di «liquirizia».
(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
(9) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Salvo il disposto dell'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura dei prodotti alimentari di cui all'allegato I della presente direttiva deve contenere le indicazioni obbligatorie supplementari, precisate nel medesimo.

Articolo 2

La direttiva 94/54/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11).

(2) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204...

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