Commission Directive 2008/5/EC of 30 January 2008 concerning the compulsory indication on the labelling of certain foodstuffs of particulars other than those provided for in Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council (Codified version) (Text with EEA relevance )
Coming into Force | 20 February 2008 |
End of Effective Date | 13 December 2014 |
Celex Number | 32008L0005 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2008/5/oj |
Published date | 31 January 2008 |
Date | 30 January 2008 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 27, 31 January 2008 |
31.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 27/12 |
DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2008
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
vista la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati a essere utilizzati nei prodotti alimentari (2), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio (3) è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
(2) | Per garantire un'informazione adeguata del consumatore si rende necessario prevedere, per determinati prodotti alimentari, indicazioni obbligatorie complementari a quelle previste dall'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE. |
(3) | In particolare, alcuni gas d'imballaggio impiegati per il confezionamento di taluni prodotti alimentari non dovrebbero essere considerati quali ingredienti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE e non dovrebbero di conseguenza figurare nell'elenco degli ingredienti sull'etichetta. |
(4) | Tuttavia il consumatore deve essere informato dell'impiego di tali gas per consentirgli di capire la ragione della più lunga durata di conservazione del prodotto che acquista rispetto a prodotti analoghi confezionati in modo diverso. |
(5) | Per garantire un'informazione adeguata del consumatore è necessario rendere obbligatoria, sull'etichetta dei prodotti alimentari che contengono edulcoranti, un'indicazione che faccia risaltare tale caratteristica. |
(6) | È opportuno, inoltre, predisporre avvertenze sull'etichetta dei prodotti alimentari che contengono certe categorie di edulcoranti. |
(7) | Inoltre si rivela necessaria un'etichettatura che fornisca ai consumatori chiare indicazioni riguardo alla presenza di acido glicirrizico o del suo sale di ammonio nei prodotti dolciari e nelle bevande. In caso di elevato tenore di tali sostanze nei prodotti in questione, i consumatori, e in particolare quelli affetti da ipertensione, devono essere dissuasi da un consumo eccessivo. Per facilitare la comprensione di tali informazioni da parte dei consumatori, è preferibile utilizzare la dicitura generalmente diffusa di «liquirizia». |
(8) | Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(9) | La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Salvo il disposto dell'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura dei prodotti alimentari di cui all'allegato I della presente direttiva deve contenere le indicazioni obbligatorie supplementari, precisate nel medesimo.
Articolo 2
La direttiva 94/54/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11).
(2) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204...
To continue reading
Request your trial