Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations

Coming into Force30 July 1999,01 January 1999
End of Effective Date31 May 2015
Celex Number31999L0045
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/45/oj
Published date30 July 1999
Date31 May 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 200, 30 July 1999
EUR-Lex - 31999L0045 - IT 31999L0045

Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 30/07/1999 pag. 0001 - 0068


DIRETTIVA 1999/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 1999

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

(1) considerando che la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi(4), è stata modificata più volte e che in occasione di altre modifiche essa dovrebbe, per motivi di chiarezza, essere riformulata;

(2) considerando che, malgrado le disposizioni comunitarie, le regole che si applicano a taluni preparati pericolosi negli Stati membri presentano notevoli differenze per quanto riguarda la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura; che queste differenze costituiscono un ostacolo agli scambi, provocano condizioni diseguali di concorrenza ed incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno; che è pertanto necessario rimuovere questi ostacoli agli scambi ravvicinando le pertinenti normative in vigore negli Stati membri;

(3) considerando che le misure per il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri che hanno un'incidenza sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno devono, nella misura in cui riguardano la salute, la sicurezza, la protezione delle persone e dell'ambiente, attenersi ad un livello elevato di protezione; che la presente direttiva deve al contempo assicurare la protezione della popolazione, in particolare delle persone che durante il lavoro o le attività ricreative sono a contatto con i preparati pericolosi, dei consumatori e anche dell'ambiente;

(4) considerando che i recipienti contenenti talune categorie di preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di chiusure di sicurezza per i bambini e/o recare un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto; che taluni preparati, pur non rientrando in queste categorie di pericolo, possono, tuttavia, per la loro composizione, presentare un pericolo per i bambini; che l'imballaggio di questi preparati deve pertanto essere munito di chiusure resistenti ai bambini;

(5) considerando che per i preparati commercializzati in forma gassosa è necessario stabilire limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume;

(6) considerando che la presente direttiva contiene disposizioni speciali in materia di etichettatura applicabili a taluni preparati; che per garantire un adeguato livello di protezione per le persone e l'ambiente, si devono anche introdurre disposizioni speciali di etichettatura per taluni preparati che, pur non essendo pericolosi ai sensi della presente direttiva, possono presentare un pericolo per chi li usa;

(7) considerando che il Consiglio ha adottato, il 30 aprile 1992, la direttiva 92/32/CEE recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(5); che, il 27 aprile 1993, la Commissione ha adottato la direttiva 93/21/CEE(6) recante diciottesimo adeguamento della direttiva 67/548/CEE; che queste direttive hanno introdotto, con gli opportuni simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio e consigli di prudenza da riportare in etichetta, nuovi criteri messi a punto per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'ambiente; che si dovrebbero adottare a livello comunitario disposizioni in materia di classificazione e di etichettatura dei preparati per tener conto dei loro effetti sull'ambiente e che è quindi necessario introdurre un metodo per valutare i pericoli di un preparato per l'ambiente in base ad un metodo di calcolo oppure determinando le proprietà ecotossicologiche mediante metodi sperimentali in determinate condizioni;

(8) considerando che è opportuno ridurre al minimo il numero di animali utilizzati per esperimenti, in base alle disposizioni della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici(7); che l'articolo 7, paragrafo 2 di tale direttiva precisa che non si deve procedere ad esperimenti se esiste una possibilità ragionevole e pratica di ricorrere ad un altro metodo scientificamente accettabile e che non comporta l'utilizzo di un animale per ottenere il risultato voluto e che, di conseguenza, la presente direttiva fa ricorso ai risultati delle valutazioni delle proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche soltanto se questi ultimi sono già conosciuti ed essa non impone l'esecuzione di nuovi esperimenti sugli animali;

(9) considerando che è necessario definire quale esperienza sull'uomo potrebbe essere presa in considerazione ai fini della valutazione del pericolo che un preparato rappresenta per la salute; che nel considerare accettabili gli studi clinici tali studi sono ritenuti conformi alla dichiarazione di Helsinki nonché agli orientamenti OCSE per le buone prassi cliniche;

(10) considerando che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile; che è pertanto necessario elaborare un metodo di classificazione specifico che tenga conto delle loro particolari proprietà chimiche; che la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, esaminerà l'esigenza di un metodo specifico e, ove opportuno, presenterà una proposta prima della data di attuazione della presente direttiva;

(11) considerando che la classificazione, l'imballaggio e l'etichettattura dei prodotti fitosanitari contemplati dalla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari)(8), devono essere riveduti alla luce degli sviluppi tecnici e scientifici, nonché degli sviluppi normativi successivi all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(9);

(12) considerando che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi(10), a differenza delle disposizioni applicabili ai preparati chimici contemplati dalla presente direttiva, prevedono una procedura di autorizzazione per ciascun prodotto sulla base di un dossier presentato dal richiedente e di una valutazione effettuata dall'autorità competente in ciascuno Stato membro e che questa procedura di autorizzazione comprende inoltre un controllo concernente in particolare la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di ciascun prodotto prima della sua immissione sul mercato; che è necessario, nell'ambito di una procedura di informazione chiara e trasparente, classificare ed etichettare i prodotti fitosanitari secondo le disposizioni della presente direttiva, ed inoltre fornire istruzioni per il loro utilizzo sulla base dei risultati della valutazione effettuata nel quadro della direttiva 91/414/CEE e provvedere affinché l'etichettatura sia conforme all'elevato livello di protezione perseguito che sia la presente direttiva che la direttiva 91/414/CEE si prefiggono; che occorre altresì stabilire in base alla presente direttiva schede dati di sicurezza per i prodotti fitosanitari;

(13) considerando che è opportuno prevedere, per quanto riguarda l'etichettatura ambientale, che esenzioni specifiche o disposizioni specifiche possano essere decise in casi specifici nei quali si possa dimostrare che l'impatto ambientale globale dei tipi di prodotti in questione è inferiore a quello di tipi di prodotti corrispondenti;

(14) considerando che anche se le munizioni non sono contemplate dalla presente direttiva, gli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre esplosioni o effetti pirotecnici possono, per la loro composizione chimica, presentare dei pericoli per la salute, e che è quindi necessario, nell'ambito di una procedura di informazione trasparente, classificarli e attribuire loro una scheda dati di sicurezza secondo le disposizioni della presente direttiva, nonché etichettarli secondo le regole internazionali applicate al trasporto di questi preparati;

(15) considerando che, al fine di tener conto di taluni preparati che, pur non essendo considerati pericolosi a norma della presente direttiva, possono tuttavia presentare un pericolo per gli utilizzatori, occorre estendere a tali preparati determinate disposizioni della presente direttiva;

(16) considerando che l'etichetta rappresenta uno strumento fondamentale per gli utilizzatori di preparati pericolosi in quanto fornisce loro la prima informazione essenziale e concisa; che occorre però completarla mediante un duplice...

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