Decision (EU) 2015/1814 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015 concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and amending Directive 2003/87/EC (Text with EEA relevance)

Coming into Force29 October 2015
End of Effective Date31 December 9999,31 December 2018
Celex Number32015D1814
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2015/1814/oj
Published date09 October 2015
Date06 October 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 264, 9 October 2015
L_2015264IT.01000101.xml
9.10.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 264/1

DECISIONE (UE) 2015/1814 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2015

relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione («ETS dell'UE») al fine di favorire le riduzioni delle emissioni di tali gas in maniera efficace in termini di costi ed economicamente efficiente.
(2) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima, un ETS dell'UE riformato e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo per raggiungere l'obiettivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
(3) L'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che la Commissione è tenuta a presentare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio.
(4) La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione del mercato europeo del carbonio nel 2012 ha individuato la necessità di adottare misure per affrontare gli squilibri strutturali tra domanda e offerta. Dalla valutazione d'impatto vertente sul quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia emerge che, stando alle previsioni, detti squilibri perdureranno e non potranno essere riassorbiti in modo adeguato adattando la traiettoria lineare verso un obiettivo più rigoroso stabilito in tale quadro. Ritoccando il fattore lineare si ottengono soltanto modifiche graduali della quantità di quote a livello di Unione (tetto massimo dell'ETS dell'UE). Di conseguenza, anche l'eccedenza diminuirebbe soltanto gradualmente, tant'è che per oltre un decennio il mercato dovrebbe continuare a funzionare con un'eccedenza di circa 2 miliardi di quote o più, impedendo in tal modo all'ETS dell'UE di inviare il segnale di investimento necessario per ridurre le emissioni di CO2 in maniera efficace in termini di costi e di divenire un motore dell'innovazione a basse emissioni di carbonio in grado di contribuire alla crescita economica e all'occupazione.
(5) Per ovviare a detto problema e per aumentare la resilienza dell'ETS dell'UE agli squilibri tra domanda e offerta, così da consentirgli di funzionare in un mercato ordinato, è opportuno costituire una riserva stabilizzatrice del mercato («riserva») nel 2018, la quale dovrebbe essere operativa a partire dal 2019. La riserva potenzierà inoltre le sinergie con le altre politiche in materia di clima ed energia. Per garantire la massima prevedibilità, dovrebbero essere fissate regole chiare sull'integrazione di quote nella riserva e sul loro svincolo dalla medesima. La riserva dovrebbe funzionare attivando la regolazione dei volumi annuali di quote da mettere all'asta. In presenza delle condizioni necessarie, è opportuno, a partire dal 2019, detrarre ogni anno dal volume d'asta e integrare nella riserva un volume di quote pari al 12 % del numero di quote in circolazione, quale definito dalla Commissione nella più recente pubblicazione del numero totale di quote in circolazione. Qualora, in un dato anno, il pertinente numero totale delle quote in circolazione scendesse al di sotto dei 400 milioni, un numero corrispondente di quote dovrebbe essere svincolato dalla riserva a favore degli Stati membri con le stesse percentuali e lo stesso ordine applicati al momento dell'integrazione nella riserva e dovrebbe essere aggiunto al volume d'asta.
(6) A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero, senza indebiti ritardi dopo la pubblicazione del numero totale di quote in circolazione entro il 15 maggio di ogni anno da parte della Commissione, garantire che i calendari delle aste della piattaforma comune per la gestione delle aste e, se del caso, delle piattaforme d'asta indipendenti siano adeguati per tenere conto delle quote integrate nella riserva o delle quote da svincolare dalla medesima. L'adeguamento del volume delle quote da mettere all'asta dovrebbe essere ripartito su un periodo di 12 mesi successivo alla modifica del pertinente calendario delle aste. Tenuto conto della necessità di un corretto funzionamento del processo di messa all'asta, gli ulteriori dettagli sull'adeguamento eventualmente necessari dovrebbero essere fissati nel regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (4).
(7) Oltre alla costituzione della riserva, dovrebbero essere apportate alla direttiva 2003/87/CE altre modifiche ad essa conseguenti, ai fini di garantire la coerenza e il funzionamento fluido dell'ETS dell'UE. In particolare, l'attuazione della direttiva 2003/87/CE può determinare la messa all'asta di un volume ingente di quote alla fine di ciascun periodo di scambio, con possibili effetti negativi sulla stabilità del mercato. Per evitare quindi una situazione di squilibrio del mercato in termini di offerta di quote alla fine di un dato periodo di scambio e all'inizio del successivo, con possibili effetti destabilizzanti per il mercato, è opportuno disporre che, in caso di aumento considerevole dell'offerta alla fine di un periodo di scambio, parte delle quote in questione sia messa all'asta nei primi due anni del periodo successivo. Al fine di rafforzare ulteriormente la stabilità del mercato europeo del carbonio ed evitare un aumento artificioso dell'offerta verso la fine del periodo di scambio iniziato nel 2013, le quote non assegnate agli impianti a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e le quote non assegnate agli impianti in virtù dell'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, della citata direttiva («quote non assegnate»), dovrebbero essere
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