Commission Directive 2002/36/EC of 29 April 2002 amending certain Annexes to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
Coming into Force | 04 May 2002 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32002L0036 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2002/36/oj |
Published date | 03 May 2002 |
Date | 29 April 2002 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 116, 03 May 2002 |
Direttiva 2002/36/CE della Commissione, del 29 aprile 2002, recante modifiche agli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 116 del 03/05/2002 pag. 0016 - 0026
Direttiva 2002/36/CE della Commissione
del 29 aprile 2002
recante modifiche agli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/28/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),
considerando quanto segue:
(1) È opportuno adottare misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità degli organismi nocivi Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e Naupactus leucoloma Boheman, finora sconosciuti nella Comunità.
(2) È opportuno modificare le disposizioni in vigore nei confronti di Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) limitandole a zone protette dell'Irlanda e del Regno Unito (Irlanda del Nord) nelle quali è stata accertata l'assenza di tale organismo.
(3) È opportuno modificare l'elenco delle piante ospiti di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e di Liriomyza trifolii (Burgess) per tener conto delle informazioni più aggiornate sul rapporto tra tali organismi nocivi e le piante ospiti.
(4) Dati i continui rilevamenti di Bemisia tabaci Genn., Liriomyza sativae (Blanchard), Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) e Thrips palmi Karny nelle merci, è opportuno rafforzare le vigenti misure protettive contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità dei suddetti organismi nocivi.
(5) Nell'ambito del rafforzamento di dette misure di protezione occorre disporre l'uso di un passaporto delle piante per i vegetali o prodotti vegetali originari della Comunità europea e di un certificato fitosanitario per...
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