Council Directive 89/130/EEC, Euratom of 13 February 1989 on the harmonization of the compilation of gross national product at market prices

Coming into Force16 February 1989
End of Effective Date31 December 9999
Published date21 February 1989
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1989/130/oj
Date13 February 1989
Celex Number31989L0130
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 49, 21 February 1989
EUR-Lex - 31989L0130 - IT 31989L0130

Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 21/02/1989 pag. 0026 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0103
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0103


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 febbraio 1989

relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

(89/130/CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la creazione di una risorsa propria complementare delle Comunità fondata sul prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato, in appresso denominato « PNLpm », degli Stati membri rende necessario un accentuamento della comparabilità e dell'attendibilità di tale aggregato;

considerando che il completamento del mercato interno aumenterà la necessità di disporre di dati comparabili a livello internazionale sull'aggregato PNLpm e sui suoi componenti; che tali dati costituiscono inoltre importanti elementi di analisi per il coordinamento delle politiche economiche;

considerando che i dati del PNLpm devono essere comparabili, dal punto di vista concettuale e pratico, nonché rappresentativi dell'economia degli Stati membri;

considerando che la comparabilità concettuale del PNLpm è garantita dal rispetto delle definizioni e delle relative regole di contabilizzazione del Sistema europeo di conti economici integrati (SEC);

considerando che la comparabilità pratica del PNLpm dipende dalle procedure di valutazione applicate e dai dati di base disponibili; che il miglioramento del grado di copertura del PNLpm presuppone lo sviluppo delle basi statistiche e delle procedure di valutazione;

considerando che occorre prevedere una procedura di verifica e di valutazione della comparabilità e della rappresentatività del PNLpm; che a tal fine conviene istituire un comitato nel quale sia assicurata una stretta...

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