Council Directive 91/157/EEC of 18 March 1991 on batteries and accumulators containing certain dangerous substances

Coming into Force25 March 1991
End of Effective Date27 September 2008
Celex Number31991L0157
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/157/oj
Published date26 March 1991
Date18 March 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 78, 26 March 1991
EUR-Lex - 31991L0157 - IT

Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 26/03/1991 pag. 0038 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0072
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0072


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1991 relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (91/157/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che una disparità nelle disposizioni legislative o nei provvedimenti amministrativi adottati dagli Stati membri in materia di smaltimento delle pile e degli accumulatori può creare ostacoli agli scambi comunitari e distorsioni della concorrenza e può avere pertanto un'incidenza diretta sulla instaurazione e sul funzionamento del mercato interno; che appare pertanto necessario procedere ad un ravvicinamento delle legislazioni in questo settore;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (4), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (5), prevede che direttive particolari stabiliscano disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle di detta direttiva per disciplinare la gestione di alcune categorie di rifiuti;

considerando che gli obiettivi e i principi della politica dell'ambiente nella Comunità fissati dai programmi d'azione in materia d'ambiente sulla base dei principi ripresi nell'articolo 130 R, paragrafi 1 e 2 del trattato sono volti segnatamente alla prevenzione, riduzione nonché eliminazione dell'inquinamento, alla vigilanza sulla buona gestione delle risorse di materie prime, altresì in base al principio « chi inquina paga »;

considerando che per raggiungere tali obiettivi è opportuno vietare l'immissione sul mercato di talune pile ed accumulatori tenuto conto del tenore di sostanze pericolose in essi contenuto;

considerando che per assicurare il ricupero e lo smaltimento controllato delle pile ed accumulatori usati gli Stati membri devono adottare misure concernenti la marcatura e la raccolta selettiva degli stessi;

considerando che la raccolta ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori usati possono contribuire ad evitare sprechi di materie prime;

considerando che gli apparecchi contenenti pile o accumulatori non estraibili possono presentare un pericolo per l'ambiente all'atto del loro smaltimento; che occorre pertanto che gli Stati membri adottino misure appropriate;

considerando che per conseguire i vari obiettivi sopra enunciati gli Stati membri devono stabilire dei programmi; che è opportuno informare la Commissione in merito ai detti programmi nonché alle...

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