Council Directive 93/119/EC of 22 December 1993 on the protection of animals at the time of slaughter or killing

Coming into Force20 January 1994
End of Effective Date31 December 2012
Celex Number31993L0119
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/119/oj
Published date31 December 1993
Date22 December 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 340, 31 December 1993
EUR-Lex - 31993L0119 - IT

Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 31/12/1993 pag. 0021 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0194
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0194


DIRETTIVA 93/119/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1993

relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 74/577/CEE del Consiglio (4) ha stabilito le disposizioni concernenti lo stordimento degli animali prima della macellazione;

considerando che la convenzione europea per la protezione degli animali da macello è stata approvata in nome della Comunità mediante decisione 88/306/CEE del Consiglio (5); che la convenzione ha un ambito d'applicazione più ampio di quello delle norme comunitarie vigenti in materia;

considerando che le leggi nazionali sulla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento hanno incidenze sulle condizioni di concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento del mercato comune dei prodotti agricoli;

considerando che occorre pertanto istituire norme minime comuni per la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento al fine di garantire lo sviluppo razionale della produzione e di agevolare la realizzazione del mercato interno per gli animali e i prodotti di origine animale;

considerando che durante la macellazione o l'abbattimento agli animali deve essere evitato qualsiasi dolore o sofferenza evitabili;

considerando che è tuttavia necessario autorizzare prove tecniche e scientifiche nonché tenere in considerazione le esigenze particolari di certi riti religiosi;

considerando che le norme devono altresì garantire una protezione soddisfacente, al momento della macellazione o dell'abbattimento, degli animali non inclusi nella convenzione;

considerando che con la dichiarazione relativa alla protezione degli animali allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea la Conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nonché gli Stati membri, a tenere pienamente conto, in sede di elaborazione e di attuazione della legislazione comunitaria nel settore della politica agricola comune, delle esigenze in materia di benessere degli animali;

considerando che, ciò facendo, l'azione comunitaria deve conformarsi alle esigenze risultanti dal principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 B del trattato;

considerando che occorre abrogare la direttiva 74/577/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione ed all'abbattimento degli animali allevati custoditi per la produzione di carni, pelli, pellicce o altri prodotti ed ai metodi di abbattimento per fini profilattici contro le epizoozie.

2. La presente direttiva non si applica:

- a prove tecniche o scientifiche in relazione ai metodi di cui al paragrafo 1, eseguite sotto il controllo dell'autorità competente,

- agli animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive,

- alla selvaggina abbattuta conformemente all'articolo 3 della direttiva 92/45/CEE.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il trasferimento o la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione a fini commerciali degli animali menzionati all'articolo 5, paragrafo 1;

2) trasferimento: lo scarico di animali o il loro trasporto dalle piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, sino ai locali o ai luoghi in cui devono essere macellati;

3) stabulazione: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti nonché aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della macellazione;

4) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci;

5) stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza protraentesi fino a quando intervenga la morte;

6) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;

7) macellazione: l'uccisione di un animale mediante dissanguamento;

8) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro responsabile per effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità cui sia stata delegata tale competenza.

Tuttavia, l'autorità religiosa dello Stato membro per conto della quale sono effettuate delle macellazioni è competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo determinati riti religiosi. Detta autorità opera, per le altre disposizioni della presente direttiva, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, quale definito all'articolo 2 della direttiva 64/433/CEE.

Articolo 3

Durante il trasferimento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento, la macellazione, e l'abbattimento, agli animali devono essere risparmiati eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

CAPITOLO II Prescrizioni relative ai macelli

Articolo 4

La costruzione, gli impianti, e l'attrezzatura dei macelli nonché il loro funzionamento devono essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Articolo 5

1. I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile trasportati nei macelli ai fini della macellazione sono:

a) trasferiti e, se necessario, stabulati conformemente alle indicazioni dell'allegato A;

b) immobilizzati conformemente alle indicazioni dell'allegato B;

c) storditi prima della macellazione o abbattuti instantaneamente conformemente alle disposizioni dell'allegato C;

d) dissanguati conformemente alle indicazioni dell'allegato D.

2. Per gli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione richiesti da determinati riti religiosi non si applicano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nell'osservanza delle norme generali del trattato, per gli stabilimenti che beneficiano di deroghe ai sensi delle disposizioni degli articoli 4 e 13 della direttiva 64/433/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 91/498/CEE e degli articoli 7 e 18 della direttiva 71/118/CEE, derogare, per quanto riguarda i bovini, alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e, per quanto riguarda i volatili da cortile, i conigli, i suini, gli ovini e i caprini, alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché ai procedimenti di stordimento ed abbattimento di cui all'allegato C, sempre che siano rispettate le disposizioni previste all'articolo 3.

Articolo 6

1. Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere concepiti, costruiti, conservati e utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace, in conformità delle disposizioni della presente direttiva. La competente autorità verifica la conformità degli strumenti, del materiale di immobilizzazione, delle attrezzature e degli impianti per lo stordimento o l'abbattimento con i principi sopra indicati e ne controlla regolarmente il buono stato nonché l'idoneità a conseguire l'obiettivo anzidetto.

2. Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti e attrezzature di ricambio. Tali strumenti ed attrezzature devono essere conservati in modo adeguato e sottoposti a regolare controllo.

Articolo 7

Possono essere addetti al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione o all'abbattimento di animali soltanto le persone che possiedano la preparazione teorica e pratica necessaria per svolgere tali operazioni in modo umano ed efficace, conformemente alle prescrizioni della presente direttiva.

L'autorità competente si accerta dell'idoneità, delle capacità e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione.

Articolo 8

L'ispezione e la sorveglianza dei macelli sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente, la quale può accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i reparti del macello per accertare che le disposizioni della presente direttiva sono rispettate. Tali ispezione e sorveglianza possono tuttavia essere effettuate in occasione di controlli realizzati ad altri fini.

CAPITOLO III Macellazione e abbattimento al di fuori dei macelli

Articolo 9

1. Per la macellazione al di fuori dei macelli degli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

2. Gli Stati membri possono tuttavia accordare...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT