Decision (EU) 2017/274 of the European Central Bank of 10 February 2017 laying down the principles for providing performance feedback to national competent authority sub-coordinators and repealing Decision (EU) 2016/3 (ECB/2017/6)

Coming into Force15 February 2017
End of Effective Date16 June 2019
Celex Number32017D0006
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2017/274/oj
Published date17 February 2017
Date10 February 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 40, 17 February 2017
L_2017040IT.01007201.xml
17.2.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 40/72

DECISIONE (UE) 2017/274 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 febbraio 2017

che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti e che abroga la Decisione (UE) 2016/3 (BCE/2017/6)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 7,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che la Banca centrale europea (BCE) sia responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Il considerando 79 di detto regolamento chiarisce che una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale.
(2) In conformità agli articoli da 3 a 6 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2), la BCE è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi di vigilanza congiunti, composti da personale della BCE e delle autorità nazionali competenti. Un coordinatore del gruppo di vigilanza congiunto (GVC), assistito da uno o più sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti (ANC), assicura il coordinamento dei lavori all'interno del GVC.
(3) Alla luce dell'importante ruolo dei sub-coordinatori delle ANC nel coordinamento dei membri del GVC appartenenti alla rispettiva ANC, appare necessario e proporzionato introdurre un procedimento uniforme per la presentazione di un feedback sul loro operato nei GVC. Supportando il continuo miglioramento dell'operato dei sub-coordinatori delle ANC, il feedback sull'operato può contribuire ad assicurare il corretto funzionamento dei GVC.
(4) Compete esclusivamente alle ANC valutare il loro personale, mentre compete esclusivamente alla BCE valutare il suo. Tuttavia, le ANC possono utilizzare il feedback sull'operato fornito ai sensi della presente decisione nella gestione del proprio personale, ed esso può apportare un contributo ai sistemi valutativi interni delle ANC, se consentito dalla pertinente normativa nazionale.
(5) Il feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle ANC è stato fornito inizialmente nel corso di un periodo di sperimentazione in conformità ai principi fissati nella decisione (UE) 2016/3 della Banca centrale europea (BCE/2015/36) (3). Concluso il periodo di sperimentazione, tale decisione dovrebbe essere abrogata nell'interesse della certezza giuridica.
(6) L'esperienza acquisita nel corso del periodo di sperimentazione ha indicato che il meccanismo di feedback sull'operato dei sub-coordinatori della ANC può essere utile per assicurare l'efficace funzionamento dei GVC. È necessario, comunque, effettuare ulteriori valutazioni. Pertanto è opportuno prolungare di un anno il periodo di sperimentazione del meccanismo di feedback sull'operato. Dovrebbe essere effettuato un successivo riesame per valutare l'utilità di continuare ad utilizzare in modo più stabile il meccanismo di feedback sulla performance.
(7) Le risultanze del riesame dovrebbero essere comunicate al Consiglio di vigilanza. Alla luce del riesame, dovrebbe essere formulata al Consiglio direttivo una proposta in merito all'eventuale prosecuzione del meccanismo di feedback sull'operato.
(8) Il Garante europeo sulla protezione dei dati, consultato in conformità all'articolo 27 del regolamento (CE) 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in data 7 aprile 2015 ha emesso un parere in cui si riconosce che il feedback sull'operato è necessario alla gestione dei GVC, approvandone il meccanismo e si raccomanda che il suo preciso funzionamento sia stabilito in un atto giuridico appropriato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolo 2

Feedback sull'operato

1. I coordinatori dei GVC forniscono ai sub-coordinatori delle ANC un feedback sul loro operato e su quello del loro gruppo nell'assolvimento dei rispettivi compiti e nel conseguimento dei rispettivi obiettivi in seno al GVC, in conformità ai principi stabiliti nell'allegato I, tenendo conto delle competenze stabilite nell'allegato II.

2. I coordinatori dei GVC, dopo essersi consultati con il sub-coordinatore dell'ANC...

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