Council Directive 85/433/EEC of 16 September 1985 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in pharmacy, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment relating to certain activities in the field of pharmacy

Coming into Force19 September 1985
End of Effective Date19 October 2007
Celex Number31985L0433
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1985/433/oj
Published date24 September 1985
Date16 September 1985
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 253, 24 September 1985
EUR-Lex - 31985L0433 - IT

Direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico

Gazzetta ufficiale n. L 253 del 24/09/1985 pag. 0037 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0082
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 3 pag. 0028
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0082
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 3 pag. 0028


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 1985

concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico

(85/433/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49 e 57,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in applicazione del trattato, qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per l'accesso a certe attività, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad organizzazioni o ad organismi professionali;

considerando che appare peraltro opportuno contemplare talune disposizioni intese ad agevolare l'esercizo effettivo del diritto di stabilimento;

considerando che, in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera h), del trattato, gli stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da alterare le condizioni di stabilimento;

considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato prevede che siano stabilite direttive per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli;

considerando che, in ragione delle divergenze esistenti attualmente tra i vari tipi di formazione in farmacia impartiti negli stati membri, è necessario stabilire talune disposizioni di coordinamento che consentano agli stati membri di procedere al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli; che questo coordinamento è realizzato dalla direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (4);

considerando che in taluni stati membri l'accesso a determinate attività del settore farmaceutico è subordinato, oltre che al conseguimento del diploma, certificato o altro titolo, al requisito di un'esperienza professionale complementare; che, poiché in detto settore non esiste ancora una convergenza tra gli stati membri, occorre, per far fronte ad eventuali difficoltà, riconoscere come condizione sufficiente un'esperienza pratica appropriata, di pari durata acquisita in un altro stato membro;

considerando che nel quadro della loro politica nazionale nel settore della sanità pubblica, intesa a garantire segnatamente una distribuzione soddisfacente dei medicinali su tutto il loro territorio, alcuni stati membri limitano il numero di nuove farmacie che possono essere istituite, mentre gli altri non hanno ancora preso disposizioni in tal senso; che in tali condizioni è prematuro prevedere che gli effetti del riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia debbano anche estendersi all'esercizio delle attività di farmacista come titolare di una farmacia aperta al pubblico da meno di tre anni; che questo problema deve essere riesaminato dalla Commissione e dal Consiglio entro un certo lasso di tempo;

considerando che, per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, poiché una direttiva sul riconoscimento reciproco dei diplomi non comporta necessariamente un'equivalenza materiale delle formazione cui detti diplomi si riferiscono, è opportuno autorizzare tale uso unicamente nella lingua dello stato membro d'origine o di provenienza;

considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli stati membri possono esigere che i beneficiari che soddisfano i requisiti di formazione prescritti dalla presente direttiva presentino, unitamente al proprio titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competentei autorità dello stato d'origine o di provenienza attestante che i titoli corrispondono a quelli di cui alla presente direttiva;

considerando che la presente direttiva lascia invariate le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri che vietano alle società l'esercizio di talune attività o lo sottopongono a determinate condizioni;

considerando che è difficile valutare in quale misura attualmente potrebbero essere utili norme miranti a facilitare la libera prestazione dei servizi dei farmacisti; che quindi non è opportuno per il momento adottare norme di questo tipo;

considerando che in materia di moralità e di onorabilità occorre distinguere le condizioni richieste per un primo...

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