Council Directive 75/33/EEC of 17 December 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to cold-water meters

Coming into Force19 December 1974
End of Effective Date01 December 2015
Celex Number31975L0033
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1975/33/oj
Published date20 January 1975
Date17 December 1974
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 14, 20 January 1975
EUR-Lex - 31975L0033 - IT

Direttiva 75/33/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai contatori d'acqua fredda

Gazzetta ufficiale n. L 014 del 20/01/1975 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0069
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0022
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0069
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0044
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0044


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1974

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d ' acqua fredda

( 75/33/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che negli Stati membri la costruzione e le modalità di controllo dei contatori d ' acqua fredda formano oggetto di disposizioni cogneti che differiscono da uno Stato membro all ' altro e ostacolano quindi gli scambi di tali strumenti ; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni ;

considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico ( 3 ) , modificata dall ' atto di adesione ( 4 ) , ha definito le procedure d ' approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE ; che , conformemente a tale direttiva , occorre fissare per i contatori d ' acqua fredda le prescrizioni tecniche di realizzazione e di funzionamento alle quali detti strumenti debbono rispondere per poter essere importati , commercializzati e liberamente usati dopo aver subito i controlli ed essere stati muniti dei marchi e dei contrassegni previsti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai contatori d ' acqua fredda , che sono apparecchi di misura integratori destinati a determinare in modo continuo il volume dell ' acqua che li attraversa ( escluso ogni altro liquido ) . Tali contatori comprendono un dispositivo di misurazione che aziona un dispositivo indicatore . L ' acqua è considerata « fredda » quando la sua temperatura è compresa fra 0° e 30° C .

Articolo 2

I contatori d ' acqua fredda ai quali possono essere apposti i marchi e i contrassegni CEE sono descritti nell ' allegato della presente direttiva . Essi formano oggetto di un ' approvazione CEE del modello e sono soggetti alla verifica prima CEE .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare l ' immissione sul mercato e in servizio di contatori d ' acqua fredda muniti del contrassegno di approvazione CEE del modello e del marchio di verifica prima CEE per motivi attinenti alle loro qualità metrologiche .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amminisatrative necessarie per adeguarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 dicembre 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . DURAFOUR

( 1 ) GU n . C 2 del 9 . 1 . 1974 , pag . 62 .

( 2 ) GU n . C 8 del 31 . 1 . 1974 , pag . 6 .

( 3 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

ALLEGATO

1 . TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

1.0 . Il presente allegato si applica esclusivamente ai contatori d ' acqua fredda che utilizzano un procedimento meccanico diretto basato su camere volumetriche a paretimobili o sulla rotazione impressa dalla velocità a un organo mobile ( turbina , elica , ecc . ) .

1.1 . Portata

La portata è il quoziente del volume d ' acqua che attraversa il contatore per il tempo di passaggio di tale volume . Il volume è espresso in metri cubi o in litri e il tempo in ore , minuti o secondi .

1.2 . Volume erogato

Il volume erogato è il volume totale d ' acqua che ha attraversato il contatore in un determinato intervallo di tempo .

1.3 . Portata massima : Qmax

La portata massima Qmax è la portata più alta alla quale il contatore deve poter funzionare per intervalli di tempo limitati senza guastarsi n rispettando gli errori massimi tollerati e senza superare il valore massimo della caduta di pressione .

1.4 . Portata nominale : Qn

la portata...

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