Directive 2008/25/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Directive 2002/87/EC on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Coming into Force | 21 March 2008 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32008L0025 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2008/25/oj |
Published date | 20 March 2008 |
Date | 11 March 2008 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 81, 20 March 2008 |
20.3.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 81/40 |
DIRETTIVA 2008/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2008
che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere della Banca centrale europea (2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5). |
(2) | La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completandolo con nuovi elementi non essenziali. |
(3) | Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. |
(4) | La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all’esecuzione della direttiva 2002/87/CE che chiariscano gli aspetti tecnici di alcune definizioni stabilite in tale direttiva, specialmente per consentire di tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali e per garantire l’applicazione uniforme di tale direttiva all’interno della Comunità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/87/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(5) | La direttiva 2002/87/CE prevede un limite di durata per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione sulla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di |
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