Commission Regulation (EU) No 1079/2013 of 31 October 2013 laying down transitional measures for the application of Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

Coming into Force04 November 2013,01 January 2014
End of Effective Date31 December 2016
Celex Number32013R1079
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1079/oj
Published date01 November 2013
Date31 October 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 292, 1 November 2013
L_2013292IT.01001001.xml
1.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 292/10

REGOLAMENTO (UE) N. 1079/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2013

che fissa disposizioni transitorie per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 modificano in modo significativo le norme e le procedure cui devono attenersi gli operatori del settore alimentare e le autorità competenti degli Stati membri. Tali regolamenti si applicano dal 1o gennaio 2006. L’applicazione con effetto immediato a decorrere da tale data di alcune di queste norme e procedure avrebbe tuttavia comportato in vari casi difficoltà di ordine pratico.
(2) Il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (3), stabilisce di conseguenza disposizioni transitorie per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2013, al fine di agevolare la transizione alla piena attuazione delle nuove norme e procedure stabilite da questi tre regolamenti. La durata del periodo transitorio è stata fissata tenendo conto del riesame del quadro normativo in materia di igiene previsto da tali regolamenti.
(3) La relazione del 28 luglio 2009 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esperienza acquisita nell’applicare i regolamenti in tema di igiene (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (4), «mira a presentare l’effettiva esperienza acquisita, comprese le difficoltà incontrate, nel 2006, 2007 e 2008 dal momento in cui le parti interessate hanno applicato il pacchetto igiene» («la relazione»).
(4) La relazione contiene esperienze sulle disposizioni transitorie fissate dal regolamento (CE) n. 1162/2009. Essa indica che sono state riscontrate difficoltà in relazione alla fornitura a livello locale di piccole quantità di determinati alimenti, che è necessario chiarire le situazioni in cui, in assenza di norme UE armonizzate, si applicano disposizioni nazionali in tema di importazione e che le crisi dovute a prodotti composti importati hanno confermato l’esigenza di maggiori controlli su questi prodotti.
(5) Tali difficoltà vanno affrontate tramite un riesame dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004. Immediatamente dopo la pubblicazione della relazione è stata iniziata una valutazione d’impatto che accompagna il riesame. È tuttavia necessario più tempo per completare la valutazione d’impatto, prima di avviare la procedura ordinaria di riesame.
(6) Inoltre, in base
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