Commission Directive 91/155/EEC of 5 March 1991 defining and laying down the detailed arrangements for the system of specific information relating to dangerous preparations in implementation of Article 10 of Directive 88/379/EEC

Coming into Force01 January 1001
End of Effective Date31 May 2007
Published date22 March 1991
Celex Number31991L0155
Date05 March 1991
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/155/oj
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 76, 22 March 1991
EUR-Lex - 31991L0155 - IT 31991L0155

Direttiva 91/155/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991, che definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 22/03/1991 pag. 0035 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0059
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0059


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1991 che definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi (91/155/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/492/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che l'etichettatura prevista dalla direttiva 88/379/CEE costituisce un'informazione fondamentale per gli utenti di preparati pericolosi fornendo loro una indicazione chiara e concisa dei rischi potenziali; che detta etichettatura deve essere completata da un sistema di informazione più dettagliato per gli utenti a titolo professionale;

considerando che l'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE prevede l'attuazione di un sistema di informazione relativo ai preparati pericolosi sotto forma di scheda di dati di sicurezza; che tale articolo specifica inoltre che la suddetta informazione è destinata essenzialmente agli utenti a titolo professionale e deve consentire loro di prendere le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro;

considerando che vi è uno stretto collegamento tra la direttiva 88/379/CEE e la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (3), modificata da ultimo dalla direttiva 90/517/CEE (4); che è pertanto altamente auspicabile creare una struttura per le schede di dati in materia di sicurezza valida sia per le sostanze pericolose che per i preparati pericolosi; che le disposizioni di applicazione per le sostanze pericolose saranno stabilite in seguito;

considerando che il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sui luoghi di lavoro, istituito dalla decisione 74/325/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è stato consultato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi per le sostanze e i preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1

1. Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza pericolosa o di un preparato pericoloso, stabilito all'interno della Comunità, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire al destinatario, nella persona dell'utente a titolo professionale, una scheda di dati di sicurezza indicante le informazioni di cui all'articolo 3.

2. Le informazioni sono trasmesse gratuitamente al massimo all'atto della prima fornitura della sostanza o del preparato ed in seguito in occasione di qualsiasi revisione dovuta a nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente.

La nuova versione, datata e recante la dicitura « Revisione . . . (data) », è fornita gratuitamente a tutti i destinatari che hanno già ricevuto la sostanza o il preparato nei dodici mesi precedenti.

3. La fornitura della scheda di dati di sicurezza non è obbligatoria se le sostanze o i preparati pericolosi offerti o venduti al pubblico sono accompagnati da informazioni sufficienti a consentire agli utenti di prendere le misure necessarie in materia di tutela della salute e della sicurezza. La scheda deve comunque essere fornita se l'utente a titolo professionale ne faccia richiesta. Articolo 2

Gli Stati membri possono subordinare l'immissione sul mercato delle sostanze o dei preparati pericolosi nel proprio territorio all'uso della propria o delle proprie lingue ufficiali per la compilazione delle schede di sicurezza di cui all'articolo 1. Articolo 3

La scheda di dati di sicurezza di cui all'articolo 1 contiene le seguenti rubriche obbligatorie:

1) elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa produttrice,

2) composizione/informazioni sugli ingredienti,

3) indicazione dei pericoli,

4) misure di pronto soccorso,

5) misure antincendio,

6) misure in caso di fuoruscita accidentale,

7) manipolazione e stoccaggio,

8) controllo dell'esposizione/protezione individuale,

9) proprietà fisiche e chimiche,

10) stabilità e reattività,

11) informazioni tossicologiche,

12) informazioni ecologiche,

13) considerazioni sullo smaltimento,

14) informazioni sul trasporto,

15) informazioni sulla...

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