Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999

Coming into Force01 August 2006,01 January 2007
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32006R1083
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1083/oj
Published date31 July 2006
Date11 July 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 210, 31 July 2006
L_2006210IT.01002501.xml
31.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210/25

REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2006

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

visto il parere della Corte dei conti (4),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale al suo interno, la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali. L'articolo 159 prevede che tale azione sia sostenuta attraverso i Fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti.
(2) La politica di coesione dovrebbe contribuire a potenziare la crescita, la competitività e l'occupazione facendo proprie le priorità comunitarie per uno sviluppo sostenibile definite nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.
(3) Nell'Unione europea allargata sono aumentate le disparità economiche, sociali e territoriali a livello sia regionale che nazionale. Le azioni volte a favorire la convergenza, la competitività e l'occupazione dovrebbero essere pertanto rafforzate in tutta la Comunità.
(4) L'aumento del numero delle frontiere terrestri e marittime della Comunità e l'estensione del suo territorio implicano la necessità di accrescere il valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nella Comunità.
(5) Il Fondo di coesione dovrebbe essere integrato nella programmazione dell'assistenza strutturale ai fini di una maggiore coerenza nell'intervento dei vari Fondi.
(6) Dovrebbe essere precisato il ruolo degli strumenti che forniscono sostegno allo sviluppo rurale e cioè del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (5) e, per il settore della pesca, del Fondo europeo per la pesca (FEP). Tali strumenti dovrebbero essere integrati tra gli strumenti della politica agricola comune e della politica comune della pesca e coordinati con gli strumenti della politica di coesione.
(7) I Fondi che intervengono nell'ambito della politica di coesione sono pertanto limitati a: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo di coesione. Le norme applicabili a ciascun Fondo devono essere specificate in regolamenti di applicazione adottati ai sensi degli articoli 148, 161 e 162 del trattato.
(8) Ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (6), il Consiglio deve riesaminare il suddetto regolamento sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2006. Al fine di attuare la riforma dei Fondi proposta dal presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbe essere abrogato.
(9) Per accrescere il valore aggiunto della politica comunitaria di coesione, l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione dovrebbe essere concentrata e semplificata e gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbero essere di conseguenza ridefiniti mirando alla convergenza degli Stati membri e delle regioni, alla competitività regionale e all'occupazione, e alla cooperazione territoriale europea.
(10) Nell'ambito di questi tre obiettivi occorre tener adeguatamente conto sia degli aspetti socioeconomici che di quelli territoriali.
(11) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di un sostegno supplementare volti a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori indicati all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.
(12) I problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone a densità demografica estremamente bassa, di cui al protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto di adesione del 1994 richiedono un trattamento finanziario adeguato per compensare gli effetti di tali svantaggi.
(13) Data l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile e il contributo delle città, soprattutto di quelle di medie dimensioni, allo sviluppo regionale, occorre dare loro un maggiore rilievo valorizzandone il ruolo nell'ambito della programmazione al fine di promuovere la rivitalizzazione urbana.
(14) I Fondi dovrebbero intraprendere azioni speciali e complementari in aggiunta a quelle del FEASR e del FEP al fine di promuovere la diversificazione economica delle zone rurali e delle zone dipendenti dalla pesca.
(15) Le azioni per le zone caratterizzate da svantaggi naturali, ossia talune isole, le zone di montagna e le zone a bassa densità demografica, nonché talune zone di frontiera della Comunità a seguito dell'allargamento, dovrebbero essere potenziate per permettere a tali zone di far fronte alle loro specifiche difficoltà di sviluppo.
(16) È necessario fissare criteri obiettivi per definire le regioni e zone ammissibili. A tal fine, l'identificazione delle regioni e zone prioritarie a livello comunitario dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (7).
(17) L'obiettivo «Convergenza» riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo. Le regioni oggetto di tale obiettivo sono quelle il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto, è inferiore al 75 % della media comunitaria. Le regioni che risentono dell'effetto statistico legato alla riduzione della media comunitaria a seguito dell'allargamento dell'Unione europea beneficeranno a questo titolo di un aiuto transitorio considerevole al fine di completarne il processo di convergenza. Tale aiuto avrà termine nel 2013 e non sarà seguito da nessun altro periodo transitorio. Gli Stati membri oggetto dell'obiettivo «Convergenza» il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media comunitaria beneficeranno del Fondo di coesione.
(18) L'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» riguarda il territorio della Comunità che non rientra nell'obiettivo «Convergenza». Sono ammissibili le regioni dell'obiettivo 1 del periodo di programmazione 2000-2006 che, non soddisfacendo più i criteri di ammissibilità regionale dell'obiettivo «Convergenza», beneficiano di un aiuto transitorio, così come tutte le altre regioni della Comunità.
(19) L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» riguarda le regioni aventi frontiere terrestri o marittime, le zone di cooperazione transnazionale definite con riguardo ad azioni che promuovono lo sviluppo territoriale integrato, il sostegno alla cooperazione interregionale e allo scambio di esperienze.
(20) Il miglioramento e la semplificazione della cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità comportano l'impiego degli strumenti di assistenza esterna della Comunità, in particolare di uno strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (8).
(21) La partecipazione del FESR alla suddetta cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità contribuisce all'eliminazione dei principali squilibri regionali nella Comunità e, di conseguenza, al rafforzamento della sua coesione economica e sociale.
(22) Le attività dei Fondi e le operazioni che essi contribuiscono a finanziare dovrebbero essere coerenti con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.
(23) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella degli Stati membri o cercare di contribuirvi. Il partenariato dovrebbe essere rafforzato tramite delle modalità per la partecipazione di diversi tipi di partner, in particolare delle autorità regionali e locali, nel pieno rispetto degli ordinamenti degli Stati membri.
(24) La programmazione pluriennale dovrebbe essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi dei Fondi, garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e la coerenza e la continuità dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri.
(25) Poiché gli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, a causa delle eccessive disparità e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza», e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario tramite la garanzia pluriennale dei finanziamenti comunitari, che consente alla politica di coesione di concentrarsi sulle priorità della Comunità, la Comunità può intervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente
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