Council Directive 92/81/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on mineral oils

Coming into Force09 November 1992
End of Effective Date30 December 2003
Celex Number31992L0081
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/81/oj
Published date31 October 1992
Date19 October 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 316, 31 October 1992
EUR-Lex - 31992L0081 - IT 31992L0081

Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 31/10/1992 pag. 0012 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0091
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0091


DIRETTIVA 92/81/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 92/12/CEE (4) stabilisce il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa;

considerando che la direttiva 92/82/CEE (5) stabilisce disposizioni sulle aliquote minime per le accise applicabili a taluni oli minerali;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, sono necessarie definizioni comuni per tutti i prodotti a base di olio minerale disciplinati dal sistema di controllo generale delle accise;

considerando che è utile che dette definizioni si fondino sul quelle della nomenclatura combinata in vigore il giorno dell'adozione della presente direttiva;

considerando che è necessario prevedere determinate esenzioni obbligatorie a livello comunitario;

considerando tuttavia che è opportuno consentire agli Stati membri di applicare a titolo facoltativo altre esenzioni o aliquote ridotte all'interno del loro territorio, purché ciò non causi distorsioni della concorrenza;

considerando che è necessario prevedere una procedura volta ad autorizzare l'introduzione di ulteriori esenzioni o riduzioni dell'aliquota;

considerando che è necessario istituire una procedura di esame di tutte le esenzioni o riduzioni delle aliquote prescritte nella presente direttiva per verificare che esse restino compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: I. Campo d'applicazione

Articolo 1

1. Gli Stati membri applicano agli oli minerali un'accisa armonizzata conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/82/CEE relativa alle aliquote delle accise sugli oli minerali.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, si intendono per « oli minerali »:

a) i prodotti di cui al codice NC 2706;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 (ad eccezione di 2707 99 30, 2707 99 50 e 2707 99 70);

c) i prodotti di cui al codice NC 2709;

d) i prodotti di cui al codice NC 2710;

e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano e il propano chimicamente puri, ma ad eccezione del gas naturale;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

g) i prodotti di cui al codice NC 2713, ad eccezione dei prodotti resinosi, delle terre decoloranti esauste, dei residui acidi e dei residui basici;

h) i prodotti di cui al codice NC 2715;

i) i prodotti di cui al codice NC 2901;

j) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

k) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;

l) i prodotti di cui al codice NC 3811;

m) i prodotti di cui al codice NC 3817.

2. Gli oli minerali, diversi da quelli per cui la direttiva 92/82/CEE prescrive un livello di...

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