Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011

Coming into Force01 January 1001,11 December 2018
End of Effective Date31 December 9999
Published date21 November 2018
Celex Number32018R1726
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/oj
Date14 November 2018
Date of Signature14 November 2018
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 295, 21 November 2018
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21.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 295/99

REGOLAMENTO (UE) 2018/1726 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 74, l’articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), l’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 85, paragrafo 1, l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 88, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il sistema d’informazione Schengen (SIS II) è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio (3). Il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI stabiliscono che la Commissione sia responsabile della gestione operativa del sistema centrale del SIS II (SIS II centrale) durante un periodo transitorio. Al termine di tale periodo transitorio un organo di gestione deve essere incaricato della gestione operativa del SIS II centrale e di determinati aspetti dell’infrastruttura di comunicazione.
(2) Il sistema d’informazione visti (VIS) è stato istituito dalla decisione 2004/512/CE del Consiglio (4). Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prevede che la Commissione sia responsabile della gestione operativa del VIS durante un periodo transitorio. Al termine di tale periodo transitorio un organo di gestione deve essere incaricato della gestione operativa del VIS centrale e delle interfacce nazionali e deve essere incaricato di determinati aspetti dell’infrastruttura di comunicazione.
(3) L’Eurodac è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio (6). Il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio (7) ha fissato le necessarie modalità di applicazione. Tali atti giuridici sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) a decorrere dal 20 luglio 2015.
(4) L’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT (tecnologia dell’informazione) su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, comunemente nota come eu-LISA, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) al fine di provvedere alla gestione operativa del SIS, del VIS e dell’Eurodac, compresi determinati aspetti delle relative infrastrutture di comunicazione, ed eventualmente a quella di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ferma restando l’adozione di separati atti giuridici dell’Unione. Il regolamento (UE) n. 1077/2011 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 603/2013 affinché tenesse in considerazione le modifiche introdotte all’Eurodac.
(5) L’organo di gestione necessitava di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; è stato pertanto costituito sotto forma di agenzia di regolamentazione («Agenzia») dotata di personalità giuridica. Come convenuto, la sede dell’Agenzia è stata fissata a Tallinn, Estonia. Tuttavia, poiché i compiti relativi allo sviluppo tecnico e alla preparazione per la gestione operativa del SIS II e del VIS erano già svolti a Strasburgo, Francia, e un sito di riserva (backup site) per tali sistemi era stato installato a Sankt Johann im Pongau, Austria, anche in linea con l’ubicazione del SIS II e del VIS stabilita in conformità dei pertinenti atti giuridici dell’Unione, si dovrebbe continuare a operare in questo modo. Tali due siti dovrebbero continuare ad essere, rispettivamente, anche i luoghi in cui sono svolti i compiti relativi alla gestione operativa dell’Eurodac e in cui è stabilito un sito di riserva per l’Eurodac. Tali due siti dovrebbero essere anche i luoghi, rispettivamente, per lo sviluppo tecnico e la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e per un sito di riserva in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT su larga scala in caso di guasto di tale sistema. Al fine di massimizzare il possibile utilizzo del sito di riserva, questo potrebbe inoltre essere utilizzato per far funzionare simultaneamente i sistemi purché in caso di guasto di uno o più sistemi resti in grado di garantirne il funzionamento. In ragione del livello elevato di sicurezza e disponibilità, nonché del ruolo cruciale dei sistemi, qualora la capacità di accoglienza dei siti tecnici esistenti diventasse insufficiente, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia («consiglio di amministrazione») dovrebbe avere la facoltà di proporre, ove tale necessità sia motivata sulla base di una valutazione d’impatto e di un’analisi costi-benefici indipendenti, l’istituzione di un secondo sito tecnico distinto o a Strasburgo o a Sankt Johann im Pongau, o in entrambi i luoghi, in base alle necessità, al fine di ospitare tali sistemi. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consultare la Commissione e tenere conto del suo punto di vista prima di notificare al Parlamento europeo e al Consiglio («autorità di bilancio») l’intenzione di realizzare un progetto di natura immobiliare.
(6) Dal 1o dicembre 2012, momento in cui si è fatta carico delle sue responsabilità, l’Agenzia è subentrata nei compiti affidati all’organo di gestione dal regolamento (CE) n. 767/2008 e dalla decisione 2008/633/GAI del Consiglio (10) per quanto riguarda il VIS. Nell’aprile 2013 l’Agenzia è inoltre subentrata nei compiti affidati all’organo di gestione dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI per quanto riguarda il SIS II, in seguito all’entrata in funzione del SIS II, e nel giugno 2013 ha rilevato i compiti affidati alla Commissione in relazione all’Eurodac in conformità dei regolamenti (CE) n. 2725/2000 e (CE) n. 407/2002.
(7) La prima valutazione dell’operato dell’Agenzia, realizzata nel periodo 2015-2016 in base a una valutazione esterna indipendente, ha concluso che l’Agenzia assicura in modo efficace la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala e degli altri compiti assegnatile, ma ha evidenziato anche la necessità di apportare una serie di modifiche al regolamento (UE) n. 1077/2011, quali il trasferimento all’Agenzia dei compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione mantenuti a livello di Commissione. Basandosi su tale valutazione esterna, la Commissione ha tenuto conto degli sviluppi giuridici, delle politiche e delle circostanze di fatto e ha proposto, in particolare nella relazione del 29 giugno 2017 sul funzionamento dell’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) («relazione di valutazione»), di ampliare il mandato dell’Agenzia affinché assolva ai compiti derivanti dall’adozione, da parte dei colegislatori, di proposte legislative che le affidano nuovi sistemi e ai compiti indicati nella comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016 intitolata «Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza», a quelli indicati nella relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi d’informazione e l’interoperabilità dell’11 maggio 2017, come pure ai compiti che figurano nella comunicazione della Commissione del 16 maggio 2017 intitolata «Settima relazione sui progressi compiuti verso un’autentica ed efficace Unione della sicurezza», ferma restando l’adozione dei pertinenti atti giuridici dell’Unione, ove necessario. In particolare, all’Agenzia dovrebbe essere affidato il compito di sviluppare soluzioni relative all’interoperabilità, definita nella comunicazione del 6 aprile 2016 come la capacità dei sistemi di informazione di scambiare dati e di consentire la condivisione delle informazioni. Se del caso, qualsiasi azione svolta in merito all’interoperabilità dovrebbe essere ispirata alla comunicazione della Commissione del 23 marzo 2017 intitolata «Quadro europeo di interoperabilità — Strategia di attuazione». L’allegato 2 di tale comunicazione fornisce gli orientamenti generali, le raccomandazioni e le migliori pratiche per realizzare l’interoperabilità o almeno per creare l’ambiente che permetta di realizzare una migliore interoperabilità in fase di progettazione, attuazione e gestione dei servizi pubblici europei.
(8) Dalla relazione di valutazione è emerso inoltre che il mandato dell’Agenzia dovrebbe essere ampliato per consentirle di prestare consulenza agli Stati membri in merito al collegamento fra i sistemi nazionali e i sistemi centrali dei sistemi IT a larga scala che gestisce («sistemi») e assistenza e sostegno ad hoc, ove richiesto, e di prestare assistenza e sostegno ai servizi della Commissione sulle questioni di carattere tecnico relative ai nuovi sistemi.
(9) All’Agenzia dovrebbero essere affidati la preparazione, lo sviluppo e la gestione operativa del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System — EES) istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
(10) All’Agenzia dovrebbe essere affidata anche la gestione operativa di DubliNet, un canale sicuro di trasmissione elettronica separato tra le autorità degli Stati membri e istituito in applicazione dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione (12),
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