Council Directive 96/43/EC of 26 June 1996 amending and consolidating Directive 85/73/EEC in order to ensure financing of veterinary inspections and controls on live animals and certain animal products and amending Directives 90/675/EEC and 91/496/EEC

Coming into Force01 July 1996
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31996L0043
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/43/oj
Published date01 July 1996
Date26 June 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 162, 1 July 1996
EUR-Lex - 31996L0043 - IT 31996L0043

Direttiva 96/43/CE del Consiglio del 26 giugno 1996 che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 01/07/1996 pag. 0001 - 0013


DIRETTIVA 96/43/CE DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1996 che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli animali vivi e i prodotti di origine animale sono inseriti nell'elenco dell'allegato II del trattato; che tali animali e prodotti di origine animale costituiscono una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE (4), ha stabilito i principi per la riscossione di un contributo per tali controlli;

considerando che la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (5), ha stabilito segnatamente i requisiti dei controlli veterinari che devono essere effettuati negli Stati membri di provenienza per gli animali vivi e per taluni prodotti di origine animale;

considerando che la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (6), e la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (7), hanno stabilito, in particolare, i requisiti per i controlli documentali, di identità e fisici che devono essere effettuati sugli animali provenienti dai paesi terzi;

considerando che il finanziamento di tali ispezioni e controlli sanitari è effettuato in modo diverso nei vari Stati membri, in particolare mediante la riscossione di contributi che possono divergere da uno Stato all'altro; che tale divergenza può influenzare le condizioni di concorrenza tra produzioni disciplinate in gran parte da organizzazioni comuni di mercato;

considerando che, per quanto riguarda gli animali vivi introdotti nella Comunità dai paesi terzi, la riscossione, a carico dell'operatore, di contributi diversi può portare a deviazioni di traffico;

considerando che, per porre rimedio a questa situazione, occorre prevedere norme armonizzate di finanziamento delle ispezioni e dei controlli;

considerando che le autorità pubbliche sono responsabili dell'esecuzione di tali ispezioni e controlli; che, tuttavia, per assicurare il finanziamento di tali ispezioni e controlli, è opportuno disporre la riscossione di un contributo a carico degli operatori;

considerando che è opportuno adattare le disposizioni delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE a questi principi;

considerando che occorre assicurare il finanziamento delle misure di controllo previste dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (8);

considerando che è altresì opportuno procedere ad adattamenti tecnici degli allegati della direttiva 85/73/CEE per tenere conto dell'esperienza acquisita;

considerando che devono ancora essere stabilite le modalità necessarie per garantire il finanziamento dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale diversi dalle carni contemplate nelle direttive 64/433/CEE (9), 71/118/CEE (10) e 72/462/CEE (11);

considerando che, per garantire un efficace funzionamento del regime di controllo dei prodotti della pesca ed evitare distorsioni di concorrenza nel settore, è opportuno definire tali modalità per i prodotti della pesca di cui alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (12);

considerando che le modalità previste tengono conto della specificità dei prodotti della pesca, della natura dei controlli previsti dalla direttiva 91/493/CEE e dell'interesse a stabilire dei contributi comunitari, tenuto conto delle regole di concorrenza;

considerando che questo regime non deve essere applicato ai prodotti della pesca la cui commercializzazione non è disciplinata dalle norme stabilite dalla direttiva 91/493/CEE;

considerando che, per i prodotti di origine animale importati da paesi terzi, occorre stabilire un legame con la data a decorrere dalla quale dovranno essere conclusi gli accordi di equivalenza in materia di garanzie veterinarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il titolo, gli articoli e gli allegati della direttiva 85/73/CEE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. All'articolo 3, punto ii) della direttiva 90/675/CEE, i termini «previsti dalla direttiva 96/23/CE (*)» sono inseriti dopo i termini «Le spese dei controlli veterinari».

«(*) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.»

2. Il testo dell'articolo 15 della direttiva 91/496/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Gli Stati membri provvedono a riscuotere un contributo per i controlli veterinari e sanitari all'importazione di animali di cui alla presente direttiva, secondo la direttiva 96/23/CE (*).

(*) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.»

Articolo 3

Il Consiglio procede, entro il 1° gennaio 1999, ad un riesame della presente direttiva, sulla base di una relazione della Commissione corredata di eventuali proposte.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

i) alle disposizioni dell'articolo 7 e del capitolo I, punto 1, lettera e) dell'allegato A il 1° luglio 1996;

ii) alle disposizioni del capitolo II e del capitolo III, sezione II dell'allegato A e del capitolo II dell'allegato C il 1° luglio 1997;

iii) alle altre modifiche il 1° luglio 1997.

Gli Stati membri dispongono di un termine supplementare che può giungere sino al 1° luglio 1999 per conformarsi alle disposizioni del capitolo III, sezione I dell'allegato A.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

(1) GU n. C 219 del 13. 8. 1993, pag. 15.

(2) GU n. C 315 del 22. 11. 1993, pag. 630.

(3) GU n. C 34 del 2. 4. 1994, pag. 23.

(4) GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/17/CE (GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 30).

(5) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).

(6) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/52/CE (GU n. L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 16).

(7) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27).

(8) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

(9) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/5/CEE (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1).

(10) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1).

(11) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).

(12) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

ALLEGATO

DIRETTIVA 85/73/CEE DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE (modificata e codificata)

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono - secondo le modalità previste nell'allegato A - a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli dei prodotti contemplati in tale allegato, ivi compresi quelli intesi ad assicurare la protezione animale nei mattatoi, secondo i requisiti della direttiva 93/119/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono - secondo le modalità previste nell'allegato B - a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni...

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