Commission Regulation (EC) No 1131/2008 of 14 November 2008 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community (Text with EEA relevance)

Coming into Force16 November 2008
End of Effective Date10 April 2009
Celex Number32008R1131
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/1131/oj
Published date15 November 2008
Date14 November 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 306, 15 November 2008
L_2008306IT.01004701.xml
15.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 306/47

REGOLAMENTO (CE) N. 1131/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 (2).
(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni utili nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l'elenco comunitario.
(3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno della Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.
(4) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati entro 10 giorni lavorativi dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (3).
(5) La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme nei confronti dei vettori aerei interessati.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.
(7) Secondo le informazioni risultanti da controlli a terra SAFA effettuati su aeromobili di alcuni vettori aerei comunitari, nonché da ispezioni e audit effettuati in aree specifiche dalle autorità aeronautiche nazionali, i seguenti vettori sono stati sottoposti a misure di intervento da parte delle rispettive autorità nazionali responsabili della sorveglianza: le autorità competenti tedesche, pur essendo rimaste soddisfatte delle misure correttive attuate dal vettore MSR Flug Charter GmbH, hanno tuttavia deciso, il 31 ottobre 2008, di sospenderne la licenza di esercizio dopo che tale vettore ha dovuto presentare istanza di fallimento, il che comporta potenziali difficoltà sotto il profilo del rispetto dei requisiti di sicurezza; le autorità competenti del Portogallo hanno sospeso il 10 ottobre 2008 il COA del vettore Luzair, in attesa della nuova certificazione che ne attesti il pieno rispetto delle norme comunitarie applicabili; le autorità competenti spagnole, il 28 ottobre 2008, hanno avviato la procedura di sospensione del COA del vettore Bravo Airlines; le autorità competenti greche, il 24 ottobre 2008, hanno sospeso per tre mesi il COA del vettore Hellenic Imperial Airways. Quest'ultimo ha chiesto di poter esporre la propria situazione al Comitato per la sicurezza aerea, il che è avvenuto il 3 novembre 2008.
(8) Successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 715/2008, la Commissione ha ricevuto nuove informazioni che confermano l'esistenza di carenze sistemiche in materia di sicurezza all'interno di INAVIC. Il 1o ottobre 2008 l'ICAO ha pubblicato la relazione finale dell'audit da essa effettuato in Angola dal 26 novembre al 5 dicembre 2007, nell'ambito del suo Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP). Tale relazione contiene anche le osservazioni dell'autorità sottoposta all'audit, nonché le azioni correttive presentate all'ICAO per correggere gli aspetti critici riscontrati. Il numero di criticità riscontrate nelle aree pertinenti disciplinate dagli allegati alla Convenzione di Chicago n. 1, 6, 8 e 13 sono quarantasei (46). Tali criticità indicano un elevato livello di mancanza di applicazione effettiva delle Standard and Recommended Practices (SARPs) dell'ICAO in tutti gli otto elementi critici di un sistema di sorveglianza in materia di sicurezza. In particolare, gli elementi critici che presentano un livello di mancanza di attuazione superiore all'80 % sono la legislazione in materia aeronautica (84 %), i regolamenti operativi specifici (89 %), le qualifiche e l'addestramento del personale tecnico (81 %), gli obblighi di certificazione e autorizzazione (licensing) (81 %), gli obblighi di sorveglianza (80 %) e la soluzione dei problemi di sicurezza (100 %). Inoltre, l'ICAO ha espresso gravi preoccupazioni in materia di sicurezza nell'area della certificazione e supervisione delle attività degli aeromobili, chiedendosi, anche dopo la presentazione di un piano di azione e di azioni correttive attuate dall'INAVIC, se «gli operatori aerei che effettuano operazioni internazionali possano dimostrare il rispetto dei regolamenti promulgati dall'INAVIC per conformarsi al disposto dell'allegato 6 dell'ICAO». Alla data di pubblicazione della relazione, avrebbe dovuto essere stato eseguito il 50 % delle azioni correttive.
(9) Questa situazione conferma la relazione del gruppo di esperti della Commissione e degli Stati membri che ha effettuato una missione conoscitiva in Angola tra il 18 e il 22 febbraio 2008. Effettivamente, la relazione di audit USOAP conferma che attualmente tutti i vettori dell'Angola detengono COA non conformi all'allegato 6 della Convenzione di Chicago. Secondo il piano di azione correttivo presentato all'ICAO, non si prevede il completamento del processo di certificazione di questi vettori prima del 31 maggio 2009.
(10) La Commissione, il 6 ottobre 2008, ha inviato una lettera alle competenti autorità dell'Angola, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2111/2005, con la quale le autorità angolane e tutte le aerolinee certificate in Angola hanno ottenuto la possibilità di consultare la documentazione pertinente prima che venga presa una decisione. Inoltre, ognuna di queste aerolinee è stata contemporaneamente invitata a presentare osservazioni scritte e/o a fare una presentazione orale alla Commissione e al Comitato per la sicurezza aerea.
(11) La Commissione riconosce gli sforzi fatti dall'INAVIC ai fini di un'attuazione graduale delle azioni correttive proposte all'ICAO. Tuttavia, finché non avrà ricevuto la prova di un soddisfacente completamento del piano di azione correttivo, in particolare per quanto riguarda la ricertificazione dei vettori aerei nel pieno rispetto dell'allegato 6 della Convenzione di Chicago, la Commissione, sulla base dei criteri comuni, ritiene che tutti i vettori aerei certificati in Angola debbano essere sottoposti a divieto operativo e pertanto inclusi nell'elenco di cui all'allegato A. La Commissione consulterà le autorità angolane su questo problema senza ulteriori indugi.
(12) È stato dimostrato che le autorità responsabili per la sorveglianza dei vettori aerei certificati nel Regno di Cambogia non sono in grado di affrontare le carenze in materia di sicurezza, come dimostrato dall'audit USOAP effettuato dall'ICAO nel periodo novembre-dicembre 2007, che ha constatato numerose inosservanze delle norme internazionali. Inoltre l'ICAO ha segnalato a tutte le parti contraenti l'esistenza di gravi problemi di sicurezza per quanto riguarda la capacità delle autorità dell'aviazione civile della Cambogia di esercitare le proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza aerea. Di conseguenza, come prevede il considerando 35 del regolamento (CE) n. 715/2008, la Commissione, il 3 ottobre 2008, ha invitato le autorità competenti della Cambogia (SSCA) e tutti i vettori aerei certificati in Cambogia a fornire tempestivamente tutte le informazioni pertinenti in merito all'attuazione delle misure correttive dirette a sanare le carenze in materia di sicurezza individuate dall'ICAO, con particolare riguardo alla ricertificazione delle aerolinee.
(13) SSCA ha informato la Commissione di aver revocato il COA dei seguenti vettori aerei: Sarika Air Services, Royal Air Services, Royal Khmer Airlines e Imtrec Aviation. Inoltre, è stato sospeso fino al 12 aprile 2009 il COA di PMT Air a causa della non conformità con i regolamenti cambogiani sull'aviazione civile.
(14) Rimangono, tuttavia, preoccupazioni sotto il profilo della sicurezza per quanto riguarda Siem Reap Airways International. Il COA di questo vettore è stato prorogato senza limitazioni geografiche mentre è stato dimostrato che questo operatore non rispetta i regolamenti cambogiani sull'aviazione civile e non soddisfa i requisiti ICAO. Pertanto, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che questo vettore debba essere sottoposto a divieto operativo e quindi inserito nell'elenco di cui all'allegato A. La Commissione è pronta a offrire assistenza tecnica alle
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