Règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Coming into Force02 August 2021,01 August 2019
End of Effective Date31 December 9999
Date20 June 2019
Celex Number32019R1156
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/1156/oj
Published date12 July 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 188, 12 luglio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 188, 12 juillet 2019
L_2019188IT.01005501.xml
12.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188/55

REGOLAMENTO (UE) 2019/1156 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Approcci divergenti in materia di regolamentazione e di vigilanza per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera di fondi di investimento alternativi («FIA»), quali definiti nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), compresi i fondi europei per il venture capital (EuVECA), quali definiti nel regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), quali definiti nel regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), quali definiti nel regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nonché di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari («OICVM»), ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), sono causa di frammentazione e ostacolano la commercializzazione transfrontaliera dei FIA e degli OICVM e l'accesso agli stessi, il che potrebbe a sua volta impedirne la commercializzazione in altri Stati membri. Un OICVM potrebbe essere gestito internamente o esternamente, a seconda della sua forma giuridica. Qualsiasi disposizione del presente regolamento relativa alle società di gestione di OICVM dovrebbe applicarsi a società la cui attività ordinaria consiste nella gestione di OICVM e a qualsiasi OICVM che non abbia designato una società di gestione di OICVM.
(2) Al fine di migliorare il quadro normativo applicabile agli organismi di investimento collettivo e tutelare meglio gli investitori, le comunicazioni di marketing destinate agli investitori in FIA e OICVM dovrebbero essere identificabili come tali e descrivere con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell'acquisto di quote o azioni di FIA o di OICVM. Inoltre, tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing destinate agli investitori dovrebbero essere presentate in modo corretto, chiaro e non fuorviante. Per garantire la tutela degli investitori e parità di condizioni tra FIA e OICVM, le norme riguardanti le comunicazioni di marketing dovrebbero applicarsi alle comunicazioni di marketing dei FIA e degli OICVM.
(3) È opportuno che le comunicazioni di marketing destinate agli investitori in FIA e in OICVM precisino dove, come e in quali lingue gli investitori possono ottenere informazioni sintetiche sui propri diritti, specificando chiaramente che il GEFIA, il gestore di un EuVECA, il gestore di un EuSEF o la società di gestione di OICVM (collettivamente «gestori di organismi di investimento collettivo») hanno il diritto di risolvere gli accordi di commercializzazione.
(4) Al fine di accrescere la trasparenza e la tutela degli investitori e agevolare l'accesso alle informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing, le autorità competenti dovrebbero pubblicare tali informazioni sui loro siti web come minimo in una lingua comunemente utilizzata nel settore della finanza internazionale, comprese le loro sintesi non ufficiali che consentirebbero ai gestori di organismi di investimento collettivo di ottenere una panoramica generale delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. La pubblicazione dovrebbe avere uno scopo esclusivamente informativo e non dovrebbe creare obblighi giuridici. Per le stesse ragioni, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), dovrebbe creare una banca dati centrale contenente le sintesi dei requisiti nazionali per le comunicazioni di marketing e i collegamenti ipertestuali alle informazioni pubblicate sui siti web delle autorità competenti.
(5) Al fine di promuovere le buone pratiche di tutela degli investitori che sono contenute nei requisiti nazionali relativi a comunicazioni di marketing eque e chiare, compresi gli aspetti online di tali comunicazioni di marketing, l'ESMA dovrebbe emanare orientamenti sull'applicazione di tali requisiti alle comunicazioni di marketing.
(6) Le autorità competenti dovrebbero poter esigere la comunicazione preventiva delle comunicazioni di marketing ai fini della verifica ex-ante della conformità di tali comunicazioni con il presente regolamento e con gli altri requisiti applicabili, vale a dire se le comunicazioni di marketing siano chiaramente identificabili come tali, se descrivono con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell'acquisto di quote di un'OICVM e, qualora lo Stato membro autorizzi la commercializzazione di FIA presso gli investitori al dettaglio, i rischi e i rendimenti dell'acquisto di azioni o quote di OICVM e di FIA e se tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano presentate in modo corretto, chiaro e non fuorviante. Tale verifica dovrebbe essere effettuata entro un periodo di tempo limitato. Qualora le autorità competenti richiedano una notifica preventiva, ciò non dovrebbe impedire loro di verificare le comunicazioni di marketing ex post.
(7) Le autorità competenti dovrebbero riferire all'ESMA gli esisti di tali verifiche, le richieste di modifica ed eventuali sanzioni comminate ai gestori di organismi di investimento collettivo. Al fine di svolgere un'opera di sensibilizzazione e aumentare la trasparenza sulle norme applicabili alle comunicazioni di marketing, da un lato, e garantire la tutela degli investitori, dall'altro, è auspicabile che l'ESMA prepari e trasmetta ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione su tali norme e sulla loro applicazione pratica, sulla base di verifiche ex ante ed ex post delle comunicazioni di marketing da parte delle autorità competenti.
(8) Per garantire parità di trattamento dei gestori di organismi di investimento collettivo e agevolare il processo decisionale circa la scelta di distribuire fondi di investimento a livello transfrontaliero, è importante che le spese e gli oneri pagati alle autorità competenti per la vigilanza delle attività di commercializzazione siano proporzionati ai compiti di vigilanza svolti e resi pubblici, e che, ai fini di una maggiore trasparenza, tali spese e oneri siano pubblicati sui siti web delle autorità competenti. Per lo stesso motivo è auspicabile che i collegamenti ipertestuali alle informazioni pubblicate sui siti web delle autorità competenti in relazione alle spese e agli oneri siano pubblicati sul sito web dell'ESMA per disporre di un punto centrale di informazione. Il sito web dell'ESMA dovrebbe contemplare altresì uno strumento interattivo che consenta il calcolo indicativo di tali spese e oneri da pagare alle autorità competenti.
(9) Onde garantire un migliore recupero delle spese o degli oneri e accrescere la trasparenza e la chiarezza della struttura delle spese e degli oneri, ove siano riscossi dalle autorità competenti, i gestori di organismi di investimento collettivo dovrebbero ricevere una fattura, una richiesta di pagamento distinta o istruzioni di pagamento che indichino chiaramente l'importo delle spese o degli oneri dovuti e i mezzi di pagamento.
(10) Dal momento che l'ESMA, in conformità al regolamento (UE) n. 1095/2010, dovrebbe monitorare e valutare gli sviluppi del mercato nel suo settore di competenza, è opportuno e necessario accrescerne le conoscenze includendo, nelle attuali banche dati dell'ESMA, una banca dati centrale di tutti i FIA e gli OICVM commercializzati a livello transfrontaliero, dei gestori di tali organismi di investimento collettivo e degli Stati membri in cui avviene la commercializzazione. A tal fine e per consentire all'ESMA di tenere aggiornata la banca dati centrale, le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ESMA le informazioni sulle notifiche, le lettere di notifica e le informazioni che hanno ricevuto ai sensi delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE in relazione all'attività di commercializzazione transfrontaliera nonché le informazioni sugli eventuali cambiamenti relativi a tali informazioni da inserire nella banca dati. A tale proposito, l'ESMA dovrebbe creare un portale di notifica in cui le autorità competenti dovrebbero caricare tutti i documenti relativi alla distribuzione transfrontaliera degli OICVM e dei FIA.
(11) Al fine di garantire condizioni di parità tra i fondi per il venture capital qualificati quali definiti nel regolamento (UE) n. 345/2013 o i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale quali nel regolamento (UE) n. 346/2013, da un lato, e gli altri FIA, dall'altro, è necessario includere in detti regolamenti norme in materia di pre-commercializzazione che siano identiche alle norme previste dalla direttiva 2011/61/UE in materia di pre-commercializzazione. Tali norme consentiranno ai gestori registrati a norma dei predetti regolamenti di rivolgersi agli investitori per sondarne l'interesse per future opportunità o strategie di investimento mediante fondi per il venture
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