Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the further implementation of the European satellite navigation programmes (EGNOS and Galileo)

Coming into Force25 July 2008
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32008R0683
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/683/oj
Published date24 July 2008
Date09 July 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 196, 24 July 2008
L_2008196IT.01000101.xml
24.7.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 196/1

REGOLAMENTO (CE) N. 683/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2008

concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 156,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione della Comunità due sistemi di navigazione satellitare (di seguito «i sistemi»). Tali sistemi sono realizzati dai programmi EGNOS e Galileo (di seguito «i programmi»). Ciascuna infrastruttura comprende satelliti e una rete di stazioni terrestri.
(2) Il programma Galileo mira a realizzare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento via satellite concepito espressamente per scopi civili. Il sistema risultante dal programma Galileo è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati.
(3) Il programma EGNOS punta a migliorare la qualità dei segnali dei sistemi globali di navigazione satellitare (di seguito «GNSS») esistenti.
(4) Il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo hanno sostenuto in maniera costante e ferma i programmi.
(5) Lo sviluppo della navigazione satellitare s’inserisce perfettamente nell’ambito della strategia di Lisbona e di altre politiche comunitarie, come quella dei trasporti presentata nel libro bianco della Commissione, del 12 settembre 2001, intitolato «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte». Nel suo programma di lavoro la Commissione dovrebbe, se del caso, prestare un’attenzione particolare allo sviluppo delle applicazioni e dei servizi GNSS.
(6) I programmi sono tra i progetti prioritari inseriti nel programma d’azione di Lisbona per la crescita e l’occupazione proposto dalla Commissione e approvato dal Consiglio europeo. Sono inoltre considerati uno dei principali pilastri del futuro programma spaziale europeo, come stabilito nella comunicazione della Commissione, del 26 aprile 2007, sulla politica spaziale europea.
(7) Il programma Galileo comprende una fase di definizione, una fase di sviluppo e validazione, una fase costitutiva e una fase operativa. La fase costitutiva dovrebbe cominciare nel 2008 e concludersi nel 2013. Il sistema dovrebbe essere operativo entro il 2013.
(8) La fase di definizione e la fase di sviluppo e validazione del programma Galileo, che rappresentano le fasi del programma dedicate alla ricerca, sono state finanziate in misura significativa dal bilancio comunitario per le reti transeuropee e dall’Agenzia spaziale europea (di seguito «ESA»). La fase costitutiva dovrebbe, in via di principio, essere finanziata integralmente dalla Comunità. In un secondo tempo può essere deciso che partenariati tra il settore pubblico e quello privato o qualsiasi altra forma di contratti con il settore privato siano appropriati per il funzionamento, la manutenzione, il perfezionamento e l’aggiornamento del sistema dopo il 2013.
(9) Il centro per la sicurezza della vita umana di Madrid può decidere di trasformarsi in un centro di controllo satellitare Galileo pienamente qualificato ed equivalente dei cui beni sarebbe proprietaria la Comunità. Gli investimenti necessari per tale trasformazione non comporteranno costi aggiuntivi per il bilancio comunitario concordato per i programmi per il periodo 2007-2013. In tal caso, senza influire sulle capacità operative dei centri di controllo satellitare di Oberpfaffenhofen e del Fucino, la Commissione assicurerà che il centro di Madrid sia pienamente qualificato dal punto di vista operativo in quanto centro di controllo satellitare Galileo entro la fine del 2013, a condizione che sia in grado di soddisfare tutti i requisiti applicabili a tutti i centri e che sarà inserito nella rete Galileo dei centri summenzionati.
(10) È importante che il finanziamento del sistema EGNOS, compresi il funzionamento, la sostenibilità e la commercializzazione, sia assicurato dalla Comunità. La fase operativa di EGNOS potrebbe essere oggetto di uno o più appalti pubblici di servizi, in particolare con enti del settore privato, fino a quando non sarà integrata nella fase operativa di Galileo.
(11) Poiché i programmi hanno ormai raggiunto uno stadio avanzato di maturità andando ben oltre l’ambito di semplici progetti di ricerca, è necessario fondarli su una base giuridica specifica, più adatta a rispondere alle loro esigenze e a quelle di una sana gestione finanziaria.
(12) I sistemi istituiti in base ai programmi sono infrastrutture configurate come reti transeuropee il cui uso va ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. Inoltre, i servizi offerti attraverso questi sistemi contribuiscono in particolare allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture di trasporto, di telecomunicazione ed energetiche
(13) Una buona gestione pubblica dei programmi Galileo ed EGNOS presuppone, da un lato, l’esistenza di una rigida ripartizione delle competenze tra la Commissione, l’autorità di vigilanza del GNSS europeo (di seguito «l’autorità») e l’ESA e, dall’altro, che la Comunità, rappresentata dalla Commissione, garantisca la gestione dei programmi. La Commissione dovrebbe istituire gli strumenti opportuni e disporre delle risorse necessarie, in particolare in materia di assistenza.
(14) In considerazione dell’importanza, dell’unicità e della complessità dei programmi, della proprietà comunitaria dei sistemi risultanti dai programmi e del finanziamento dei programmi integralmente a carico del bilancio della Comunità per il periodo 2008-2013, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l’utilità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni. A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si incontreranno in sede di gruppo interistituzionale Galileo conformemente alla dichiarazione comune sul gruppo interistituzionale Galileo del 9 luglio 2008.
(15) Il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (3), istituisce l’autorità. L’autorità è un’agenzia comunitaria che, in quanto organismo ai sensi dell’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) (di seguito «il regolamento finanziario»), è soggetta agli obblighi previsti per le agenzie comunitarie.
(16) Nel rispetto del ruolo della Commissione quale gestore dei programmi e in linea con gli orientamenti definiti dalla Commissione stessa, l’autorità dovrebbe assicurare l’accreditamento in materia di sicurezza dei sistemi e il funzionamento del centro di sicurezza Galileo, nonché contribuire alla preparazione della commercializzazione dei sistemi ai fini di un loro corretto funzionamento, della fornitura ininterrotta di servizi e di un elevato grado di penetrazione dei mercati. L’autorità dovrebbe inoltre espletare altri compiti che la Commissione potrebbe affidarle a norma del regolamento finanziario, in particolare la promozione delle applicazioni e dei servizi e la certificazione dei componenti dei sistemi.
(17) Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare una proposta volta ad allineare formalmente le strutture di gestione dei programmi di cui al regolamento (CE) n. 1321/2004 ai nuovi ruoli della Commissione e dell’autorità.
(18) Al fine di garantire la continuazione dei programmi è necessario istituire un quadro finanziario e giuridico adeguato che consenta alla Comunità di continuare a finanziare tali programmi. È inoltre necessario indicare l’importo richiesto, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, per finanziare la conclusione della fase di sviluppo e validazione e della fase costitutiva di Galileo, il funzionamento di EGNOS e la preparazione della fase operativa dei programmi.
(19) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso che i costi operativi totali stimati per i sistemi Galileo ed EGNOS per il periodo 2007-2013 ammontano a 3 405 Mio EUR. Nel quadro finanziario pluriennale (2007-2013) era stato previsto originariamente un importo di 1 005 Mio EUR. A tale importo sono stati aggiunti 2 000 Mio EUR (5). Inoltre, un importo di 400 Mio EUR è stato reso disponibile dal settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (6) (di seguito «il settimo programma quadro»), per cui il totale degli stanziamenti disponibili per i programmi ammonta a 3 405 Mio EUR per il periodo 2007-2013.
(20) Nello stanziamento di tali fondi comunitari sono essenziali procedure di appalto efficaci e trattative contrattuali volte a ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo e ad assicurare l’esecuzione del progetto, l’ininterrotta continuità dei programmi, la gestione del rischio e il rispetto del calendario proposto, condizioni che dovrebbero essere garantite dalla Commissione.
(21) Ai sensi del regolamento finanziario sia gli Stati membri sia i paesi terzi e le organizzazioni internazionali dovrebbero poter fornire contributi finanziari o in natura ai programmi in
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