Council Directive 91/440/EEC of 29 July 1991 on the development of the Community's railways

Coming into Force13 September 1991
End of Effective Date16 June 2015
Celex Number31991L0440
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/440/oj
Published date24 August 1991
Date29 July 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 237, 24 August 1991
EUR-Lex - 31991L0440 - IT 31991L0440

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 24/08/1991 pag. 0025 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0045
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0045


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (91/440/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che una maggiore integrazione del settore comunitario dei trasporti è essenziale per il mercato interno e che le ferrovie rappresentano un elemento vitale di tale settore;

considerando che occorre migliorare l'efficienza della rete ferroviaria affinché tale rete si integri in un mercato competitivo, tenendo conto degli aspetti specifici delle ferrovie;

considerando che, per rendere efficienti e competitivi i trasporti su rotaia rispetto agli altri modi di trasporto, gli Stati membri devono garantire che alle imprese di trasporto ferroviario venga riconosciuto lo stato giuridico di esercenti autonomi che operano secondo criteri imprenditoriali e si adeguano alle necessità del mercato;

considerando che il futuro sviluppo ed un'efficiente gestione della rete ferroviaria possono essere facilitati mediante una distinzione fra l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione dell'infrastruttura; che in queste condizioni occorre che in tutti i casi queste due attività abbiano contabilità distinte e possano essere gestite separatamente;

considerando che per stimolare la concorrenza nell'ambito dell'esercizio dei servizi di trasporto ai fini di un migliore confort e servizio agli utenti conviene che gli Stati membri mantengano la responsabilità generale dello sviluppo di un'infrastruttura ferroviaria adeguata;

considerando che, in mancanza di norme comuni per l'imputazione dei costi di infrastruttura, gli Stati membri devono, previa consultazione del gestore dell'infrastruttura, definire le modalità che disciplinano il pagamento dei canoni dovuti dalle imprese di trasporto ferroviario e dalle loro associazioni per l'utilizzazione dell'infrastruttura ferroviaria; che tali canoni devono rispettare il principio della non discriminazione tra imprese ferroviarie;

considerando che gli Stati membri devono garantire, in particolare, che le imprese ferroviarie pubbliche esistenti godano di una sana struttura finanziaria, vigilando a che la ristrutturazione finanziaria che si rendesse necessaria sia attuata in conformità con le pertinenti disposizioni del trattato;

considerando che, per agevolare il trasporto fra Stati membri, le imprese ferroviarie devono essere libere di costituire associazioni con le imprese di trasporto ferroviario stabilite in altri Stati membri;

considerando che a tali associazioni internazionali occorre garantire il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura degli Stati membri nei quali sono stabilite le imprese che costituiscono le associazioni, nonché il diritto di transito negli altri Stati membri qualora lo esiga il servizio internazionale interessato;

considerando che per promuovere i trasporti combinati occorre accordare l'accesso all'infrastruttura ferroviaria degli altri Stati membri alle imprese ferroviarie che effettuano trasporti combinati internazionali di merci;

considerando che è necessario istituire un comitato consultivo che assista la Commissione e segua l'applicazione delle presente direttiva;

considerando che conviene quindi abrogare la decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari tra tali aziende e gli Stati(4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I...

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