Directive 2003/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2003 amending Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances

Coming into Force31 December 2003
End of Effective Date31 May 2015
Celex Number32003L0105
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/105/oj
Published date31 December 2003
Date16 December 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 345, 31 December 2003
EUR-Lex - 32003L0105 - IT 32003L0105

Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0097 - 0105


Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 16 dicembre 2003

che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato il 22 ottobre 2003 dal comitato di conciliazione(3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/82/CE(4) ha per obiettivo la prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità.

(2) Alla luce dei recenti incidenti industriali e degli studi sulle sostanze cancerogene e pericolose per l'ambiente effettuati dalla Commissione su richiesta del Consiglio, occorre ampliare il campo di applicazione della direttiva 96/82/CE.

(3) Il versamento di cianuro che ha causato l'inquinamento del Danubio dopo l'incidente di Baia Mare, in Romania, del gennaio 2000 ha dimostrato che talune attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria, in particolare gli impianti di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, possono provocare gravissime conseguenze. Le comunicazioni della Commissione sulla sicurezza delle attività minerarie e sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea sottolineano perciò la necessità di estendere il campo di applicazione della direttiva 96/82/CE. Nella risoluzione del 5 luglio 2001(5) sulla comunicazione della Commissione sulla sicurezza delle attività minerarie anche il Parlamento europeo si è detto favorevole a tale estensione del campo di applicazione della direttiva, onde contemplare i rischi derivanti dalle attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria.

(4) La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive può costituire un quadro pertinente per misure relative alle strutture di gestione dei rifiuti che presentano un rischio di incidente ma non sono coperte dalla presente direttiva.

(5) L'incidente di materiale pirotecnico avvenuto a Enschede, nei Paesi Bassi, nel maggio 2000, ha dimostrato il potenziale di incidenti rilevanti derivante dal deposito e dalla fabbricazione di sostanze pirotecniche ed esplosive. Di conseguenza la definizione di dette sostanze nella direttiva 96/82/CE dovrebbe essere chiarita e semplificata.

(6) L'esplosione in uno stabilimento di fertilizzanti avvenuta a Tolosa nel settembre 2001 ha evidenziato il potenziale di incidenti derivante dal deposito di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, in particolare di materiale di scarto del processo di produzione o materiale restituito al produttore (detto "off-specs"). Pertanto le attuali categorie di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio di cui alla direttiva 96/82/CE dovrebbero essere riesaminate per includere segnatamente il materiale "off-specs".

(7) La direttiva 96/82/CE non dovrebbe applicarsi a siti degli utilizzatori finali in cui si trovano temporaneamente, prima della rimozione ai fini della rilavorazione o distruzione, il nitrato di ammonio e i fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, che al momento della consegna erano conformi alla specifica prevista in tale direttiva ma che in seguito si sono degradati o sono stati contaminati.

(8) Studi effettuati dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri sono a favore dell'aggiunta di nuove sostanze, associate ad opportune quantità limite, all'elenco delle sostanze cancerogene, nonché alla sensibile riduzione delle quantità limite previste per le sostanze pericolose per l'ambiente di cui alla direttiva 96/82/CE.

(9) Per gli stabilimenti che di conseguenza rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE risulta necessario introdurre periodi minimi per le notifiche e per l'elaborazione delle politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti, dei rapporti di sicurezza e dei piani d'emergenza.

(10) L'esperienza e le conoscenze del personale competente nello stabilimento possono essere di grande aiuto nell'elaborazione dei piani di emergenza, e tutto il personale di uno stabilimento, nonché le persone che potrebbero essere coinvolte, dovrebbero essere informati in modo adeguato circa le misure e le azioni di sicurezza.

(11) L'adozione della decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile(6) evidenzia la necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile.

(12) è opportuno, per agevolare la pianificazione dell'assetto del territorio, elaborare orientamenti che definiscono una banca di dati da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE e le zone specificate all'articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva.

(13) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere alla Commissione informazioni minime riguardanti gli stabilimenti che rientrano nella direttiva 96/82/CE.

(14) Contestualmente, è opportuno chiarire alcune parti del testo della direttiva 96/82/CE.

(15) Le misure previste dalla presente direttiva sono state oggetto di una procedura di consultazione pubblica con le parti interessate.

(16) La direttiva 96/82/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/82/CE è così modificata:

1) L'articolo 4 è così modificato:

a) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;

f) all'esplorazione e allo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi;"

b) è aggiunta la seguente lettera:

"g) alle discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili...

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