Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC

Coming into Force11 May 1999
End of Effective Date09 June 2016
Celex Number31999L0032
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/32/oj
Published date11 May 1999
Date26 April 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 121, 11 May 1999
EUR-Lex - 31999L0032 - IT

Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 11/05/1999 pag. 0013 - 0018


DIRETTIVA 1999/32/CE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1999

relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato(3),

(1) considerando che gli obiettivi e i principi della politica della Comunità in materia ambientale enunciati nei relativi programmi di azione, in particolare il quinto programma di azione a favore dell'ambiente(4), sulla base dei principi di cui all'articolo 130 R del trattato, mirano in particolare a garantire un'efficace protezione della popolazione dai rischi riconosciuti derivanti dalle emissioni di anidride solforosa e a tutelare l'ambiente evitando depositi di zolfo che superino i carichi e i livelli critici;

(2) considerando che, secondo l'articolo 129 del trattato, le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; che, a norma dell'articolo 3, lettera o), del trattato, l'azione della Comunità dovrebbe altresì comportare un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

(3) considerando che le emissioni di anidride solforosa contribuiscono notevolmente al problema dell'acidificazione nella Comunità e che l'anidride solforosa ha inoltre un effetto diretto sulla salute umana e sull'ambiente;

(4) considerando che l'acidificazione e l'anidride solforosa atmosferica danneggiano gli ecosistemi sensibili, riducono la biodiversità e il valore paesaggistico, ed hanno inoltre un impatto negativo sulle coltivazioni e sulla crescita forestale; che la pioggia acida sulle città può causare danni rilevanti agli edifici e al patrimonio architettonico; che l'inquinamento dovuto all'anidride solforosa può anche avere una notevole incidenza sulla salute umana, soprattutto per le fasce della popolazione che soffrono di malattie respiratorie;

(5) considerando che l'acidificazione è un fenomeno transfrontaliero che esige soluzioni a livello comunitario, nazionale e locale;

(6) considerando che le emissioni di anidride solforosa contribuiscono alla formazione di particelle nell'atmosfera;

(7) considerando che la Comunità e i singoli Stati membri sono parti contraenti della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza; che il secondo protocollo UNECE sull'inquinamento transfrontaliero da anidride solforosa prevede che le parti contraenti riducano le emissioni di tale sostanza ad un livello pari o superiore alla riduzione del 30 % specificata nel primo protocollo e che tale secondo protocollo UNECE parte dalla premessa che i carichi e livelli critici continueranno ad essere superati in alcune zone sensibili; che per rispettare gli obiettivi del quinto programma d'azione a favore dell'ambiente si richiederanno ancora ulteriori misure di riduzione delle emissioni di anidride solforosa; che le parti contraenti dovrebbero pertanto operare ulteriori riduzioni significative delle emissioni di anidride solforosa;

(8) considerando che lo zolfo, naturalmente presente in piccole quantità nel petrolio e nel carbone, da decenni è stato riconosciuto come la fonte principale delle emissioni di anidride solforosa che sono una delle grandi cause delle "piogge acide" e uno dei principali fattori all'origine dell'inquinamento atmosferico registrato in molte zone urbane e industriali;

(9) considerando che la Commissione ha recentemente pubblicato una comunicazione relativa ad una strategia economicamente razionale per combattere l'acidificazione nella Comunità; che il controllo delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi è stato considerato una componente integrante di questa strategia improntata al rapporto costi/efficacia; che la Comunità riconosce la necessità di misure per quanto concerne tutti gli altri combustibili;

(10) considerando che degli studi hanno indicato che i vantaggi che si ottengono riducendo le emissioni di anidride solforosa mediante riduzioni del tenore di zolfo dei combustibili saranno spesso, nel quadro della presente direttiva, notevolmente superiori ai costi stimati per l'industria e che la tecnologica necessaria per ridurre il tenore di zolfo dei combustibili liquidi esiste ed è ben consolidata;

(11) considerando che, sulla base del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi non può essere raggiunto efficacemente dai singoli Stati membri; che un'azione non concertata non garantisce il conseguimento dell'obiettivo auspicato, è potenzialmente controproducente e provocherà notevoli incertezze sul mercato dei prodotti combustibili interessati; che, vista la necessità di ridurre nella Comunità le emissioni di anidride solforosa, è pertanto più efficace intervenire a livello comunitario; che la presente direttiva si limita alle prescrizioni minime necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo auspicato;

(12) considerando che nella direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi(5) si è chiesto alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta che prescrivesse limiti più bassi per il tenore di zolfo dei gasoli e nuovi limiti per il kerosene per aviazione; che sarebbe appropriato fissare limiti per il tenore di zolfo di altri combustibili liquidi, in particolare gasoli pesanti, oli combustibili per uso bordo, oli e gasoli per diesel marini sulla base di studi di costo/efficacia;

(13) considerando che, a...

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