91/314/EEC: Council Decision of 26 June 1991 setting up a programme of options specific to the remote and insular nature of the Canary Islands (Poseican)

Coming into Force01 July 1991
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31991D0314
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1991/314/oj
Published date29 June 1991
Date26 June 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 171, 29 June 1991
EUR-Lex - 31991D0314 - IT 31991D0314

91/314/CEE: Decisione del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN)

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 29/06/1991 pag. 0005 - 0009


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1991 che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN) (91/314/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (1), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta modificata della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che le isole Canarie registrano un notevole ritardo strutturale aggravato da condizionamenti (insularità, grande lontananza, superficie ridotta, difficili condizioni orografiche e climatiche il cui permanere ed il cui sommarsi ostacolano gravemente lo sviluppo economico e sociale di tale arcipelago; che questi condizionamenti particolari rendono necessario un maggior sostegno della Comunità per garantire che le isole Canarie partecipino pienamente alla dinamica del mercato interno; che tale sostegno comunitario si traduce, da un lato, negli interventi dei fondi strutturali riformati, nel quadro della priorità riconosciuta alle cosiddette regioni dell'obiettivo n. 1, ma deve anche concretarsi altresì, d'altro lato e in maniera complementare, nell'adeguata considerazione dei condizionamenti specifici delle isole Canarie, nell'applicazione delle politiche comuni, seguendo l'impostazione comunitaria nei confronti delle regioni di estrema periferia, la prima manifestazione concreta della quale è costituita dall'adozione e dall'applicazione del programma POSEIDOM nei confronti dei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che, a questo fine, spetta al Consiglio, in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1911/91, adottare un programma plurisettoriale di azioni il quale comporti misure normative e impegni finanziari connessi alla considerazione dei condizionamenti specifici delle isole Canarie nell'applicazione delle politiche comuni;

considerando che l'applicazione di tale programma verrà realizzata grazie all'adozione, da parte del Consiglio o della Commissione, secondo i casi, degli atti giuridici necessari anteriormente al 31 dicembre 1992; che la durata di applicazione delle misure da adottare potrà, secondo i casi, essere connessa al processo di rafforzamento dell'integrazione delle isole Canarie nelle politiche comuni o continuare oltre questo processo, tenuto conto dei condizionamenti di tipo permanente che caratterizzano le isole Canarie;

considerando che tale programma deve basarsi sul doppio principio dell'appartenenza delle isole Canarie alla Comunità e del riconoscimento della loro realtà regionale connessa alla loro situazione geografica particolare e al loro regime economico e fiscale storico;

considerando a questo titolo che le misure specifiche previste dal programma d'azione devono iscriversi nel contesto dell'inclusione delle isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e dell'estensione a queste isole di altre disposizioni del diritto comunitario secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 1911/91; che in tal modo tali misure devono consentire di tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti delle isole Canarie senza ledere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario; che per questo motivo gli effetti economici delle misure specifiche dovranno restare limitati al territorio delle isole Canarie senza incidere direttamente sul funzionamento del mercato comune;

considerando che la normativa comunitaria deve tener conto delle peculiarità delle isole Canarie e consentire il loro sviluppo economico e sociale, in particolare nei settori in cui si avverte più acutamente la fragilità dell'ambiente insulare, quali i trasporti, il regime fiscale, il settore sociale, le attività di ricerca e sviluppo o la tutela ambientale, vista la sensibilità delle isole Canarie a una crescente pressione turistica;

considerando che la situazione geografica eccezionale delle isole Canarie, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti a monte di taluni settori dell'alimentazione, essenziali al consumo corrente o alla trasformazione nell'arcipelago, impone a questa regione oneri che pesano gravemente su questi settori; che è opportuno a questo riguardo prevedere un regime specifico di approvvigionamento dei prodotti in questione nei limiti delle necessità del mercato delle isole Canarie e tenuto conto delle produzioni locali e delle correnti di scambio tradizionali;

considerando che, per le stesse ragioni e nel quadro dell'introduzione graduale della tariffa doganale comune, è opportuno prevedere la possibilità di misure tariffarie specifiche o in deroga della politica commerciale...

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