Regulation (EU) No 1289/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement

Coming into Force09 January 2014
End of Effective Date31 December 9999
Published date20 December 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1289/oj
Date11 December 2013
Celex Number32013R1289
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 347, 20 December 2013
L_2013347IT.01007401.xml
20.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347/74

REGOLAMENTO (UE) N. 1289/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il meccanismo di reciprocità da attuare se un paese terzo di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2) applica l'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro deve essere adattato alla luce dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle basi giuridiche derivate. Inoltre, detto meccanismo deve essere adattato per prevedere una risposta dell'Unione come atto di solidarietà, se un paese terzo di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 applica l'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro.
(2) Non appena ricevono da uno Stato membro la notifica che un paese terzo di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 applica l'obbligo del visto per i cittadini di detto Stato membro, tutti gli Stati membri dovrebbero reagire insieme, dando così una risposta dell'Unione a una situazione che colpisce l'Unione nel suo complesso e sottopone i suoi cittadini a un trattamento diverso.
(3) La piena reciprocità in materia di visti è un obiettivo che l'Unione dovrebbe perseguire in modo proattivo nelle sue relazioni con i paesi terzi, contribuendo così a migliorare la credibilità e la coerenza della propria politica esterna.
(4) Il presente regolamento dovrebbe istituire un meccanismo per sospendere in via temporanea l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 ("meccanismo di sospensione") in una situazione d'emergenza in cui sia necessaria una pronta risposta per risolvere le difficoltà incontrate da almeno uno Stato membro, tenendo conto dell'impatto generale di tale situazione d'emergenza sull'insieme dell'Unione.
(5) Ai fini del meccanismo di sospensione, un aumento sostanziale ed improvviso indica il superamento di una soglia del 50 %. Esso può anche indicare un aumento inferiore se la Commissione lo ritiene appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.
(6) Ai fini del meccanismo di sospensione un basso tasso di riconoscimento indica un tasso di riconoscimento delle domande di asilo nell'ordine del 3 %. o 4 %. Esso può anche indicare un tasso di riconoscimento superiore se la Commissione lo ritiene appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.
(7) È necessario evitare e contrastare eventuali abusi derivanti dall'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata a cittadini di un paese terzo qualora rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna dello Stato membro interessato.
(8) Il presente regolamento dovrebbe fornire una base giuridica per l'obbligo o per l'esenzione dall'obbligo del visto dei titolari di documenti di viaggio rilasciati da determinate entità riconosciute dallo Stato membro interessato quali soggetti di diritto internazionale che non sono organizzazioni internazionali intergovernative.
(9) Poiché le norme applicabili ai rifugiati e agli apolidi, previste dal regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio (3), non si applicano ai rifugiati e agli apolidi che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda, è necessario chiarire la situazione con riguardo all'obbligo del visto per determinati rifugiati e apolidi che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda. Il presente regolamento dovrebbe lasciare gli Stati membri liberi di decidere in merito all'esenzione dall'obbligo del visto per questa categoria di persone nel rispetto dei loro obblighi internazionali. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali decisioni alla Commissione.
(10) Il regolamento (CE) n. 539/2001 dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione di accordi internazionali conclusi dalla Comunità europea prima dell'entrata in vigore di detto regolamento che implicano la necessità di derogare alle norme comuni in materia di visti, tenendo al tempo stesso conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(11) Al fine di assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente associati alla seconda fase dell'applicazione del meccanismo di reciprocità, date la natura politica particolarmente sensibile della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 e le sue implicazioni orizzontali per gli Stati membri, i paesi associati a Schengen e l'Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e il funzionamento generale dello spazio Schengen, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a taluni elementi del meccanismo di reciprocità. Il conferimento di tali poteri alla Commissione tiene conto della necessità di procedere a un dibattito politico sulla politica dell'Unione in materia di visti nello spazio Schengen. Rispecchia altresì la necessità di assicurare l'opportuna trasparenza e certezza del diritto nell'applicazione del meccanismo di reciprocità a tutti i cittadini del paese terzo interessato, in particolare attraverso la corrispondente modifica temporanea dell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(12) Onde garantire l'applicazione efficiente del meccanismo di sospensione e di talune disposizioni del meccanismo di reciprocità e, in particolare, onde consentire che siano presi adeguatamente in considerazione tutti gli elementi pertinenti e le possibili implicazioni dell'applicazione di tali meccanismi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla determinazione delle categorie di cittadini del paese terzo interessato che dovrebbero essere assoggettate alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto nell'ambito del meccanismo di reciprocità, e della corrispondente durata di detta sospensione, nonché competenze di esecuzione del meccanismo di sospensione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per l'adozione di tali atti di esecuzione si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.
(13) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).
(14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).
(15) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).
(16) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (11). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(17) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (12). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(18) E'
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