Council Directive 82/714/EEC of 4 October 1982 laying down technical requirements for inland waterway vessels

Coming into Force08 October 1982
End of Effective Date29 December 2008
Celex Number31982L0714
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1982/714/oj
Published date28 October 1982
Date04 October 1982
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 301, 28 October 1982
EUR-Lex - 31982L0714 - IT 31982L0714

Direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 28/10/1982 pag. 0001 - 0066
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0031
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0074
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0031
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0074


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 1982

che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

( 82/714/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 75 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che gli obiettivi e l ' attuazione di una politica comune dei trasporti esigono nel settore della navigazione interna , tra l ' altro , che la circolazione delle navi sulla rete navigabile della Comunità abbia luogo nelle migliori condizioni sia sul piano della sicurezza che su quello delle condizioni di concorrenza ;

considerando che la direttiva 76/135/CEE del Consiglio , del 20 gennaio 1976 , sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna ( 3 ) , modificata dalla direttiva 78/1016/CEE ( 4 ) , prevede che il Consiglio adotti le disposizioni comuni relative ai requisiti tecnici applicabili alle navi della navigazione interna ; che la presente direttiva ha lo scopo di fissare detti requisiti ; che tuttavia è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva numerose categorie di navi ;

considerando che le vie della rete navigabile interna della Comunità presentano caratteristiche diverse dal punto di vista della sicurezza e che è necessario quindi suddividere queste idrovie in più zone ; che bisogna lasciare impregiudicato il regime istituito dalla convenzione riveduta sulla navigazione del Reno ;

considerando che è opportuno istituire un certificato comunitario di navigazione interna valido per tutte le idrovie della Comunità , tranne quelle cui si applica la convenzione riveduta sulla navigazione del Reno , e attestante la conformità delle navi ai requisiti tecnici comuni ;

considerando che il certificato di visita rilasciato ai sensi dell ' articolo 22 della convenzione riveduta sulla navigazione del Reno deve poter essere utilizzato anche su tutte le idrovie della Comunità , accompagnato , in taluni casi , da un certificato comunitario supplementare ;

considerando che è necessario offrire ad ogni Stato membro , tenendo conto dell ' interesse locale e delle sue esigenze specifiche di sicurezza , la possibilità di esentare dall ' applicazione di una o più disposizioni della direttiva talune navi che non navigano sulle vie navigabili di altri Stati membri ;

considerando che è opportuno prevedere i termini necessari per effettuare le visite tecniche che danno luogo al rilascio dei certificati per le navi in servizio ;

considerando che , per facilitare un rapido adeguamento degli allegati della direttiva al progresso tecnico , occorre prevedere una procedura snellita di emendamento degli allegati stessi ;

considerando che l ' articolo 7 della direttiva 76/135/CEE prevede che le disposizioni di tale direttiva sono valide fino all ' entrata in vigore della presente direttiva ; che è necessario che la direttiva 76/135/CEE resti in vigore per le navi da essa contemplate , ma non contemplate dalla presente direttiva ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva , le idrovie interne della Comunità sono così classificate :

- zone 1 e 2 : le idrovie comprese nell ' elenco del capitolo 1 dell ' allegato I ;

- zona 3 : le idrovie comprese nell ' elenco del capitolo 2 dell ' allegato I ;

- zona 4 : tutte le altre idrovie della Comunità .

La zona R comprende , tra le idrovie sovraindicate , quelle per le quali deve essere rilasciato un certificato di visita conformemente all ' articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno , quale è formulato al momento dell ' adozione della presente direttiva .

Articolo 2

1 . La presente direttiva ai applica :

- alle navi di portata lorda pari o superiore a 15 tonnellate o , se si tratta di navi non destinate al trasporto di merci , il cui dislocamento è pari o superiore a 15 m3 ;

- ai rimorchiatori e agli spintori , anche se il loro dislocamento è inferiore a 15 m3 , quando sono costruiti per rimorchiare , per spingere o per la propulsione in formazione in coppia di navi .

2 . La presente direttiva non si applica :

- alle navi passeggeri ;

- alle navi traghetto ;

- agli impianti galleggianti ;

- agli impianti galleggianti e ai materiali galleggianti anche quando possono essere dislocati ;

- alle navi da diporto ;

- alle navi di servizio delle autorità di controllo e alle navi del servizio antincendio ;

- alle navi militari ;

- alle navi per la navigazione marittima , compresi i rimorchiatori e gli spintori per la navigazione marittima che navigano e stazionano nelle acque fluviomarittime o si trovano temporaneamente nelle acque interne e sono provvisti di un titolo di navigazione valido ;

- ai rimorchiatori e agli spintori il cui dislocamento è inferiore a 15 m3 , quando sono costruiti per rimorchiare , per spingere o per la propulsione in formazione in coppia soltanto delle navi il cui dislocamento è inferiore a 15 m3 .

Articolo 3

Le navi che navigano sulle idrovie della Comunità elencate all ' articolo 1 devono essere munite :

- di un certificato rilasciato a norma dell ' articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno , qualora navighino sulle idrovie della zona R ;

- del certificato comunitario di navigazione interna rilasciato alle navi che soddisfano i requisiti tecnici dell ' allegato II qualora navighino sulle idrovie delle altre zone .

Il certificato comunitario è elaborato secondo il modello riportato nell ' allegato III e rilasciato conformemente alle disposizioni della presente direttiva .

Articolo 4

1 . Le navi munite di un certificato rilasciato in virtù dell ' articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno possono navigare sulle idrovie della Comunità con questo solo certificato .

2 . Tuttavia , le navi munite di un certificato di cui al paragrafo 1 devono essere provviste anche del « certificato supplementare per le navi della navigazione interna » , detto « certificato supplementare comunitario » ,

- per la navigazione sulle idrovie delle zone 3 e 4 , se vogliono beneficiare delle agevolazioni tecniche previste su tali idrovie ,

- per la navigazione sulle idrovie delle zone 1 e 2 , se gli Stati membri hanno fissato requisiti tecnici complementari per tali idrovie conformemente all ' articolo 5 .

Il certificato supplementare comunitario è elaborato secondo il modello riportato nell ' allegato IV ed è rilasciato dalle autorità nazionali competenti su presentazione di un certificato valido di cui al paragrafo 1 e alle condizioni previste da dette autorità .

Articolo 5

1 . Ogni Stato membro può adottare , fatte salve le disposizioni della convenzione riveduta per la navigazione del Reno e previa consultazione della Commissione , requisiti tecnici complementari a quelli dell ' allegato II per le navi che navigano sulle idrovie delle zone 1 e 2 , situate nel suo territorio .

Tali requisiti complementari sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione almeno sei mesi prima dell ' entrata in vigore , a meno che non siano stati già in vigore il 21 gennaio 1977 .

2 . La conformità della nave ai suddetti requisiti complementari è attestata dal certificato comunitario di cui all ' articolo 3 o , nel caso di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , dal certificato supplementare comunitario .

Articolo 6

Ogni nave munita di un certificato rilasciato a titolo del regolamento per il trasporto di sostanze pericolose sul Reno ( ADNR ) può trasportare sostanze pericolose in tutto il territorio della Comunità alle condizioni previste in tale certificato .

Ogni Stato membro può esigere che le navi che non sono munite di un certificato ADNR siano autorizzate a trasportare sostanze pericolose nel suo territorio soltanto se soddisfano a requisiti complementari a quelli previsti nella presente direttiva . Tali requisiti sono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri .

Articolo 7

1 . Ogni Stato membro può esentare totalmente o parzialmente dall ' applicazione della presente direttiva :

a ) le navi che navighino su idrovie non collegate , per via navigabile interna , alla rete navigabile degli altri Stati membri ;

b ) le navi di portata lorda di peso non superiore a 350 tonnellate la cui chiglia sia stata posta anteriormente al 1° gennaio 1950 che navighino esclusivamente su una rete nazionale navigabile .

2 . Nell ' ambito della navigazione interna sulle idrovie nazionali gli Stati membri possono autorizzare deroghe ad una o più disposizioni della presente direttiva per percorsi entro una zona geografica limitata o in zone portuali . Tali deroghe , nonchù i percorsi o la zona per i quali esse sono valide , devono essere indicati nel certificato della nave .

3 . Le deroghe adottate in applicazione del presente articolo sono comunicate alla Commissione .

4 . Lo Stato membro che , in virtù delle deroghe accordate conformemente ai paragrafi 1 e 2 , non ha navi naviganti sulle sue idrovie che siano soggette alle disposizioni della presente direttiva , non deve conformarsi agli articoli 9 , 10 e 12 .

TITOLO II

Condizioni e modalità per il rilascio dei certificati comunitari di navigazione interna

Articolo 8

1 . Il certificato comunitario è rilasciato alle navi...

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