Council Directive 2004/85/EC of 28 June 2004 amending Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council as regards the application of certain provisions to Estonia

Coming into Force08 July 2004
End of Effective Date02 March 2011
Celex Number32004L0085
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2004/85/oj
Published date07 July 2004
Date28 June 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 236, 07 July 2004
L_2004236IT.01001001.xml
7.7.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 236/10

DIRETTIVA 2004/85/CE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2004

che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato concernente l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea («trattato di adesione»), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto concernente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea («atto di adesione»), in particolare l'articolo 57,

vista la richiesta dell'Estonia,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Durante il negoziato di adesione l'Estonia ha invocato le specificità del suo settore elettrico per sollecitare un periodo transitorio per l'applicazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (1).
(2) Nell'allegato VI dell'atto di adesione all'Estonia è stato accordato un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008 per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 96/92/CE, relativo all'apertura graduale del mercato.
(3) Nella dichiarazione n. 8 allegata al trattato di adesione si riconosce peraltro che la situazione specifica relativa alla riforma del settore dell'argillite petrolifera in Estonia avrebbe richiesto sforzi particolari fino alla fine del 2012.
(4) La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE, che deve essere realizzata entro il 1o luglio 2004 ed è finalizzata ad accelerare l'apertura del mercato dell'energia elettrica.
(5) Con lettera del 17 settembre 2003 l'Estonia ha trasmesso una richiesta di non applicazione
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