Commission Regulation (EU) 2017/2228 of 4 December 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Coming into Force25 December 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R2228
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2017/2228/oj
Published date05 December 2017
Date04 December 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 319, 5 December 2017
L_2017319IT.01000201.xml
5.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 319/2

REGOLAMENTO (UE) 2017/2228 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2017

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Vari Stati membri hanno di recente segnalato problemi di sicurezza in relazione all'uso dell'olio di arachidi, dei suoi estratti e dei suoi derivati nei prodotti cosmetici. Sono state espresse preoccupazioni circa la possibilità di determinare una sensibilizzazione alle arachidi attraverso l'esposizione cutanea all'olio di arachidi mediante l'uso di prodotti cosmetici.
(2) Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») ha riconosciuto tali preoccupazioni nel suo parere riveduto del 23 settembre 2014 (2). In tale parere il CSSC ha concluso che i dati disponibili non sono sufficienti a stabilire un livello sicuro di esposizione cutanea nella popolazione non sensibilizzata. Il comitato ha aggiunto che tuttavia, considerati i livelli sicuri documentati di assunzione per via orale di proteine di arachidi in soggetti sensibilizzati e tenuto conto della capacità dell'industria di raffinare l'olio di arachidi fino a raggiungere livelli di proteine pari o inferiori allo 0,5 ppm, tale valore può essere accettato come concentrazione massima ammissibile nell'olio di arachidi (raffinato), suoi estratti e suoi derivati utilizzati nei prodotti cosmetici.
(3) Diversi Stati membri hanno inoltre segnalato problemi di sicurezza in relazione a prodotti cosmetici contenenti proteine di frumento idrolizzate. Sono stati segnalati alcuni casi di orticaria da contatto causata da tali prodotti cosmetici, seguita da shock anafilattico dopo l'ingestione di alimenti contenenti proteine di frumento.
(4) Nel suo parere riveduto del 22 ottobre 2014 (3) il CSSC ha ritenuto l'utilizzo di proteine di frumento idrolizzate nei prodotti cosmetici sicuro per i consumatori, a condizione che la media del peso molecolare massimo dei peptidi negli idrolizzati sia pari a 3,5 kDa.
(5) Alla luce dei pareri espressi dal CSSC, l'utilizzo di prodotti cosmetici contenenti olio di arachidi, suoi derivati e suoi estratti e l'utilizzo di prodotti cosmetici contenenti proteine di frumento idrolizzate presentano un potenziale rischio per la salute umana. Al fine di garantire la sicurezza dei suddetti prodotti cosmetici per la salute umana è opportuno fissare una concentrazione massima di 0,5 ppm per le proteine di arachidi nell'olio di arachidi, nei suoi estratti e nei suoi derivati utilizzati nei prodotti cosmetici e limitare a un massimo di 3,5 kDa il peso molecolare medio di peptidi nelle proteine di frumento idrolizzate utilizzate nei prodotti cosmetici.
(6) È opportuno che l'industria disponga di un periodo di tempo ragionevole per adattarsi alle nuove prescrizioni effettuando gli adeguamenti necessari delle formulazioni dei prodotti per garantire che
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT