Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities

Coming into Force16 October 1989
End of Effective Date04 May 2010
Celex Number31989L0552
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1989/552/oj
Published date17 October 1989
Date03 October 1989
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 298, 17 October 1989
EUR-Lex - 31989L0552 - IT

Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Gazzetta ufficiale n. L 298 del 17/10/1989 pag. 0023 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0003


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 1989

relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

(89/552/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli obiettivi della Comunità stabiliti nel trattato comprendono un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, più stretti rapporti tra gli Stati appartenenti alla Comunità, la realizzazione del progresso economico e sociale dei loro paesi mediante un'azione comune, l'eliminazione delle barriere che dividono l'Europa, il miglioramento costante delle condizioni di vita dei suoi popoli, nonché la difesa e il rafforzamento della pace e della libertà;

considerando che il trattato prevede la realizzazione di un mercato comune che comporta l'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata;

considerando che le trasmissioni transfrontaliere diffuse con le diverse tecnologie costituiscono un mezzo per il conseguimento degli obiettivi della Comunità e che si devono adottare misure che assicurino il passaggio dai mercati nazionali ad un mercato comune della produzione e distribuzione dei programmi e creino condizioni di concorrenza leale, senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse che compete ai servizi televisivi;

considerando che il Consiglio d'Europa ha adottato la convenzione europea sulla televisione transfrontaliera;

considerando che il trattato prevede che siano adottate direttive per il coordinamento delle disposizioni volte a facilitare l'accesso alle attività autonome;

considerando che le attività televisive costituiscono, in circostanze normali, un servizio ai sensi del trattato;

considerando che il trattato prevede la libera circolazione di tutti i servizi normalmente forniti a pagamento, senza esclusioni connesse al loro contenuto culturale o di altra natura e senza restrizioni per i cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità diverso da quello cui il servizio è destinato;

considerando che questo diritto riconosciuto alla diffusione e distribuzione di servizi di televisione rappresenta anche una specifica manifestazione, nel diritto comunitario, del principio più generale della libertà di espressione qual è sancito dall'articolo 10, paragrafo 1 della « Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali » ratificata da tutti gli Stati membri e che, per tale motivo, l'adozione di direttive concernenti l'attività di diffusione e distribuzione di programmi televisivi deve garantire il libero esercizio ai sensi di tale articolo, con i soli limiti previsti dal paragrafo 2 del medesimo articolo e dall'articolo 56, paragrafo 1 del trattato;

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all'esercizio di emissioni televisive e di distribuzione via cavo presentano disparità di cui alcune possono ostacolare la libera circolazione delle trasmissioni nella Comunità e falsare il libero svolgimento della concorrenza all'interno del mercato comune;

considerando che tutti questi ostacoli alla libera emissione all'interno della Comunità devono essere eliminati in virtù del trattato;

considerando che tale eliminazione deve essere accompagnata dal coordinamento delle legislazioni applicabili; che questo coordinamento deve facilitare l'esercizio delle attività professionali considerate e, più in generale, la libera circolazione delle informazioni e idee all'interno della Comunità;

considerando che è quindi necessario e sufficiente che tutte le trasmissioni rispettino la legislazione dello Stato membro da cui sono emesse;

considerando che la presente direttiva contiene le disposizioni minime necessarie per garantire la libera diffusione delle trasmissioni; che, quindi, essa non intacca le competenze degli Stati membri e delle loro autorità quanto all'organizzazione (compresi i sistemi di concessione, autorizzazione amministrativa o tassazione) e al finanziamento delle emissioni televisive, nonché al contenuto dei programmi; che restano così impregiudicate l'indipendenza dell'evoluzione culturale di ogni singolo Stato membro e la diversità culturale della Comunità;

considerando che, nel quadro del mercato comune, è necessario che tutte le trasmissioni aventi la loro origine nella Comunità e che devono essere captate nella medesima, in particolare quelle destinate ad un altro Stato membro, rispettino sia le normative che lo Stato membro d'origine applica alle trasmissioni per il pubblico nel suo territorio sia le disposizioni della presente direttiva;

considerando che l'obbligo dello Stato membro di origine di controllare la conformità delle trasmissioni alle sue normative nazionali coordinate dalla presente direttiva è sufficiente, in base alla legislazione comunitaria, per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni senza che si debba procedere, per gli stessi motivi, ad un secondo controllo negli Stati membri di ricezione; che tuttavia uno Stato membro di ricezione può, in via eccezionale e in particolari condizioni, sospendere provvisoriamente la ritrasmissione di programmi televisivi;

considerando che è essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano atti pregiudizievoli per la libera circolazione e il commercio delle trasmissioni televisive o tali da favorire la formazione di posizioni dominanti comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione televisiva nonché dell'informazione in genere;

considerando che la presente direttiva, limitandosi a norme concernenti specificamente le attività televisive, non pregiudica gli atti comunitari di armonizzazione esistenti o futuri, specie per rispondere ad esigenze imperative attinenti alla protezione dei consumatori, alla lealtà delle transazioni commerciali e alla concorrenza;

considerando che un coordinamento è tuttavia necessario per agevolare ai privati e alle imprese che producono programmi con finalità culturali l'accesso e l'esercizio di tali attività;

considerando che l'adozione di norme minime applicabili a tutti i programmi televisivi, pubblici o privati, della Comunità per le produzioni audiovisive europee costituisce un mezzo per promuovere la produzione, la produzione indipendente e la distribuzione nelle industrie summenzionate ed è complementare ad altri strumenti già proposti o che verranno proposti allo stesso fine;

considerando che è pertanto necessario promuovere la creazione di mercati sufficientemente estesi per permettere alle produzioni televisive degli Stati membri di ammortizzare gli investimenti necessari, non soltanto mediante l'adozione di norme comuni che aprano i mercati nazionali gli uni agli altri, ma anche prevedendo per le produzioni europee, ove possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, una proporzione preponderante nei programmi televisivi di tutti gli Stati membri; che, per consentire un controllo dell'applicazione di tali regole e della realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito al rispetto...

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