Council Regulation (EEC) No 595/91 of 4 March 1991 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the common agricultural policy and the organization of an information system in this field and repealing Regulation (EEC) No 283/72

Coming into Force17 March 1991
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31991R0595
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1991/595/oj
Published date14 March 1991
Date04 March 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 67, 14 March 1991
L_1991067IT.01001101.xml
14.3.1991 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 67/11

REGOLAMENTO (CEE) N. 595/91 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1991

relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (5),

visto il parere del Parlamento europeo (6),

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 ha definito i principi secondo cui la Comunità intende rafforzare la lotta contro le irregolarità e recuperare le somme perdute; che, conformemente al paragrafo 3 di tale articolo, il Consiglio deve adottarne le norme generali;

considerando che occorre modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 283/72 (7) per armonizzarne l'applicazione negli Stati membri e rafforzare la lotta contro le irregolarità in funzione dell'esperienza acquisita; che per motivi di chiarezza conviene sostituire integralmente il regolamento (CEE) n. 283/72;

considerando che, per assicurare alla Comunità una migliore conoscenza delle disposizioni prese dagli Stati membri per lottare contro le irregolarità, occorre precisare le disposizioni nazionali che devono essere comunicate alla Commissione;

considerando che per conoscere la natura delle pratiche fraudolente e gli effetti finanziari delle irregolarità e per ricuperare le somme indebitamente pagate è necessario prevedere la comunicazione trimestrale alla Commissione dei casi di irregolarità; che questa comunicazione deve essere completata con indicazioni relative allo svolgimento delle procedure giudiziarie o amministrative;

considerando che la Commissione deve essere tenuta sistematicamente informata sulle procedure giudiziarie o amministrative volte a sanzionare coloro che abbiano commesso irregolarità; che appare inoltre opportuno garantire un'informazione sistematica sulle misure adottate dagli Stati membri per tutelare gli interessi finanziari della Comunità;

considerando che è d'uopo definire le procedure da applicarsi tra gli Stati membri e la Commissione nei casi in cui un importo perduto a causa di irregolarità si riveli irrecuperabile;

considerando che, nei casi in cui la Commissione chiede ad uno Stato membro di avviare una inchiesta, occorre che essa venga tenuta pienamente informata quanto alla preparazione ed ai risultati dell'inchiesta stessa; che si devono definire le competenze degli agenti della Commissione che partecipano a siffatte inchieste;

considerando che il presente regolamento non deve pregiudicare le norme nazionali di procedura penale e di collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale;

considerando che conviene prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese per le inchieste ed il recupero in base agli importi recuperati; che è del pari opportuno prevedere la possibilità di una partecipazione comunitaria alle spese giudiziarie ed alle spese direttamente connesse alla procedura giudiziaria;

considerando che, per prevenire le irregolarità, occorre rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, badando a che questa azione venga condotta con la massima discrezione;

considerando che è opportuno comunicare i risultati complessivi trimestralmente al comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e annualmente al Parlamento europeo ed al Consiglio;

considerando che deve essere elevato il livello minimo a partire dal quale le irregolarità accertate devono essere comunicate automaticamente dagli Stati membri; che detto livello è determinato, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85, in modo da ottenere un criterio uniforme e comparabile, facilmente applicabile da parte delle amministrazioni nazionali interessate mediante un tasso di cambio che rifletta la realtà economica;

considerando che è d'uopo precisare che le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei casi in cui un pagamento, che avrebbe dovuto essere effettuato da uh operatore nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in appresso denominato «Fondo», non ha avuto luogo a causa di irregolarità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure contemplate dal presente regolamento riguardano tutte le spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Il presente regolamento rimane applicabile ai casi di irregolarità relativi alle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, comunicati prima del 1o gennaio 1989.

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione nei singoli Stati membri delle norme relative alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:

le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle misure prescritte dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70;
l'elenco dei servizi e degli organismi cui è affidata l'applicazione di tali misure nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo ed al funzionamento di tali servizi ed organismi ed alle procedure che essi sono incaricati di applicare.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche relative alle indicazioni fornite...

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