Council Regulation (EEC) No 101/76 of 19 January 1976 laying down a common structural policy for the fishing industry
Coming into Force | 01 February 1976 |
End of Effective Date | 31 December 2002 |
Celex Number | 31976R0101 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1976/101/oj |
Published date | 28 January 1976 |
Date | 19 January 1976 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 20, 28 January 1976 |
Regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 020 del 28/01/1976 pag. 0019 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0012
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 1 pag. 0061
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0016
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0016
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 101/76 DEL CONSIGLIO
del 19 gennaio 1976
relativo all ' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 7 , 42 , 43 e 235 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
considerando che l ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca avere come complemento l ' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ;
considerando che il settore della pesca marittima costituisce la parte dominante del settore generale della pesca che presenta una struttura sociale particolare e condizioni specifiche proprie dello sfruttamento del mare ;
considerando che , ad alcune condizioni precise di bandiera o d ' immatricolazione della nave , i pescatori della Comunità devono avere una parità di accesso ai fondali di pesca e al loro sfruttamento nelle acque marittime soggette alla sovranità a alla giurisdizione degli Stati membri ;
considerando che deve essere possibile adottare misure comunitarie per salvaguardare le risorse delle acque in questione ;
considerando che è opportuno che il settore della pesca si sviluppi in modo razionale e che alle persone che ne traggono le loro risorse sia assicurato un equo tenore di vita ; che a tale effetto occorre autorizzare gli Stati membri ad accordare aiuti finanziari destinati a rendere possibile la realizzazione di tali obiettivi , secondo norme comunitarie da stabilire ; che inoltre le azioni comuni che saranno decise al fine della realizzazione di detti obiettivi possono essere oggetto di finanziamento comunitario , semprechù esse si riferiscano agli obiettivi enunciati all ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato ;
considerando che l ' istituzione di un comitato permanente per le strutture della pesca faciliterà l ' elaborazione e l ' attuazione di una politica comune delle srutture , coordinando le politiche condotte dagli Stati membri e assicurando una costante cooperazione tra detti Stati membri e la Commissione ; che , d ' altro lato , uno scambio costante di informazioni tra gli Stati membri è indispensabile per consentire un effettivo coordinamento di tali politiche e deve servire come base per le misure che potranno essere adottare a tal fine nel quadro del miglioramento delle strutture ; che , in particolare , la Commissione è qualificata per esprimere la propria opinione in merito ai progetti e ai programmi previsti dagli Stati membri in questo settore ;
considerando che per l ' applicazione del presente regolamento è necessario tener conto delle...
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