Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals and amending Council Directive 92/65/EEC

Coming into Force03 July 2004,03 July 2003
End of Effective Date28 December 2014
Celex Number32003R0998
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/998/oj
Published date13 June 2003
Date26 May 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 146, 13 June 2003
EUR-Lex - 32003R0998 - IT

Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 146 del 13/06/2003 pag. 0001 - 0009


Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 26 maggio 2003

relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 febbraio 2003,

considerando quanto segue:

(1) È necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti, privi di qualsiasi carattere commerciale, di animali da compagnia tra gli Stati membri e in provenienza da paesi terzi e soltanto misure adottate a livello comunitario possono consentire di realizzare tale obiettivo.

(2) Il presente regolamento si applica ai movimenti di animali vivi di cui all'allegato I del trattato. Alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla rabbia, hanno il diretto obiettivo di proteggere la salute pubblica, mentre altre riguardano esclusivamente la salute degli animali. L'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.

(3) Nell'ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è straordinariamente migliorata sulla totalità del territorio comunitario, grazie all'attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni colpite dall'epidemia di rabbia della volpe che ha imperversato nell'Europa nordorientale a partire dagli anni '60.

(4) Ciò ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare il sistema della quarantena semestrale in vigore da alcuni decenni e ad adottare un sistema alternativo meno vincolante e con un grado di sicurezza equivalente. È pertanto opportuno prevedere, a livello comunitario, l'applicazione di un regime specifico per i movimenti di animali da compagnia verso i suddetti Stati membri per un periodo transitorio di cinque anni e che la Commissione, alla luce dell'esperienza acquisita e del parere scientifico dell'autorità europea per la sicurezza alimentare, presenti per tempo una relazione corredata delle opportune proposte. È altresì opportuno prevedere una procedura rapida per decidere la proroga temporanea del regime transitorio di cui sopra, in particolare se la valutazione scientifica dell'esperienza acquisita dovesse richiedere tempi più lunghi di quelli che si possono prevedere ora.

(5) La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali carnivori da compagnia sul territorio della Comunità riguarda ormai animali originari di paesi terzi nei quali la rabbia continua ad essere endemica nelle città. È quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni di polizia sanitaria finora generalmente applicate dagli Stati membri all'introduzione di animali carnivori da compagnia provenienti da tali paesi terzi.

(6) Tuttavia, è opportuno prevedere deroghe per i movimenti in provenienza da paesi terzi che, dal punto di vista sanitario, appartengono alla medesima area geografica cui appartiene la Comunità.

(7) L'articolo 299, paragrafo 6, lettera c), del trattato e il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli(4), prevedono che la legislazione veterinaria comunitaria si applichi alle Isole normanne e all'isola di Man, che pertanto fanno parte del Regno Unito ai fini del presente regolamento.

(8) È altresì opportuno definire il quadro normativo delle condizioni sanitarie applicabili ai movimenti non commerciali di specie animali non esposte alla rabbia o epidemiologicamente non significative per quanto riguarda tale malattia, nonché per altre affezioni cui sono sensibili le specie di animali di cui all'allegato 1.

(9) È opportuno che il presente regolamento sia applicato fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(5).

(10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(11) Le disposizioni comunitarie esistenti in materia di polizia sanitaria e più in particolare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(7), si applicano generalmente soltanto agli scambi di natura commerciale. Al fine di evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del presente regolamento, è opportuno modificare le disposizioni della direttiva 92/65/CEE relative ai movimenti degli animali delle specie indicate nelle parti A e B dell'allegato I, allo scopo di garantirne l'uniformazione con le disposizioni del presente regolamento. È opportuno altresì prevedere la possibilità di fissare il numero massimo di animali che possono essere oggetto di un movimento ai sensi del presente regolamento oltre il quale si applicano le norme relative agli scambi.

(12) Le misure di cui al presente regolamento intendono garantire un livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari considerati. Non costituiscono ostacoli ingiustificati ai movimenti che rientrano nel suo ambito di applicazione in quanto sono basate sulle conclusioni dei gruppi di esperti consultati in merito, in particolare sulla relazione del Comitato scientifico veterinario del 16 settembre 1997,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate...

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