Second Council Directive 84/5/EEC of 30 December 1983 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles

Coming into Force04 January 1984
End of Effective Date26 October 2009
Celex Number31984L0005
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1984/5/oj
Published date11 January 1984
Date30 December 1983
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 8, 11 January 1984
EUR-Lex - 31984L0005 - IT 31984L0005

Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 11/01/1984 pag. 0017 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0090
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 15 pag. 0244
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0090
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0244


*****

SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 dicembre 1983

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

(84/5/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, con la direttiva 72/166/CEE (4), modificata dalla direttiva 72/430/CEE (5), il Consiglio ha proceduto al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 72/166/CEE impone a ciascuno Stato membro di adottare tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente sul suo territorio sia coperta da un'assicurazione; che i danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure;

considerando, tuttavia, che sussistono notevoli disparità quanto alla portata di detto obbligo di assicurazione tra le legislazioni degli Stati membri; che tali disparità hanno un'incidenza diretta sull'istituzione e il funzionamento del mercato comune;

considerando che è particolarmente giustificato estendere l'obbligo di assicurazione alla responsabilità per i danni alle cose;

considerando che gli importi a concorrenza dei quali l'assicurazione è obbligatoria devono consentire comunque di garantire alle vittime un indennizzo sufficiente, a prescindere dallo Stato membro nel quale il sinistro è avvenuto;

considerando che è necessario prevedere che un organismo garantisca che la vittima non resti senza indennizzo se il veicolo che ha provocato il sinistro non è assicurato o non viene identificato; che occorre prevedere, senza modificare le disposizioni applicate dagli Stati membri per quanto riguarda il carattere sussidiario o no dell'intervento di tale organismo nonché le norme applicabili in materia di surrogazione, che la vittima di un siffatto sinistro possa rivolgersi direttamente a questo organismo quale primo punto di contatto; che è tuttavia opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare talune esclusioni limitate per quanto riguarda l'intervento di questo organismo e di prevedere nel caso dei danni alle cose provocati da un veicolo non identificato, dati i rischi di frode, che l'indennizzo dei danni possa essere limitato o escluso;

considerando che è interesse delle vittime che gli effetti di talune clausole di esclusione siano limitati alle relazioni tra l'assicuratore ed il responsabile del

sinistro; che...

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