Council Directive 94/57/EC of 22 November 1994 on common rules and standards for ship inspection and survey organizations and for the relevant activities of maritime administrations

Coming into Force01 January 1995
End of Effective Date16 June 2009
Celex Number31994L0057
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1994/57/oj
Published date12 December 1994
Date22 November 1994
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 319, 12 December 1994
EUR-Lex - 31994L0057 - IT 31994L0057

Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittine

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 12/12/1994 pag. 0020 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 5 pag. 0178
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 5 pag. 0178


DIRETTIVA 94/57/CE DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1994 relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che, nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari, il Consiglio si è prefisso l'obiettivo di allontanare dalle acque comunitarie tutte le navi non conformi alle norme e ha dato la priorità a iniziative comunitarie intese a garantire l'attuazione efficace ed uniforme delle norme internazionali mediante l'elaborazione di norme comuni per le società di classificazione (4);

considerando che è possibile migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento in mare applicando rigorosamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali, perseguendo nel contempo l'obiettivo della libera prestazione dei servizi;

considerando che il controllo della conformità delle navi alle norme internazionali uniformi in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento in mare spetta agli Stati di bandiera e di approdo;

considerando che gli Stati membri sono responsabili del rilascio di certificati internazionali in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento a norma di convenzioni quali la convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), la convenzione internazionale sulla linea di carico (LL 66) e la convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi (MARPOL 73/78), nonché dell'attuazione delle disposizioni in esse contenute;

considerando che secondo dette convenzioni tutti gli Stati membri possono in varia misura autorizzare organismi tecnici per quanto riguarda la certificazione della conformità e possono delegare il rilascio dei pertinenti certificati di sicurezza;

considerando che a livello mondiale numerose società di classificazione non sono in grado di applicare adeguatamente le norme, né sono attendibili quando operano a nome dei governi nazionali, dato che non dispongono delle strutture e delle competenze necessarie per svolgere i compiti loro affidati a livello professionale;

considerando che l'obiettivo di applicare norme adeguate alle società di classificazione non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri che agiscono singolarmente e può essere meglio realizzato a livello comunitario;

considerando che è opportuno adottare una direttiva del Consiglio che fissi i criteri minimi per il riconoscimento degli organismi, lasciando agli Stati membri il riconoscimento stesso, i mezzi di esecuzione e l'applicazione della direttiva;

considerando che le norme EN 45004 ed EN 29001 e le norme dell'Associazione internazionale delle società di classificazione (IACS) costituiscono una garanzia adeguata della qualità delle prestazioni degli organismi;

considerando che il rilascio del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico può essere affidato a organismi privati che dispongono di sufficiente esperienza e di personale qualificato;

considerando che gli organismi che desiderano essere riconosciuti ai fini della presente direttiva devono presentare agli Stati membri informazioni esaurienti e provare la loro conformità ai criteri minimi; che gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi riconosciuti;

considerando che la Commissione può concedere un riconoscimento per tre anni ad organismi che non soddisfano i criteri relativi al numero minimo e alla stazza delle navi classificate nonché al numero minimo di ispettori indicato nell'allegato, ma che soddisfano tutti gli altri criteri; che a siffatti organismi dovrebbe essere concessa una proroga del riconoscimento al termine del periodo triennale purché continuino a soddisfare gli stessi criteri; che gli effetti del riconoscimento triennale dovrebbero essere limitati agli Stati membri da cui proviene la richiesta e per il periodo in questione;

considerando che la creazione del mercato interno implica la libera circolazione dei servizi e che pertanto non si può impedire agli organismi aventi i requisiti comuni che ne garantiscono la competenza professionale e l'affidabilità di fornire i propri servizi nella Comunità, purché uno Stato membro abbia deciso di delegare tali obblighi di legge; che ciò nonostante lo Stato membro può limitare il numero degli organismi da esso autorizzati in base alle sue esigenze motivate in modo oggettivo e trasparente, sotto il controllo esercitato dalla Commissione attraverso le procedure di comitatologia;

considerando che l'attuazione del principio della libera prestazione dei servizi di ispezione e di controllo delle navi può essere graduale ma non andare oltre i termini previsti;

considerando che è necessaria una maggiore partecipazione dei governi nazionali alle operazioni di controllo delle navi e al rilascio dei certificati pertinenti affinché le norme internazionali in materia di sicurezza siano applicate correttamente, anche qualora lo Stato membro affidi ad enti esterni il compito di adempiere gli obblighi previsti dalla legge; che è pertanto opportuno stabilire uno stretto rapporto funzionale tra governi e organizzazioni, prevedendo che queste ultime abbiano una rappresentanza locale nel territorio dello Stato membro per conto del quale svolgono i loro compiti;

considerando che è necessario istituire un comitato di regolamentazione per assistere la Commissione ai fini dell'applicazione effettiva delle norme in vigore in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino, tenendo conto delle procedure di ratifica a livello nazionale;

considerando che la Commissione delibera secondo la procedura fissata nell'articolo 13 per tener debitamente conto dei progressi realizzati in sede internazionale e per aggiornare i criteri minimi;

considerando che, in base alle informazioni comunicate a norma dell'articolo 11 dagli Stati membri sulle prestazioni degli organismi operanti per loro conto, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13, deciderà se chiedere agli Stati membri di ritirare il riconoscimento di organismi che non soddisfano più i criteri minimi comuni;

considerando, tuttavia, che gli Stati membri devono avere la possibilità di sospendere l'autorizzazione accordata ad un organismo a causa di gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente; che la Commissione decide rapidamente, secondo la procedura suddetta, se sia necessario abrogare tali misure nazionali;

considerando che i singoli Stati membri devono valutare periodicamente le prestazioni degli organismi operanti per loro conto e comunicare alla...

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