Commission Directive 2014/82/EU of 24 June 2014 amending Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council as regards general professional knowledge and medical and licence requirements Text with EEA relevance

Coming into Force15 July 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014L0082
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2014/82/oj
Published date25 June 2014
Date24 June 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 184, 25 June 2014
L_2014184IT.01001101.xml
25.6.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 184/11

DIRETTIVA 2014/82/UE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2014

che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II della direttiva 2007/59/CE contiene una disposizione in base alla quale non è richiesto che la vista per entrambi gli occhi sia efficace qualora la persona abbia un adattamento adeguato e un'esperienza di compensazione sufficiente e unicamente qualora abbia perso la visione binoculare dopo l'entrata in servizio. Tale disposizione è in contraddizione con le altre prescrizioni relative alla vista contenute nell'allegato II della direttiva 2007/59/CE e potrebbe mettere a rischio l'elevato livello di sicurezza delle operazioni ferroviarie.
(2) Inoltre, taluni requisiti contenuti negli allegati IV e VI della direttiva 2007/59/CE, relativi alla licenza e al certificato, mancano di chiarezza, cosa che ha portato ad un'applicazione non omogenea nei diversi Stati membri e che, in ultima analisi, ha compromesso l'introduzione di un sistema armonizzato di licenze per i macchinisti nell'Unione.
(3) Il 7 maggio 2012 l'Agenzia ferroviaria europea ha emesso un parere all'attenzione della Commissione europea raccomandando la modifica degli allegati II, IV e VI della direttiva 2007/59/CE. Conformemente all'articolo 31 di detta direttiva, sono stati consultati gli organismi rappresentati nel comitato per il dialogo sociale europeo.
(4) Per i macchinisti che hanno ottenuto o otterranno la licenza conformemente alla direttiva 2007/59/CE prima della data di applicazione della presente direttiva, è opportuno prevedere misure transitorie.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/59/CE.
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato che assiste la Commissione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2007/59/CE è così modificata:

(1) L'allegato II è così modificato: al punto «1.2. Vista», il settimo trattino è sostituito dal seguente:
«— vista per entrambi gli occhi: efficace,»
(2) L'allegato IV è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente direttiva.
(3) L'allegato VI è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

I macchinisti che hanno ottenuto o otterranno la licenza conformemente alla direttiva 2007/59/CE prima della data di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, sono ritenuti adempienti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano dette disposizioni dal 1o gennaio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta, fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.


ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

CONOSCENZE PROFESSIONALI GENERALI E REQUISITI RELATIVI ALLA LICENZA

L'obiettivo della “formazione generale” è quello di fornire competenze “generali” su tutti gli aspetti inerenti alla professione di macchinista. La formazione generale è pertanto incentrata su conoscenze e principi di base che si applicano indipendentemente dal tipo e dalla natura del materiale rotabile o dell'infrastruttura. Può essere organizzata senza esercitazioni pratiche.

Le competenze relative a specifici tipi di materiale rotabile o relative alle regole e alle tecniche operative e di sicurezza applicabili ad una particolare infrastruttura non fanno parte delle competenze “generali”. La formazione intesa a fornire competenze relative a materiale...

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