Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union (Text with EEA relevance)

Coming into Force24 August 2015
Published date24 August 2015
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/2015-08-24
Celex Number02013R0549-20150824
Date24 August 2015
CourtProvisional data
TESTO consolidato: 32013R0549 — IT — 24.08.2015

2013R0549 — IT — 24.08.2015 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (UE) N. 549/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 174 dell'26.6.2013, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1342 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2015 L 207 35 4.8.2015




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 549/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ( 1 ),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ),

considerando quanto segue:
(1) La definizione delle politiche dell'Unione e il monitoraggio delle economie degli Stati membri e dell'unione economica e monetaria (UEM) richiedono informazioni comparabili, aggiornate e affidabili sulla struttura dell'economia e l'evoluzione della situazione economica di ogni Stato membro o regione.
(2) La Commissione dovrebbe contribuire al monitoraggio delle economie degli Stati membri e dell'UEM e, in particolare, riferire regolarmente al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi all'UEM.
(3) I cittadini dell'Unione hanno bisogno dei conti economici quale strumento fondamentale per analizzare la situazione economica di uno Stato membro o di una regione. Ai fini della comparabilità, tali conti dovrebbero essere elaborati sulla base di principi unici e non diversamente interpretabili. Le informazioni fornite dovrebbero essere quanto più possibile precise, complete e tempestive, al fine di garantire la massima trasparenza per tutti i settori.
(4) La Commissione dovrebbe utilizzare aggregati dei conti nazionali e regionali per i fini amministrativi dell'Unione e, in particolare, per i calcoli di bilancio.
(5) Nel 1970 è stato pubblicato un documento amministrativo intitolato «Sistema europeo di conti economici integrati (SEC)», riguardante il settore disciplinato dal presente regolamento. Tale documento era stato redatto dall'Istituto statistico delle Comunità europee sotto la sua esclusiva responsabilità e costituiva la conclusione di un lavoro svolto per vari anni da tale Istituto in collaborazione con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri, inteso ad elaborare un sistema di conti nazionali che rispondesse alle esigenze della politica economica e sociale delle Comunità europee. Esso rappresentava la versione comunitaria del Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite che era stato utilizzato fino a quel momento dalle Comunità. Al fine di aggiornare il testo iniziale, una seconda edizione di tale documento è stata pubblicata nel 1979 ( 3 ).
(6) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ( 4 ), ha istituito un sistema di conti nazionali rispondente alle esigenze della politica economica, sociale e regionale della Comunità. Tale sistema era in larga misura coerente con l'allora nuovo Sistema dei conti nazionali che era stato adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 1993 (SCN 1993) al fine di assicurare la comparabilità dei risultati a livello mondiale in tutti i paesi membri delle Nazioni Unite.
(7) L'SCN 1993 è stato aggiornato sotto forma di un nuovo Sistema dei conti nazionali (SCN 2008) adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 2009, al fine di conformare i conti nazionali al nuovo contesto economico, ai progressi della ricerca metodologica e alle esigenze degli utilizzatori.
(8) È necessario procedere a una revisione del Sistema europeo dei conti istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95) per tener conto degli sviluppi nell'SCN, in modo che il Sistema europeo dei conti rivisto istituito dal presente regolamento costituisca una versione dell'SCN 2008 adattata alle strutture delle economie degli Stati membri e in maniera tale da assicurare la comparabilità dei dati dell'Unione con quelli elaborati dai suoi principali partner internazionali.
(9) Ai fini della creazione di conti economici ambientali quali i conti satellite del Sistema europeo dei conti riveduto, il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei ( 5 ), ha istituito un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione dei conti economici ambientali europei.
(10) Nel caso dei conti ambientali e sociali si dovrebbe tenere pienamente conto anche della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 20 agosto 2009 intitolata «Non solo PIL: misurare il progresso in un mondo in cambiamento». È necessario proseguire con decisione gli studi metodologici e le verifiche sui dati, in particolare sulle questioni relative a «Non solo PIL» e alla strategia Europa 2020, allo scopo di sviluppare un metodo di misurazione più esaustivo del benessere e del progresso, in modo da sostenere la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In questo contesto si dovrebbero affrontare le questioni relative alle esternalità ambientali e alle disparità sociali. Si dovrebbe altresì tenere conto della questione relativa alle variazioni della produttività. Ciò dovrebbe consentire di rendere disponibili il prima possibile dati complementari agli aggregati del PIL. La Commissione dovrebbe presentare nel 2013 al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sul seguito del «Non solo PIL» e, se del caso, proposte legislative nel 2014. I dati relativi ai conti nazionali e regionali dovrebbero essere considerati come un mezzo per il conseguimento di tali obiettivi.
(11) È opportuno esaminare la possibilità di fare ricorso a nuovi metodi automatizzati di raccolta in tempo reale.
(12) Il Sistema europeo dei conti riveduto istituito dal presente regolamento (SEC 2010) comprende una metodologia e un programma di trasmissione che definisce i conti e le tavole che tutti gli Stati membri sono tenuti a trasmettere nel rispetto di scadenze determinate. La Commissione dovrebbe mettere tali conti e tavole a disposizione degli utilizzatori a date specifiche e, se del caso, secondo un calendario di pubblicazione annunciato precedentemente, in particolare con riguardo al monitoraggio della convergenza economica e al conseguimento di uno stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
(13) È opportuno adottare un approccio orientato alle esigenze degli utilizzatori per la pubblicazione dei dati, fornendo quindi informazioni accessibili e utili ai cittadini dell'Unione e alle altre parti interessate.
(14) Il SEC 2010 deve sostituire gradualmente tutti gli altri sistemi, quale quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze dell'Unione, permettendo in tal modo di ottenere risultati comparabili fra gli Stati membri.
(15) Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ( 6 ), tutte le statistiche degli Stati membri che sono trasmesse alla Commissione che devono essere disaggregate per unità territoriali dovrebbero utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, affinché le statistiche regionali siano comparabili, le unità territoriali dovrebbero essere definite conformemente alla classificazione NUTS.
(16) La trasmissione dei dati da parte degli Stati membri, inclusa la trasmissione dei dati riservati, è disciplinata dalle norme fissate dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ( 7 ). Di conseguenza, le misure adottate in conformità del presente regolamento dovrebbero pertanto assicurare anche la protezione dei dati riservati e impedire una divulgazione illecita o un'utilizzazione per fini non statistici al momento della produzione e della diffusione delle statistiche europee.
(17) È stato istituito un gruppo di lavoro per approfondire la questione del trattamento dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nei conti nazionali, incluso l'esame di un metodo adattato al rischio che escluda il rischio dai calcoli dei SIFIM al fine di riflettere il costo futuro previsto del rischio realizzato. Tenendo conto dei risultati di tale gruppo di lavoro, può rivelarsi necessario modificare la metodologia di calcolo e di attribuzione dei SIFIM, mediante un atto delegato, allo scopo di fornire risultati migliori.
(18) Le spese per ricerca e sviluppo costituiscono un investimento e dovrebbero pertanto essere registrate come investimenti fissi lordi. È necessario tuttavia specificare, mediante un atto delegato, il formato dei dati sulle spese per ricerca e sviluppo da registrare come investimenti fissi lordi quando si sia raggiunto un sufficiente grado di
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