Sentenze nº T-290/18 of Tribunal General de la Unión Europea, May 13, 2020

Resolution DateMay 13, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-290/18

Nella causa T-290/18,

Agmin Italy SpA, con sede in Verona (Italia), rappresentata da F. Guardascione, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Dintilhac e F. Moro, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione, del 7 marzo 2018, avente ad oggetto l’esclusione della ricorrente, per un periodo di tre anni, dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni, finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea, e dalla partecipazione a procedure di concessione di fondi da parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) nonché la pubblicazione delle informazioni relative a detta esclusione,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, B. Berke (relatore) e T. Perišin, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

Sull esecuzione del contratto ENPI/2014/351-804

1 Nell’ambito della procedura di gara d’appalto per la fornitura di attrezzature per ispezioni statali nel settore dell’efficienza energetica e di attrezzature per testare l’efficienza energetica dei prodotti di consumo nella Repubblica di Bielorussia, indetta con il bando di gara EuropAid/135802/DH/SUP/BY (JO 2014/S 124-220040), la ricorrente, Agmin Italy Srl, divenuta nel dicembre 2015 Agmin Italy SpA, in qualità di aggiudicataria della gara, il 10 novembre 2014 ha concluso con l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del Governo della Repubblica di Bielorussia, il contratto ENPI/2014/351-804 relativo alla fornitura delle merci previste nei lotti n. 9 e n. 11 al Laboratorio centrale di efficienza energetica (BelGISS), ubicato nella città di Minsk, in Bielorussia (in prosieguo: il «contratto»).

2 L’oggetto del contratto consisteva nella fabbricazione, nella fornitura, nella movimentazione, nell’imballaggio, nel carico, nella consegna, nel trasporto, nello scarico, nel trasferimento al luogo di installazione, nel disimballaggio, nell’assemblaggio, nell’installazione, nella messa in servizio, nel collaudo e nella formazione sul funzionamento delle merci di ciascun lotto. Il lotto n. 9 aveva ad oggetto la fornitura a laboratori di collaudo di alimentatori di corrente alternata e di corrente continua, mentre il lotto n. 11 aveva ad oggetto la fornitura di apparecchiature di misurazione e di attrezzature ausiliarie per testare lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura elettrica, scaldabagni, caldaie, pompe, lampade fluorescenti non alimentate e elettrodomestici.

3 La Direzione generale «Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento» della Commissione, in qualità di ordinatore delegato da detta istituzione, ha seguito l’esecuzione di tale contratto per il tramite di un ordinatore subdelegato, precisamente il capo della delegazione dell’Unione in Bielorussia che si è occupato della gestione del contratto con la ricorrente (in prosieguo: l’«amministrazione aggiudicatrice»).

4 In data 19 novembre 2014, la ricorrente ha fornito una garanzia di esecuzione pari al 10% del valore totale del contratto, conformemente all’articolo 11 delle condizioni particolari del contratto. Tale garanzia è stata emessa da un intermediario finanziario per un importo pari a EUR 89 430,71.

5 Su richiesta della ricorrente del 16 aprile 2015, le parti hanno concluso, in data 11 giugno 2015, un addendum al contratto mediante il quale l’ammontare del prefinanziamento, che era pari a EUR 300 000, veniva portato a EUR 357 722,82, pari al 40% del valore del contratto, precisando che il pagamento della somma di EUR 57 722,82 sarebbe stato effettuato solo previa prestazione di una garanzia avente ad oggetto l’intera somma del prefinanziamento previsto dal contratto emendato.

6 Con un messaggio di posta elettronica del 25 giugno 2015, la ricorrente ha dichiarato che la produzione delle merci di entrambi i lotti era stata quasi completata e che presto esse sarebbero state spedite.

7 Il 13 luglio 2015, la ricorrente ha presentato una garanzia di prefinanziamento rilasciata dall’intermediario finanziario che aveva rilasciato la garanzia di esecuzione del 10 novembre 2014. Tale garanzia è stata respinta lo stesso giorno dall’amministrazione aggiudicatrice. Il 14 luglio 2015 la ricorrente ha presentato una seconda garanzia di prefinanziamento emessa da un altro intermediario finanziario, che è stata anch’essa respinta in data 29 luglio 2015. Il rigetto delle due garanzie era fondato sulle informazioni comunicate dalla Banca d’Italia secondo le quali detti intermediari finanziari non erano abilitati a rilasciare garanzie di questo tipo.

8 Il 15 febbraio 2016, la ricorrente ha comunicato alla Commissione di non essere in grado di fornire una valida garanzia di esecuzione. Inoltre, in conseguenza della mancata prestazione di una garanzia di prefinanziamento, il pagamento aggiuntivo in favore della ricorrente di EUR 57 722,82 (v. precedente punto 5), integrativo del prefinanziamento già versato, non è stato eseguito.

9 Per quanto riguarda le obbligazioni relative al lotto n. 9, il 7 ottobre 2015, quasi tre mesi dopo la scadenza del termine di consegna pattuito, la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione a sostituire il suo fornitore perché quest’ultimo non era in grado di fornire le merci richieste prima della fine del dicembre 2015. Al contempo, essa ha chiesto di sostituire il suddetto fornitore con un nuovo fornitore che, a suo dire, godeva di una maggiore solidità finanziaria e avrebbe potuto consegnare entro la metà del novembre 2015 merci di qualità superiore.

10 La richiesta di sostituzione del fornitore relativamente al lotto n. 9 menzionata al precedente punto 9 ha sollevato una serie di questioni tecniche relative alla conformità delle caratteristiche tecniche delle merci del nuovo fornitore proposto con le specifiche tecniche di cui al bando di gara. Tali questioni sono state esaminate da esperti del beneficiario BelGISS e del team di assistenza tecnica che era stato incaricato di preparare le specifiche tecniche del medesimo bando di gara e sono state oggetto di corrispondenza tra gli esperti tecnici, l’amministrazione aggiudicatrice e la ricorrente.

11 Il 16 novembre 2015 l’amministrazione aggiudicatrice ha comunicato alla ricorrente il suo rifiuto di sostituire il fornitore per il lotto n. 9, indicando le differenze tra le caratteristiche tecniche delle merci indicate nell’offerta e quelle delle merci del nuovo fornitore proposto.

12 A seguito del rifiuto dell’amministrazione aggiudicatrice di sostituire il fornitore per il lotto n. 9, la ricorrente, nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2015, ha insistito per ottenere l’approvazione della richiesta di sostituzione del fornitore, inviando dettagli tecnici e documenti supplementari, volti a dimostrare la conformità delle caratteristiche tecniche delle nuove merci proposte e con quelle previste nel bando di gara.

13 Reputando le informazioni supplementari fornite dalla ricorrente contraddittorie ed incoerenti, l’amministrazione aggiudicatrice, con messaggio di posta elettronica del 16 dicembre 2015, ha confermato il suo rifiuto di sostituire il fornitore per il lotto n. 9.

14 Il 22 dicembre 2015 la ricorrente ha trasmesso una nuova richiesta di sostituzione del fornitore per il lotto n. 9, che è stata completata il 25 gennaio 2016.

15 Il 9 febbraio 2016 l’amministrazione aggiudicatrice ha informato la ricorrente delle notevoli divergenze emerse dall’esame tecnico eseguito in cooperazione con gli esperti del beneficiario, in particolare con riferimento al fatto che molti elementi del lotto n. 9 non erano conformi alle specifiche tecniche di cui al contratto. Inoltre, sulla base di informazioni reperite su Internet, essa ha rilevato che i prezzi di mercato dei nuovi articoli proposti erano notevolmente più bassi rispetto a quelli degli articoli indicati nel contratto, circostanza, questa, che era idonea a rimettere in discussione la stessa decisione di aggiudicazione. Con messaggio di posta elettronica del 22 febbraio 2016, essa ha mantenuto il suo rifiuto di sostituire il fornitore per il lotto n. 9 e si è dichiarata disposta ad accettare, per tale lotto, la fornitura delle attrezzature provenienti dall’originario fornitore qualora la ricorrente avesse accettato di ritirare la richiesta di sostituzione del fornitore.

16 Il 9 marzo 2016, la ricorrente ha ribadito la sua richiesta di sostituzione di fornitore per il lotto n. 9, sostenendo che le nuove merci proposte per tale lotto rispettassero i requisiti tecnici. Essa ha indicato che, in caso contrario, avrebbe considerato il contratto risolto e chiesto una revisione contabile.

17 Per quanto riguarda le obbligazioni relative al lotto n. 11, in data 13 novembre 2015, l’amministrazione aggiudicatrice ha chiesto alla ricorrente la consegna di tale lotto, il cui termine era fissato al 9 novembre 2015. La ricorrente ha risposto in data 18 novembre 2015, chiedendo una proroga del termine di consegna delle attrezzature al 29 gennaio 2016, adducendo talune difficoltà legate alla situazione economica della Repubblica italiana e il mancato pagamento da parte dell’Unione di somme ad essa dovute a titolo di altri contratti in corso.

18 Il 23 novembre 2015 l’amministrazione aggiudicatrice ha respinto la richiesta di proroga del termine di consegna del lotto n. 11, contestualmente indicando che avrebbe applicato le penalità pecuniarie previste all’articolo 21 delle condizioni generali del contratto in caso di ritardo dell’esecuzione delle prestazioni contrattualmente pattuite per tale lotto.

19 In data 22 dicembre 2015, la ricorrente ha comunicato all’amministrazione aggiudicatrice che a breve avrebbe inviato maggiori informazioni in merito alla consegna del lotto n. 11. Il 9 febbraio 2016, l’amministrazione aggiudicatrice, non avendo sino a quel momento ricevuto informazioni, le ha richieste...

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