Ordinanze nº T-308/19 of Tribunal General de la Unión Europea, May 13, 2020

Resolution DateMay 13, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-308/19

Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Mancanza di reclamo - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte irricevibile

Nella causa T-308/19,

Arnaldo Lucaccioni, residente in San Benedetto del Tronto (Italia), rappresentato da E. Bonanni, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Bohr e L. Vernier, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento dell’atto della Commissione dell’11 gennaio 2019 relativo al mandato di una nuova commissione medica nell’ambito di una domanda di riconoscimento dell’aggravamento di una malattia professionale presentata dal ricorrente e, dall’altro, al risarcimento dei danni che il ricorrente asserisce di aver subito,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, R. Frendo e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Fatti

1 Il ricorrente, sig. Arnaldo Lucaccioni, è stato funzionario presso la Commissione europea dal 1962. Nel periodo in cui ha prestato servizio presso l’edificio Berlaymont della Commissione, a Bruxelles (Belgio), è stato esposto alle polveri e alle fibre di amianto.

2 Il 16 luglio 1991, al termine del procedimento di cui all’articolo 78 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), il ricorrente è stato collocato a riposo, con effetto dal 1º agosto 1991, e gli è stata concessa una pensione di invalidità pari al 70% del suo stipendio base.

3 Con decisione del 15 aprile 1994, la Commissione ha riconosciuto l’origine professionale della malattia del ricorrente, conformemente all’articolo 73 dello Statuto, e ha constatato che l’«invalidità permanente totale [era] pari al 100% [e che essa] risal[iva] all’epoca della diagnosi (gennaio 1990)». Inoltre, tenuto conto dei segni permanenti e dei gravi disturbi psicologici del ricorrente, gli era stata concessa «un’indennità del 30%», conformemente all’articolo 14 della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, nella versione anteriore al 1° gennaio 2006 (in prosieguo: la «vecchia regolamentazione di copertura»).

4 Il 7 giugno 2000 il ricorrente ha presentato una domanda diretta al riconoscimento dell’aggravamento della sua malattia professionale in applicazione dell’articolo 22 della vecchia regolamentazione di copertura e al versamento di un’indennità pari al 70% del capitale previsto dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), dello Statuto, conformemente all’articolo 14 della vecchia regolamentazione di copertura.

5 Su parere del proprio medico, la Commissione ha deciso di interrompere il procedimento previsto all’articolo 22 della vecchia regolamentazione di copertura e, pertanto, di non dar seguito alla domanda del ricorrente. La Commissione ha motivato tale decisione facendo riferimento ad una delle disposizioni interpretative della vecchia regolamentazione di copertura pubblicate nelle Informazioni amministrative del 7 gennaio 1985, secondo cui «il cumulo delle indennità previste [agli articoli] 12 e 14 non può superare l’importo dell’indennità garantita in caso di invalidità permanente totale (100%)».

6 Di conseguenza, il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la decisione della Commissione menzionata al precedente punto 5. Tale reclamo ha dato luogo ad una decisione implicita di rigetto da parte della Commissione. Tale decisione implicita è stata oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, iscritto a ruolo con il numero T-212/01.

7 Con sentenza del 26 febbraio 2003, Lucaccioni/Commissione (T-212/01, EU:T:2003:44), il Tribunale ha annullato la decisione implicita di rigetto menzionata al precedente punto 6, ritenendo che la limitazione propugnata dalla Commissione, secondo la quale il cumulo delle indennità previste dagli articoli 12 e 14 della vecchia regolamentazione di copertura non poteva superare l’importo dell’indennità garantita in caso di invalidità permanente totale (100%), non apparisse affatto come una regola implicita che si deduceva dalla vecchia regolamentazione di copertura.

8 Conformemente alla sentenza del 26 febbraio 2003, Lucaccioni/Commissione (T-212/01, EU:T:2003:44), il 10 marzo 2003 la Commissione ha notificato al ricorrente un progetto di decisione adottata ai sensi dell’articolo 21 della vecchia regolamentazione di copertura, accompagnato dalle conclusioni del medico menzionato al precedente punto 5.

9 Il ricorrente ha contestato il progetto di decisione della Commissione menzionato al precedente punto 8 e ha chiesto, in applicazione dell’articolo 21 della vecchia regolamentazione di copertura, la costituzione di una commissione medica ai sensi dell’articolo 23 di detta regolamentazione.

10 Con decisione del 26 giugno 2014, adottata sulla base delle conclusioni della commissione medica contenute nella relazione definitiva dell’8 gennaio 2014 (in prosieguo: la «decisione del 26 giugno 2014»), l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha concesso al ricorrente una maggiorazione del 20% dell’indennità ai sensi dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione di copertura, che si aggiungeva all’indennità del 30% che gli era già stata concessa a tale titolo con la decisione del 15 aprile 1994, e gli ha versato di conseguenza la somma di EUR 98 372,51.

11 Dopo una fase precontenziosa, il ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione del 26 giugno 2014 dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, iscritto a ruolo con il numero F-74/15.

12 In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la causa F-74/15 è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui essa si trovava alla data del 31 agosto 2016. Essa è stata iscritta a ruolo col numero T-551/16.

13 Con sentenza del 25 ottobre 2017, Lucaccioni/Commissione (T-551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751), il Tribunale ha annullato la decisione del 26 giugno 2014, considerando che la relazione della commissione medica dell’8 gennaio 2014 fosse viziata da insufficienza e da incoerenza di motivazione per quanto riguarda i disturbi psicologici di cui il ricorrente soffriva e i disturbi del sonno da lui lamentati.

14 In esecuzione della sentenza del 25 ottobre 2017, Lucaccioni/Commissione (T-551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751), l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione ha proceduto alla costituzione di una nuova commissione medica, conformemente all’articolo 22 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, nella versione successiva al 1º gennaio 2006 (in prosieguo: la «nuova regolamentazione di copertura»).

15 Il 25 gennaio 2018 è stato inviato dal PMO ai due medici designati, rispettivamente, dall’istituzione e dal ricorrente un nuovo mandato della commissione medica (in prosieguo: il «mandato iniziale del 25 gennaio 2018»). A seguito di modifiche del mandato della commissione medica che tenevano conto, in particolare, degli scambi tra la Commissione e il ricorrente, il mandato di quest’ultima è stato rettificato il 17 settembre 2018.

16 Il 22 ottobre 2018 il ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, diretto a contestare il mandato rettificato il 17 settembre 2018 della commissione medica, che è stato iscritto a ruolo con il numero R/678/18 (in prosieguo: il «reclamo R/678/18»).

17 L’11 gennaio 2019 la Commissione ha trasmesso al medico designato dall’istituzione, a quello designato dal ricorrente e, per informazione, al ricorrente un nuovo mandato (in prosieguo: l’«atto impugnato» o il «mandato dell’11 gennaio 2019»). Il 12 gennaio 2019, mediante lettera, il ricorrente ha chiesto rettifiche relative al mandato dell’11 gennaio 2019.

18 Il 21 febbraio 2019, tenendo conto del mandato dell’11 gennaio 2019 e della lettera del ricorrente del 12 gennaio 2019, relativa a detto mandato, l’APN ha respinto il reclamo R/678/18 in quanto irricevibile e infondato (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

Procedimento...

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