Sentenze nº T-701/18 of Tribunal General de la Unión Europea, May 28, 2020

Resolution DateMay 28, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-701/18

Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi all’osservanza o alla mancata osservanza da parte dell’Irlanda delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI - Diniego di accesso - Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Presunzione generale di riservatezza

Nella causa T-701/18,

Liam Campbell, residente a Dundalk (Irlanda), rappresentato da J. MacGuill, solicitor, ed E. Martin-Vignerte, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Spina e C. Ehrbar, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 6642 final della Commissione, del 4 ottobre 2018, che nega l’accesso ai documenti riguardanti l’osservanza o la mancata osservanza da parte dell’Irlanda dei suoi obblighi derivanti dalla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), dalla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU 2008, L 337, pag. 102), e dalla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU 2009, L 294, pag. 20),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, A.M. Collins, V. Kreuschitz, G. De Baere (relatore) e G. Steinfatt, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 dicembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il sig. Liam Campbell, ricorrente, è un cittadino irlandese arrestato in Irlanda il 2 dicembre 2016 sulla base di un mandato d’arresto europeo relativo a tre reati, emesso dalle autorità lituane il 26 agosto 2013. Il ricorrente contesta dinanzi ai giudici irlandesi la richiesta di consegna emessa dalle autorità lituane.

2 Con lettera del 9 agosto 2018, il ricorrente ha presentato alla Commissione europea una domanda di accesso a taluni documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43). Tale domanda verteva su tutti i documenti detenuti dalla Commissione riguardanti l’osservanza o la mancata osservanza da parte dell’Irlanda dei suoi obblighi derivanti dalla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), dalla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU 2008, L 337, pag. 102), e dalla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU 2009, L 294, pag. 20) (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni quadro»). In allegato alla sua domanda, il ricorrente ha incluso una lettera del Commissario competente per la giustizia indirizzata a vari membri del Parlamento europeo, del 18 gennaio 2018, relativa alla sua situazione personale e nella quale venivano menzionate le decisioni quadro.

3 Con lettera del 21 agosto 2018, la Commissione ha risposto al ricorrente di non essere in possesso di alcun documento corrispondente alla sua domanda.

4 Con lettera del 22 agosto 2018, il ricorrente ha presentato una domanda di conferma, chiedendo alla Commissione di rivedere la sua posizione. Il ricorrente ha affermato che, poiché la lettera del Commissario competente per la giustizia allegata alla sua domanda iniziale menzionava che l’Irlanda non aveva ancora recepito le decisioni quadro nel diritto nazionale, ciò significava che la Commissione era in possesso di almeno un documento relativo al recepimento da parte dell’Irlanda di tali decisioni quadro.

5 Con messaggi di posta elettronica del 12 settembre e del 3 ottobre 2018, la Commissione ha prorogato per due volte il termine per la risposta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

6 Con decisione del 4 ottobre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha negato l’accesso ai documenti richiesti. La Commissione ha osservato che, a seguito di un riesame della domanda, essa aveva individuato alcuni documenti relativi al recepimento delle decisioni quadro da parte dell’Irlanda rientranti nell’oggetto della domanda del ricorrente. Essa ha affermato quanto di seguito riportato:

Tali documenti contengono alcuni scambi di corrispondenza tra i servizi responsabili della Commissione e l’Irlanda e fanno parte dei fascicoli relativi alle seguenti tre procedure EU Pilot:

- procedura EU Pilot, con numero di riferimento EUP(2015) 8138, relativa alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio;

- procedura EU Pilot, con numero di riferimento EUP(2015) 8140, relativa alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio;

- procedura EU Pilot, con numero di riferimento EUP(2015) 8147, relativa alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio

.

7 La Commissione ha informato il ricorrente che l’accesso ai documenti interessati gli era stato negato sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.

8 In primo luogo, la Commissione ha affermato che le procedure EU pilot erano state chiuse il 16 marzo 2018 e che non era stata ancora adottata alcuna decisione concernente l’avvio di un procedimento formale per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, ma che i suoi servizi continuavano a discutere circa la possibilità di avviare un simile procedimento. Essa ha ritenuto che, per tali motivi, fosse ancora in corso un’indagine per infrazione contro l’Irlanda in riferimento alla trasposizione delle decisioni quadro. La Commissione ha considerato che un accesso pubblico ai documenti richiesti da parte del ricorrente avrebbe un’influenza negativa sul dialogo tra la stessa e lo Stato membro, per il quale la fiducia è essenziale, arrecherebbe pregiudizio al carattere bilaterale delle tappe informali e formali del procedimento per inadempimento previsto dall’articolo 258 TFUE e le impedirebbe di prendere una decisione sui tre fascicoli in parola in maniera esente da indebite influenze esterne.

9 La Commissione ha quindi ritenuto che tutti i documenti contenuti nei fascicoli fossero coperti dalla presunzione generale di riservatezza fondata sull’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativa alla tutela delle attività di indagine, il che significava che non era necessario un esame concreto e individuale del contenuto di ciascun documento richiesto.

10 La Commissione ha poi rilevato che il ricorrente, nella sua domanda di conferma, non faceva riferimento ad alcun interesse pubblico prevalente specifico che giustificasse la divulgazione al pubblico della tipologia specifica di informazioni contenute nei documenti in questione e che prevalesse sulla necessità di tutelare tali informazioni alla luce delle eccezioni previste nel regolamento n. 1049/2001. Essa ha aggiunto che non era stata in grado di accertare l’esistenza di un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione dei documenti di cui trattasi.

11 Infine, la Commissione ha ritenuto che un accesso parziale fosse impossibile da concedere, atteso che i documenti richiesti erano interamente coperti dall’eccezione considerata.

Procedimento e conclusioni delle parti

12 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2018, il ricorrente ha presentato una domanda di gratuito patrocinio. Con ordinanza del 21 marzo 2019, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha concesso al ricorrente il beneficio del gratuito...

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