Sentenze nº T-608/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 10, 2020

Resolution DateJune 10, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-608/18

Funzione pubblica - Funzionari - Diritti e obblighi del funzionario - Pubblicazione di un documento il cui oggetto riguarda l’attività dell’Unione - Obbligo di informazione preventiva - Articolo 17 bis dello Statuto - Rapporto informativo - Responsabilità

Nella causa T-608/18,

Mark Anthony Sammut, residente in Foetz (Lussemburgo), rappresentato da P. Borg Olivier, avvocato,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da M. Sammut e I. Lázaro Betancor, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in sostanza, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento del 4 gennaio 2018 nella parte in cui non ha accolto la richiesta del ricorrente di rimuovere una valutazione dal suo rapporto informativo per l’anno 2016 e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiali e morali che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a seguito di tale decisione,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, M. Jaeger e N. Półtorak (relatrice), giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 gennaio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il sig. Mark Anthony Sammut, ricorrente, è un funzionario del Parlamento europeo.

2 Nel mese di novembre del 2016, il ricorrente pubblicava, a Malta, un’opera intitolata L-Aqwa fl-Ewropa. Il-Panama Papers u l-Poter (I migliori in Europa. I Panama Papers e il potere; in prosieguo: l’«opera di cui trattasi»).

3 Il 13 marzo 2017 il ricorrente informava il direttore generale della Direzione Generale (DG) della Traduzione del Parlamento che intendeva procedere alla pubblicazione di una seconda edizione dell’opera di cui trattasi. Il 7 aprile 2017 il Parlamento riteneva che la domanda del ricorrente fosse irricevibile in quanto si trattava di una seconda edizione e la notifica, pertanto, non poteva essere considerata come preliminare alla pubblicazione dell’opera.

4 Il rapporto informativo del ricorrente per l’anno 2016 contiene una valutazione secondo cui quest’ultimo «risulta non aver informato l’autorità che ha il potere di nomina della sua intenzione di pubblicare un libro, “L-Aqwa fl-Ewropa. Il-Panama Papers u l-Poter”, nell’anno 2016» (in prosieguo: la «valutazione controversa»). Tale valutazione figura nella parte denominata «Condotta», sotto il titolo «3. Rispetto delle norme e delle procedure», di detto rapporto informativo.

5 Il 17 maggio 2017 il ricorrente presentava al comitato dei rapporti una domanda diretta al riesame del suo rapporto informativo per l’anno 2016. Egli chiedeva, in particolare, la rimozione della valutazione controversa.

6 Il 4 gennaio 2018 il direttore generale della DG «Traduzione» inviava una lettera al ricorrente informandolo di aver deciso di accogliere le conclusioni del comitato dei rapporti dell’8 novembre 2017 e, di conseguenza, di modificare il suo rapporto informativo per l’anno 2016 unicamente nel senso di rimuovere la valutazione relativa alla media di produzione del ricorrente per giorno lavorato (in prosieguo: la «decisione del 4 gennaio 2018»). Rifiutava, così, per converso, la rimozione dal rapporto informativo della valutazione controversa.

7 Il 26 marzo 2018 il ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») avverso la decisione del 4 gennaio 2018. Con tale reclamo chiedeva, in particolare, che l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») adottasse le misure necessarie per rimuovere la valutazione controversa dal suo rapporto informativo per l’anno 2016.

8 Con lettera del 6 luglio 2018 l’APN respingeva il reclamo del ricorrente (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

Procedimento e conclusioni delle parti

9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2018, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

10 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2019, il ricorrente ha presentato una domanda di audizione di testimoni. Il 1° aprile 2019 il Parlamento ha presentato le proprie osservazioni su tale domanda.

11 A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, la giudice relatrice è stata assegnata alla Prima Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

12 Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 28 gennaio 2020.

13 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione del 4 gennaio 2018;

- annullare la decisione di rigetto del reclamo;

- disporre la rimozione della valutazione controversa dal suo rapporto informativo per l’anno 2016;

- condannare il Parlamento a risarcirgli vari danni causati dalla decisione del 4 gennaio 2018;

- condannare il Parlamento alle spese.

14 Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

Osservazioni preliminari

15 Con il primo e il secondo capo di conclusioni il ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione del 4 gennaio 2018 nonché l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo.

16 In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza, il reclamo amministrativo di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e il suo rigetto, esplicito o implicito, formano parte integrante di un procedimento complesso e costituiscono una semplice condizione preliminare al ricorso giurisdizionale. Date tali circostanze, il ricorso, anche se formalmente diretto contro il rigetto del reclamo, comporta che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo (v., per analogia, sentenza del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punti 7 e 8), salvo il caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa rispetto a quella dell’atto avverso il quale tale reclamo è stato presentato (sentenza del 25 ottobre 2006, Staboli/Commissione, T-281/04, EU:T:2006:334, punto 26).

17 Infatti, qualsiasi decisione di rigetto di un reclamo, espressa o tacita, non ha altro scopo, se è pura e semplice, che quello di confermare l’azione o l’omissione di cui l’autore del reclamo si duole e non costituisce, presa isolatamente, un atto impugnabile, cosicché le conclusioni dirette avverso tale decisione, priva di contenuto autonomo rispetto alla decisione iniziale, devono essere considerate dirette avverso l’atto iniziale (v. sentenza del 19 giugno 2015, Z/Corte di giustizia, T-88/13 P, EU:T:2015:393, punto 141 e giurisprudenza ivi citata).

18 Nel caso di specie va rilevato che la decisione di rigetto del reclamo proposto avverso la decisione del 4 gennaio 2018 si limita a confermare tale decisione, dato che non ne modifica il dispositivo né contiene un riesame della situazione del ricorrente in relazione ad elementi di diritto o di fatto nuovi. La circostanza che la decisione di rigetto del reclamo precisi la motivazione della decisione del 4 gennaio 2018 non incide sulla sua natura confermativa. In una simile ipotesi, è ben la legittimità dell’atto lesivo iniziale che viene esaminata prendendo in considerazione la motivazione che figura nella decisione di rigetto del reclamo, motivazione che si presuppone coincida con tale atto (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T-377/08 P, EU:T:2009:485, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

19 Ciò posto, poiché la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo, le conclusioni di annullamento devono essere considerate dirette contro la decisione del 4 gennaio 2018, la cui legittimità dev’essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione che figura nella decisione di rigetto del reclamo.

Sulla ricevibilità del terzo capo di conclusioni

20 Il terzo capo di conclusioni del ricorrente è diretto a che il Tribunale ingiunga al Parlamento di rimuovere la valutazione controversa dal suo rapporto informativo per l’anno 2016.

21 Va ricordata, in proposito, la giurisprudenza consolidata secondo cui al Tribunale non compete rivolgere ingiunzioni ad un’istituzione dell’Unione, mentre sussiste l’obbligo generale, enunciato all’articolo 266 TFUE, per l’istituzione che emana l’atto annullato, di prendere i provvedimenti necessari che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta (v. sentenza del 15 gennaio 2019, HJ/EMA, T-881/16, non pubblicata, EU:T:2019:5, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

22 Di conseguenza, la conclusione diretta a che il Tribunale disponga la rimozione della valutazione controversa dal rapporto informativo del ricorrente per l’anno 2016 dev’essere respinta in quanto irricevibile.

Sulla ricevibilità del rinvio agli argomenti contenuti nel reclamo

23 Nel ricorso, il ricorrente rinvia al reclamo proposto il 26 marzo 2018, facendo valere che tutti i punti di tale reclamo vanno considerati parte integrante del presente ricorso.

24 In proposito occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti e la loro esposizione sommaria. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni...

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