Sentenze nº T-100/19 of Tribunal General de la Unión Europea, June 10, 2020

Resolution DateJune 10, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-100/19

Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un dispositivo di attacco per il collegamento di impianti di refrigerazione o di condizionamento d’aria ad un veicolo a motore - Capo di conclusioni unico a scopo di riforma - Domanda di annullamento implicita - Ricevibilità - Causa di nullità - Mancato rispetto dei requisiti per la protezione - Articoli da 4 a 9 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Portata dell’esame effettuato dalla commissione di ricorso - Presa di posizione della commissione di ricorso nel corso del procedimento, riguardante il mancato rispetto di uno dei requisiti per la protezione - Conclusione divergente nella decisione impugnata - Obbligo di motivazione - Articolo 62 e articolo 63, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 6/2002

Nella causa T-100/19,

L. Oliva Torras, S.A., con sede in Manresa (Spagna), rappresentata da E. Sugrañes Coca e D. Caballero Pérez, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, in qualità di agenti,

convenuta,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Mecánica del Frío, S.L., con sede in Cornellá de Llobregat (Spagna), rappresentata da J. Torras Toll, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 novembre 2018 (procedimento R 1397/2017-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la L. Oliva Torras e la Mecánica del Frío,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, D. Gratsias (relatore) e M. Kancheva, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2019;

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2019;

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 maggio 2019;

vista la decisione del 14 novembre 2019 di non riunire le cause T-100/19 e T-629/19;

in seguito all’udienza del 16 gennaio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti all’origine della controversia

    1 La L. Oliva Torras, S.A., ricorrente, e la Mecánica del Frío, S.L., interveniente, sono due imprese concorrenti nel settore dei kit di collegamento degli impianti di refrigerazione o di condizionamento d’aria sui veicoli a motore.

    2 Il 10 aprile 2013 l’interveniente ha presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

    3 Il disegno o modello comunitario del quale è stata chiesta la registrazione (in prosieguo: il «disegno o modello contestato») è rappresentato come segue:

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    4 I prodotti ai quali il disegno o modello contestato è destinato ad essere applicato rientrano nella classe 12.16, ai sensi dell’Accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Dispositivi di attacco per veicoli».

    5 Il disegno o modello contestato è descritto nella domanda di registrazione come un dispositivo di attacco del tipo utilizzato per collegare gli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell’aria a un veicolo a motore.

    6 Il disegno o modello comunitario contestato è stato registrato con il numero 2217588-0001 alla data della domanda e pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 2013/075, del 22 aprile 2013.

    7 Il 22 agosto 2014 la ricorrente ha presentato una domanda di registrazione di un modello comunitario (disegno o modello n. 2523746-0006, registrato il 26 agosto 2014). A seguito di una domanda di dichiarazione di nullità dell’interveniente, fondata sull’anteriorità del disegno o modello contestato, il disegno o modello n. 2523746-0006 è stato dichiarato nullo con decisione della divisione di annullamento del 17 giugno 2016, per mancanza di novità e di carattere individuale.

    8 Il 15 marzo 2016 la ricorrente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

    9 La causa di nullità dedotta dalla ricorrente a sostegno della propria domanda di dichiarazione di nullità era quella prevista dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, vale a dire che il disegno o modello contestato non possedeva i requisiti previsti dagli articoli da 4 a 9 di tale regolamento.

    10 A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, la ricorrente ha fatto valere l’esistenza di un disegno o modello anteriore rappresentante un kit di collegamento, identificato come pezzo «KC11 080 242», e ha inserito nel fascicolo una riproduzione, sotto forma di «restituzione» informatica, del pezzo stesso (immagine A), nonché una fotografia corrispondente, secondo le sue affermazioni, al pezzo in questione (immagine B).

    11 Con decisione del 10 maggio 2017, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente. In particolare, essa ha ritenuto che il solo disegno o modello per il quale era stata accertata la divulgazione anteriore, ossia il disegno o modello riprodotto nell’immagine A, non fosse tale da mettere in discussione la novità e il carattere individuale del disegno o modello contestato, tenuto conto delle differenze esistenti tra i due disegni o modelli.

    12 Il 27 giugno 2017 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione della divisione di annullamento dinanzi alla commissione di ricorso, sulla base degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002. Oltre alle immagini A e B, la ricorrente ha allegato al fascicolo il progetto, estratto dal proprio sito web, del pezzo «KC11 080 242» (immagine C).

    13 Il 16 maggio 2018, sulla base dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, la commissione di ricorso ha inviato alle parti una comunicazione (in prosieguo: la «comunicazione del 16 maggio 2018») nella quale era indicato che dalle allegazioni delle parti e dai documenti del fascicolo si deduceva che il disegno o modello contestato si riferiva a un prodotto costituente una componente (cioè un pezzo di collegamento) di un prodotto complesso (ossia l’insieme motore-pezzo di giunzione-compressore), la quale, una volta incorporata nel prodotto complesso, non era più visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo. La commissione di ricorso ne traeva la conclusione che il disegno o modello contestato non poteva dunque essere considerato nuovo o avente un carattere individuale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, e che esso doveva quindi essere dichiarato nullo in ragione del mancato rispetto di tale articolo 4.

    14 Su invito della commissione di ricorso, l’interveniente e la ricorrente hanno presentato osservazioni in merito al contenuto della comunicazione del 16 maggio 2018, rispettivamente il 16 luglio e il 17 settembre 2018.

    15 Con decisione del 19 novembre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso ha respinto il ricorso per i seguenti motivi. In primo luogo, essa ha indicato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’interveniente, si doveva ritenere che la ricorrente avesse chiesto la nullità del disegno o modello contestato perché non soddisfaceva i requisiti di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9 del regolamento n. 6/2002, e che essa commissione era quindi tenuta ad esaminare ciascuno di tali requisiti alla luce dei motivi di ricorso sollevati. In secondo luogo, essa ha respinto la censura vertente sull’assenza di novità del disegno o modello contestato. A tale proposito, essa ha ritenuto che solo la divulgazione del disegno o modello raffigurato nell’immagine A fosse stata dimostrata e che tale disegno o modello e il disegno o modello contestato presentassero differenze evidenti. In terzo luogo, essa ha respinto la censura vertente sull’assenza di carattere individuale del disegno o modello contestato. In quarto luogo, essa ha ritenuto che, poiché la ricorrente non aveva sollevato alcun argomento relativo alle esclusioni dalla protezione del disegno o modello contestato previste dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 6/2002, essa doveva respingere la sua domanda di dichiarazione di nullità là dove basata su tali disposizioni, alla luce di quanto prescritto dall’articolo 63, paragrafo 1, del citato regolamento. Per contro, nella motivazione della decisione impugnata, essa non ha affrontato la questione dell’applicazione, nella specie, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento, che era stata oggetto della comunicazione del 16 maggio 2018 e delle successive osservazioni delle parti di cui, rispettivamente, ai punti 13 e 14 supra.

  2. Conclusioni delle parti

    16 La ricorrente chiede, formalmente, che il Tribunale voglia:

    - «[A] [confermare le] conclusioni della commissione di ricorso in merito [alla causa di nullità dedotta] e [constatare] che il procedimento di nullità si basa sulle cause di nullità di un disegno comunitario contemplate dagli articoli da 4 a 9 del [regolamento n. 6/2002], “requisiti per la protezione”»;

    - «[B] [procedere] alla comparazione tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati e di tutte le circostanze particolari del caso in esame»;

    - «[C] [dichiarare] nullo [il disegno o modello contestato], in quanto quasi identico e quindi consistente in un’imitazione pressoché identica, senza autorizzazione da parte della ricorrente, del disegno commercializzato»;

    - «[D] [dichiarare] nullo...

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