Sentenze nº T-552/19 of Tribunal General de la Unión Europea, June 25, 2020

Resolution DateJune 25, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-552/19

Accesso ai documenti - Decisione della BCE di porre Banca Carige SpA sotto amministrazione straordinaria - Diniego di accesso - Procedimento in contumacia

Nella causa T-552/19,

Malacalza Investimenti Srl, con sede a Genova, Italia, rappresentata da P. Ghiglione, E. De Giorgi e L. Amicarelli, avvocati,

ricorrente,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da F. von Lindeiner e M. Van Hoecke, in qualità di agenti, assistiti da D. Sarmiento Ramírez-Escudero, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione LS/LdG/19/185 della BCE, del 12 giugno 2019, che nega l’accesso a diversi documenti relativi alla decisione ECB-SSM-2019-ITCAR-11 del consiglio direttivo della BCE, del 1° gennaio 2019, che ha posto Banca Carige SpA sotto amministrazione straordinaria,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, Malacalza Investimenti Srl, è una società di diritto italiano. Essa è il maggiore azionista di Banca Carige SpA, di cui detiene direttamente il 27,555% del capitale.

2 Il 20 settembre 2018 il consiglio di amministrazione di Banca Carige è stato rinnovato dall’assemblea generale degli azionisti. In forza della sua partecipazione in detta società, la ricorrente ha nominato la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione.

3 Il 22 dicembre 2018, a seguito di una nuova assemblea generale degli azionisti di Banca Carige nel corso della quale è stato respinto il progetto di aumento di capitale sociale per un importo pari a EUR 400 milioni, alcuni membri del consiglio di amministrazione si sono dimessi.

4 Con decisione del 1° gennaio 2019 (in prosieguo: la «decisione del 1º gennaio 2019»), la Banca centrale europea (BCE) ha posto Banca Carige sotto amministrazione straordinaria in applicazione del diritto italiano che recepisce l’articolo 29 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190). Essa ha dunque disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo di detta società e nominato tre commissari straordinari e un comitato di sorveglianza composto da tre membri.

5 La decisione del 1° gennaio 2019 non è stata pubblicata e le motivazioni ad essa sottese non sono note alla ricorrente. La sola forma di pubblicità adottata dalla BCE è un comunicato stampa del 2 gennaio 2019, che annunciava il nome dei commissari straordinari di Banca Carige nonché dei membri del comitato di sorveglianza di detta società e che descriveva in modo generale la nozione di amministrazione straordinaria nonché i compiti dei commissari straordinari.

6 Il 15 gennaio 2019 la ricorrente ha presentato alla BCE una domanda di accesso, ai sensi dell’articolo 6 della decisione 2004/258/CE della BCE, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della BCE (GU 2004, L 80, pag. 42), avente ad oggetto:

- la decisione del 1° gennaio 2019 e i suoi allegati;

- i documenti relativi al periodo compreso tra il 30 novembre 2018 e il 2 gennaio 2019, contenenti ulteriori decisioni assunte dalla BCE in relazione a Banca Carige, compreso il progetto di decisione riguardante il piano di conversione del capitale con le relative tabelle e allegati, le comunicazioni tra la BCE e il consiglio di amministrazione di detta società o con uno o più dei suoi membri, nonché i verbali delle riunioni tra la BCE e il consiglio di amministrazione di tale società o con uno o più dei suoi membri.

7 Il 14 febbraio 2019 la BCE ha informato la ricorrente che il termine per rispondere alla domanda di accesso ai documenti era prorogato di 20 giorni lavorativi, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2004/258, a causa di un aumentato carico di lavoro.

8 Il 17 febbraio 2019 la ricorrente ha risposto alla BCE facendo valere l’incompatibilità della proroga del termine per l’esame della sua domanda con l’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2004/258.

9 Il 19 febbraio 2019 la BCE ha risposto alla ricorrente, indicando che l’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2004/258 era stato invocato per prorogare il termine per il trattamento della domanda di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente a causa della ricezione di numerose richieste relative a Banca Carige e di consultazioni con la Banca d’Italia sulla medesima questione.

10 Con decisione del 13 marzo 2019, la BCE ha respinto integralmente la domanda di accesso.

11 L’8 aprile 2019 la ricorrente ha presentato una domanda di conferma al comitato esecutivo della BCE ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della decisione 2004/258, nella quale chiedeva una revisione della decisione della BCE del 13 marzo 2019. In tale domanda di conferma, essa ha tuttavia escluso dalla sua domanda di accesso il piano di conversione del capitale...

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